(Riserva di nomina del contraente).
Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
[…] L\'associazione BETA, nelle premesse del contratto di ricerca, stipulato con il predetto ente di ricerca GAMMA, "dichiara che i progetti di ricerca sono stati commissionati nell\'interesse delle proprie associate" che, quindi, non intende utilizzare direttamente i risultati dell\'attivit\à di ricerca medesima, n\é intende disporre degli stessi a favore di terzi, riservandosi, sin da subito, la facolt\à di nominare, con gli effetti di cui all\'art. 1401 c.c. ed avvalendosi della procedura descritta all\'articolo 3, la cooperativa - scelta tra le proprie associate - che subentrer\à, con efficacia ex tunc, in tutti i diritti egli obblighi derivanti dal contratto.
Leggi di più…[…] ad esempio, «preliminare» nell'intestazione del contratto ovvero «vende» nel testo), mentre non rileva né la riserva di nomina del contraente, ai sensi dell'art. 1401 c.c., che può operare indifferentemente sia in un negozio definitivo che preparatorio, né l'aver posto come condizione, che è prevista dalla legge ed attiene all'efficacia del negozio, […]
Leggi di più…[…] Luigi Viola[5], l'articolo 1401 del codice civile potrebbe conferire alle strutture sanitarie, nel momento della conclusione del contratto con il paziente (cosiddetto rapporto di spedalità), la facoltà di riservarsi a nominare successivamente la persona che dovrà assumere gli obblighi nascenti dal medesimo negozio giuridico sottoscritto dalle parti. […]
Leggi di più…[…] La censura – non specifica nella indicazione del motivo d'appello, solo richiamato – è comunque infondata in quanto la Corte d'appello (p. 11-12 della sentenza impugnata) si è occupata della questione, confermando sul punto quanto sostenuto dalla pronuncia di primo grado (v. infra sub c). b) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1401 c.c. e segg., violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso e/o incongruo esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”. […]
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