Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
Ai sensi degli artt. 1401 e ss. cod. civ., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2013, n. 7217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7217 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24938-2010 proposto da:
AR AL [...], AR IA GA [...], AR AN [...], AR AN [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato DE PONTE NELLO, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
AD EL [...], HE NA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato BARONE CARLO IA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARONE ANSELMO;
- controricorrenti -
e contro
BA LE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1723/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato Del Ponte Nello difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Anselmo Barone difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con contratto preliminare del 25-10-1995 ZZ DR, premesso di essere titolare a sua volta di promessa di vendita stipulata con i germani GE, NA, EM e IA LL LI, prometteva di vendere ad CO NI l'appezzamento di terreno di cui alla particella 2480 di mq. 5697 che si era impegnato ad acquistare dai proprietari per sè o per persona da nominare;
con atto pubblico del 4 marzo 1996 il ZZ acquistava, per sè o per persona da nominare, da GE, NA, EM e IA LL LI il terreno agricolo di complessivi mq.22.789 costituito da quattro identiche particelle rettangolari, di cui faceva parte la particella promessa in vendita al CO. Con atto di nomina del 6 marzo 1996 il ZZ, sciogliendo la riserva di cui all'atto pubblico del 4 marzo 1996, indicava le persone dei diversi acquirenti delle singole particelle, menzionando per quella 2480 di mq. 5697, NI CO in regime di comunione dei beni con la moglie AT DD. NI CO e AT DD, premesso che con determinazione n. 1270 del Comune di Roma era stata ordinata la sospensione della lottizzazione qualificata come abusiva e che erano indagati dalla Procura della Repubblica, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di quella città ZZ DR, GE, NA, EM e IA LL LI per sentire dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1401 e ss. cod. civ. e L. n. 47 del 1985, art. 18 degli atti sopramenzionati con la condanna dei convenuti al restituzione della somma di lire 100.000.000 versata oltre al risarcimento dei danni. Si costituivano GE, NA, EM e LI IA LL, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito chiedevano il rigetto della domanda sul rilievo che, trattandosi di terreno proveniente da divisione ereditaria, era inapplicabile la L. n. 47 del 1985, art. 18. Con sentenza del 28 luglio 2003 il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva dei germani LI e rigettava la domanda proposta nei confronti del ZZ.
Con sentenza dep. il 22 aprile 2010 la Corte di appello di Roma Napoli, in riforma della decisione impugnata dagli attori, accoglieva la domanda da questi proposta.
Secondo i Giudici la legittimazione passiva dei germani LI risultava a stregua della complessa e articolata operazione negoziale, avendo i medesimi trasferito le singole particelle del terreno indiviso di cui erano proprietari a diversi acquirenti utilizzando lo strumento del contratto per persona da nominare, atteso che, per effetto della dichiarazione di nomina, il terzo assume i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto subentrando sin dall'inizio allo stipulante.
Era esclusa l'applicabilità della previsione della L. n. 47 del 1985, art. 18, u.c., posto che la fattispecie in esame non poteva essere considerata come una divisione ereditaria, l'unica divisione essendo quella in forza della quale il genitore dei convenuti avevano acquistato il terreno di mq. 22.789.
