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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1612/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS LE Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1612/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.ZAGARESE ETTORE
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ZAGARESE ETTORE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4/9/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 19/9/1993, che dalla unione era nata la figlia Per_1 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separatamente con l' obbligo del mutuo rispetto
2. la dimora coniugale di via Vienna c.da BR LI
Rossano consistente in un villino per civile abitazione con introstante corte e terreno, arredi, suppellettili pertinenze ed accessioni restera' nella esclusiva disponibilita' della sig. NO
AR VO ed il sig. De IC NT provvedera' al rilascio ed all' asporto dei propri effetti personali entro gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto andando ad occupare, a scopo abitativo, la dependance di detto immobile che costituisce autonomo corpo separato dal primo e parimente allocato in
LI SA via Vienna-c.da Fabrizio.
3. Il sig. De IC NT si obbliga a corrispondere alla sig. NO
AR VO assegno di mantenimento pari a € 600,00
(seicento/00) mensili rivalutabile annualmente e da versare entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente a questa intestato o secondo forme che la sig. NO
AR VO vorra' indicare. Inoltre si obbliga a sostenere in via solitaria i costi per manutenzione ordinaria e straordinaria, le tasse sulla proprietà degli immobili di cui al punto 2. precedente
(es. IMU, TARI, ecc.) e le bollette relative alle utenze domestiche
(es. luce, gas, acqua).
4. I coniugi dichiarano infine di non avere ulteriori beni in comune e di non avanzare reciproche pretese patrimoniali, fatta eccezione per quanto sopra concordato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...]
AB (CS) il 01/05/1968 e Controparte_1 nato a [...]
(CS) il 08/09/1968 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SS LE
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS LE Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1612/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.ZAGARESE ETTORE
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ZAGARESE ETTORE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4/9/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 19/9/1993, che dalla unione era nata la figlia Per_1 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separatamente con l' obbligo del mutuo rispetto
2. la dimora coniugale di via Vienna c.da BR LI
Rossano consistente in un villino per civile abitazione con introstante corte e terreno, arredi, suppellettili pertinenze ed accessioni restera' nella esclusiva disponibilita' della sig. NO
AR VO ed il sig. De IC NT provvedera' al rilascio ed all' asporto dei propri effetti personali entro gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto andando ad occupare, a scopo abitativo, la dependance di detto immobile che costituisce autonomo corpo separato dal primo e parimente allocato in
LI SA via Vienna-c.da Fabrizio.
3. Il sig. De IC NT si obbliga a corrispondere alla sig. NO
AR VO assegno di mantenimento pari a € 600,00
(seicento/00) mensili rivalutabile annualmente e da versare entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente a questa intestato o secondo forme che la sig. NO
AR VO vorra' indicare. Inoltre si obbliga a sostenere in via solitaria i costi per manutenzione ordinaria e straordinaria, le tasse sulla proprietà degli immobili di cui al punto 2. precedente
(es. IMU, TARI, ecc.) e le bollette relative alle utenze domestiche
(es. luce, gas, acqua).
4. I coniugi dichiarano infine di non avere ulteriori beni in comune e di non avanzare reciproche pretese patrimoniali, fatta eccezione per quanto sopra concordato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...]
AB (CS) il 01/05/1968 e Controparte_1 nato a [...]
(CS) il 08/09/1968 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SS LE