Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1498/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1498/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
NO LA (MB), Via Solferino n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Busnelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Cerva n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Solaro, Via Fornace n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Menon ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gallarate, Via della Pace n.1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire: Per_ 1. disporre l'affido condiviso dei figli minor e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 presso la madre nell'abitazione sita in NO LA (MB) via Solferino n. 23. Il padre, pertanto, autorizza il cambio di residenza dei figli affinché sia posta nell'indirizzo di abitazione della madre;
2. disporre la regolamentazione dei tempi e delle modalità di visita dei figli minori da parte del Sig. nei seguenti termini: Parte_2
a) due fine settimana al mese con il padre che possono essere consecutivi od alternati ciò a partire dal venerdì sera alle ore 19/19.30 sino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà i figli a scuola o presso la madre nei periodi di ferie e ciò nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici;
b) un giorno infrasettimanale coincidente con il giorno libero del padre con due pernottamenti e due cene, pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli dalle ore 19/19.30 del giorno precedente a quello di riposo sino al mattino di quello successivo accompagnandoli a scuola o dalla madre, gestendo le eventuali attività sportive previste per detta giornata e ciò nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici.
c) nella settimana in cui il padre non ha il fine settimana, lo stesso potrà tenere i figli con sé per la cena serale e riportarli poi presso la casa materna. Il giorno viene concordato di settimana in settimana;
d) le parti concordano che i giorni di visita saranno stabiliti in accordo fra madre e padre, anche nel rispetto degli impegni dei figli, mediante una comunicazione a scadenza settimanale del padre alla madre da farsi ogni venerdì affinché tutte le parti interessate possano organizzarsi in base ai reciproci impegni. Nell'ipotesi in cui vi siano dei cambi dei turni di lavoro dei genitori, questi si impegnano a comunicarlo all'altro con congruo anticipo;
e) in caso di impedimento dei genitori a tenere con sé i figli nei giorni di loro spettanza, causa malattia o altro evento da comunicare con tempestività, il giorno perso verrà recuperato nel mese corrente o in quello successivo sempre in accordo fra le parti;
f) in ordine alle vacanze estive (giugno-agosto), i figli minori trascorreranno con il padre tre o quattro settimane anche non consecutive ed altrettante con la madre. Il periodo delle ferie di ciascun genitore dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti e delle esigenze dei figli minori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli sempre entro il 30 maggio di ogni anno;
g) con riguardo alle festività scolastiche natalizie, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, dal
25 dicembre al 31 mattina con un genitore e dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio con l'altro specificando che i ragazzi trascorreranno il 26 di dicembre con il genitore con cui non sono a Natale. Per il 2025 la mamma terrà con sé i figli nella settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina e il papà in quella successiva dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio e così
l'alternanza negli anni a seguire dal 2026 in poi;
h) relativamente alle vacanze pasquali, i figli minori le trascorreranno, rispettando il criterio dell'alternanza, la prima parte delle vacanze scolastiche (giovedì, venerdì, sabato e domenica) con un genitore e la seconda (lunedì e martedì) con l'altro. Allo stesso modo, ad anni alterni, i figli minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, il
1° novembre, l'Immacolata e ogni altra festività. Per il 2025 i figli staranno col padre nelle vacanze pasquali dal giovedì alla domenica. Per quanto concerne le festività infrannuali le parti si regoleranno in modo alternativo nel rispetto, tuttavia, dei giorni in cui il padre terrà i figli secondo il calendario succitato, che non verranno comunque meno;
i) ad ogni modo, ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
l) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli minori.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra ed Parte_2 Parte_1 in favore dei figli minori la somma mensile complessiva di € 600,00.= (€ 300,00.= per ciascun figlio), Per_ a far data dal mese di febbraio 2025, a titolo di mantenimento dei figli minori e e ciò Per_2 sino a quando non si renderanno economicamente indipendenti e rimarranno a convivere stabilmente con la madre e ciò per dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione
ISTAT. Il padre si impegna a corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento dei figli minori per i mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025, un ulteriore importo di € 1.200,00.=.
4. I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli come da protocollo e linee guida in vigore presso il Tribunale di Milano e meglio esposto in narrativa, che si richiamano integralmente nel presente atto. Si considerano, pertanto, spese straordinarie:
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, nonchè quelle che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
2. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, nonché quelle che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
3. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali9, nonché quelle che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni - salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso - in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza - dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
(e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
5. la sig.ra provvederà a cambiare la residenza anagrafica propria e dei figli minori Pt_1 contestualmente al deposito del presente ricorso, atteso l'avvenuto trasferimento in altra abitazione rispettivamente a far tempo dal mese di luglio e di settembre 2024;
6. le parti si accordano che l'assegno unico e/o ogni indennità equipollente sarà percepita da ciascun genitore al 50% ciascuno ed ognuno si impegna a presentare la necessaria documentazione presso gli Uffici competenti per la richiesta di detta indennità entro e non oltre 7 giorni dal cambio di residenza anagrafica e in ogni caso entro non oltre il 31.03.2025;
7. i genitori si accordano che l'attuale controllo mediante i sistemi informatici di parental control e/o family link, password per la gestione dei flussi informatici dei figli non vengano eliminati e/o cambiati se non previo accordo tra i genitori stessi;
8. il padre e la madre, con la firma del presente accordo, acconsentono sin d'ora di far intraprendere ai ragazzi un percorso psicologico di sostegno per le motivazioni addotte in premessa individuando un professionista di fiducia, da scegliere al di fuori del contesto scolastico e delle comuni conoscenze, entro e non oltre il 31.03.2025. In caso di disaccordo sulla scelta del professionista ciascun genitore potrà adire il Tribunale affinché venga presa la relativa decisione;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli ed evitando di coinvolgere i figli minori nell'iter giudiziario pendente;
10. la sig.ra essendosi già dal mese di agosto 2024 trasferita nella nuova abitazione di cui alle Pt_1 premesse, e ora vi abita con i figli minori, rinuncia espressamente da ora in avanti all'assegnazione della casa familiare di proprietà del sig. sulla quale dichiara di non vantare alcun diritto;
Pt_2
11. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e documenti di identità dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 04.03.2025, così provvede:
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi