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21 aprile 1942
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13 marzo 1963
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
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Art. 1235.
(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).
Agli effetti dell' articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell' ((aeroporto)) se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli ((aeroporti)) in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l' ((aeroporto)) e' compreso;
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonche' riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria, servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli ((aeroporti)) statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di ((aeroporto)) statale o privato in servizio di ronda.
(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).
Agli effetti dell' articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell' ((aeroporto)) se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli ((aeroporti)) in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l' ((aeroporto)) e' compreso;
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonche' riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria, servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli ((aeroporti)) statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di ((aeroporto)) statale o privato in servizio di ronda.
Commentari • 10
- 1. Controlli e sanzionihttps://www.brocardi.it/ · 6.307085
[…] All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2023, n. 1080Provvedimento: […] Sostiene il ricorrente che l'espressione «in tali luoghi» contenuta nell'art. 1235 cod. nav. deve essere interpretata secondo il criterio letterale ossia facendo riferimento ai luoghi menzionati nella stessa disposizione e quindi ai porti ed agli aerodromi e non ai Comuni nel cui territorio si trovano i porti e gli aerodromi. […] rubricato «Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri» prevede che il «Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, […]Leggi di più...
- competenza per materia·
- art. 55 cod. proc. pen.·
- regolamento organizzativo·
- art. 1235 cod. nav.·
- polizia giudiziaria·
- falso ideologico in atto pubblico·
- Nucleo speciale di intervento·
- art. 109 Cost.·
- delega del pubblico ministero·
- art. 57 cod. proc. pen.