Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Andrea Merciari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, n. 10/4;
contro
Ministero dell’interno - Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- (-OMISSIS- della Questura di Genova, notificato il giorno 18 successivo, recante ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito nella l. n. 38 del 2009;
- di ogni atto precedente, presupposto, conseguente o connesso, anche non conosciuto, tra i quali, in particolare e all’occorrenza: la relazione di servizio del 27 luglio 2022; l’avviso di avvio del procedimento del 27 settembre 2022; gli atti del 6 ottobre 2022 e del 28 dicembre 2022;
e per la condanna
al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 marzo 2026, il Consigliere AU EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 15 febbraio 2023 e depositato il 13 marzo 2023, -OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento di ammonimento della Questura di Genova prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché degli ulteriori provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito nella l. n. 38 del 23 aprile 2009. Difetto dei presupposti per l’ammonimento. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito nella l. n. 38 del 23 aprile 2009. Difetto dei presupposti per l’ammonimento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con modificazioni nella l. n. 38 del 23 aprile 2009. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto di istruttoria e del grave travisamento dei fatti.
4) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con modificazioni nella l. n. 38 del 23 aprile 2009.
Ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti.
2. Per il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
3. In vista dell’udienza le parti hanno depositato memorie con cui hanno insistito nelle loro domande.
4. All’udienza del 19 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso va rigettato.
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall’art. 612-bis c.p. e ai fini della sua emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito, ma è sufficiente il sospetto che vi sia una tale finalità o idoneità nelle condotte ripetute tenute dall’ammonito. Ne deriva che, a sostegno del provvedimento, è sufficiente un quadro istruttorio da cui emergano, sul solo piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, in senso lato e su un piano anche solo potenziale, all’integrità fisica e psichica della persona (per tutte Cons. Stato, III, 18 ottobre 2021, n. 6958; 10 dicembre 2020, n. 7883; 25 giugno 2020, n. 4077; 15 febbraio 2019, n. 1085).
Nella specie il provvedimento è stato preceduto da adeguata istruttoria, è adeguatamente motivato e non presenta profili d’illogicità tali da far ritenere che l’ampia discrezionalità facente capo alla Questura sia stata esercitata in maniera illogica o irragionevole, né si riscontrano errori in fatto.
Si ha, in particolare, un preciso richiamo a tutti gli atti acquisiti nella fase dell’istruttoria procedimentale e, in particolare: i verbali di sommarie informazioni di tre testi; le mails inviate dalla
ricorrente al signor -OMISSIS- e a una stretta familiare nel periodo intercorso tra il 3 e il 29 agosto 2022; i files audio inviati ai medesimi soggetti e le missive.
Per completezza va rilevato che a diversa conclusione non può giungersi sulla base dell’intervenuta assoluzione con formula piena del ricorrente dal reato di stalking.
Va, sotto tale profilo, richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ammonimento non persegue una finalità sanzionatoria, avendo natura meramente preventiva e cautelare, come tale rimesso alla ampia discrezionalità di cui gode il Questore in subiecta materia per la migliore tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che non rileva, ai fini della validità di tale provvedimento, l’esatta integrazione della fattispecie di reato di cui all’art. 612-bis c.p. in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, né una eventuale successiva sentenza di assoluzione (pronunciata in sede penale in favore del soggetto già ammonito) comporta l’invalidità del provvedimento di ammonimento, alla luce sia dei diversi presupposti normativi che legittimano l’adozione dell'ammonimento, sia in virtù del principio generale tempus regit actum (per tutte T.A.R. Veneto, III, 2 luglio 2018, n. 709).
6. L’insussistenza dell’illegittimità dei provvedimenti in relazione alle doglianze dedotte consente di rigettare l’istanza di annullamento e quella di risarcimento.
7. Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alle peculiarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Elena AR, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.