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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8527/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI MEO DONATA, come da procura Parte_1 in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2 ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.24 la parte ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto al riconoscimento dell' assegno di invalidità civile e dell' esenzione ticket . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata nei seguenti termini. In questa fase di merito,sono stati disposti chiarimenti affidati al consulente della prima fase. L' ausiliario ,le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici , tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha riesaminato ed ha argomentato per la sussistenza dei requisiti per l' assegno da un aggravamento dell' 11.6.24, mentre ha confermato la sussistenza dell' esenzione con decorrenza dalla domanda amministrativa. La domanda va quindi accolta nei seguenti termini. Le spese sono compensate nella misura del 50% atteso il riconoscimento di una sola prestazione . Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 13.11.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per il riconoscimento dell' assegno di invalidità civile dall' 11.6.24 e dell' esenzione ticket dalla domanda amministrativa;
2) compensa al 50% le spese processuali che liquida in complessive € 3867,00 , oltre oneri accessori di legge ,ponendo a carico dell' il pagamento della residua parte in favore del CP_1 procuratore antistatario;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore