TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 372
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ammonimento orale sia una misura preventiva e dissuasiva, per la cui emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità, ma è sufficiente il sospetto di una finalità o idoneità nelle condotte ripetute. L'istruttoria è stata ritenuta adeguata, la motivazione sufficiente e non sono stati riscontrati profili di illogicità o irragionevolezza. Sono stati richiamati specifici atti istruttori, tra cui verbali di sommarie informazioni, e-mail e missive.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica

    Il Tribunale ha rigettato questa doglianza in quanto l'ammonimento non persegue una finalità sanzionatoria, ma preventiva e cautelare, e la sua validità non è inficiata da una successiva assoluzione in sede penale.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    L'istanza di risarcimento è stata rigettata in quanto l'illegittimità dei provvedimenti non è stata riconosciuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 372
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 372
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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