L'attività negoziale, posta in essere in violazione degli strumenti urbanistici per frazionare il fondo a scopo edificatorio, concretava l'ipotesi della lottizzazione abusiva prevista dall'art. 18 citato, tenuto conto della dimensione del terreno in relazione alla natura e alla destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione e la eventuale previsione delle opere di urbanizzazione. La questione circa la natura non vincolante della determinazione dirigenziale del 25 maggio 2000 ovvero che la particella trasferita aveva le dimensioni di mq. 5697, quando l'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Roma prevede per l'alienabilità di terreni agricoli quella minima di mq.50.000, era considerata assorbita per effetto dell'accertata nullità e comunque era ritenuta erronea l'affermazione al riguardo formulata dal Tribunale e fondato il motivo di appello.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione LI GE, NA, EM e IA LL sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso NI CO e DD AT. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Il primo motivo, deduce: a) la carenza di legittimazione passiva di essi ricorrenti, posto che essi avevano venduto al ZZ, che aveva acquistato per persona da nominare, l'intero appezzamento del terreno di loro proprietà, per cui ai sensi degli artt. 1401 e ss. cod. civ. i nominati - i coniugi CO - avrebbero potuto acquistare l'intero fondo;
con gli atti di nomina, ai quali i ricorrenti erano estranei, il ZZ diede vita a un contratto fonte di autonomi diritti e obblighi, che si poneva fuori dal contratto per persona da nominare ex art. 1404 cod. civ.; b) il terreno alienato proveniva dalla successione ereditaria del padre NT che a sua volta l'aveva ricevuto a seguito di divisione ereditaria, per cui doveva applicarsi la previsione della L. n. 47 del 1985, art. 18, u.c. secondo cui le disposizioni sul divieto di lottizzazione non trovano applicazione alle divisioni ereditarie. 1.2.- Il motivo è infondato.
La sentenza ha ritenuto che, per effetto dell'atto di nomina compiuto dal ZZ, gli attori erano subentrati al predetto quali acquirenti della particella di terreno di mq. 5697 nel contratto del 4 marzo 1996 che aveva avuto a oggetto l'intero fondo di proprietà dei LI venduto al ZZ il quale aveva acquistato per persona da nominare e non per sè. E, attraverso il meccanismo previsto dagli artt. 1401 e ss. cod. civ., i ricorrenti avevano posto in essere la articolata operazione immobiliare al fine di eludere il divieto di lottizzazione abusiva. Orbene, ai sensi degli artt. 1401 e ss. cod. civ., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente. L'atto di nomina, avendo la funzione di fare acquistare al terzo gli stessi diritti e obblighi derivanti dal contratto al designante, non può contenere alcuna modifica o variazione al contenuto di quel contratto: altrimenti è del tutto improduttiva di effetti siffatta dichiarazione.
Premesso che nella specie i ricorrenti hanno sostenuto che avevano venduto al ZZ l'intero fondo di loro proprietà di mq. mq. 22.789 e che sarebbe imputabile all'iniziativa del ZZ il successivo frazionamento del fondo compiuto con la successiva nomina degli acquirenti, così in sostanza contestando la legittimità della dichiarazione di nomina dal medesimo formulata, va osservato che il motivo difetta di autosufficienza laddove non riporta il contenuto integrale del contratto intercorso fra i ricorrenti e il ZZ, atteso che sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare quale sarebbe stata la effettiva volontà delle parti ovvero che avrebbe dovuto escludersi, in base alle pattuizioni ivi contenute, che i contraenti avessero previsto una regolamentazione preordinata al successivo frazionamento del fondo attraverso la nomina degli acquirenti relativamente alle singole particelle nel quale peraltro lo stesso era stato suddiviso. Correttamente è stato escluso che nella specie ricorresse l'ipotesi della divisione ereditaria, alla quale fa riferimento la L. n. 47 del 1985, art. 18, u.c., quando nella specie l'atto impugnato era la vendita del bene indiviso di mq. 22.789 effettuata dai comproprietari LI al ZZ, essendo evidentemente del tutto irrilevante la natura dell'atto di provenienza del bene a favore del dante causa dei LI. 2.1. - Il secondo motivo denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione laddove aveva ritenuto vincolante la determinazione dirigenziale del Comune di Roma quando i LI avevano in realtà venduto l'intero terreno di mq. 22.789 mentre il procedimento penale per lottizzazione abusiva pendente presso il Tribunale di Roma era stato archiviato. Deduce ancora l'errore compiuto dalla sentenza laddove, facendo riferimento alle norme tecniche di attuazione del Comune di Roma che stabiliscono limiti di costruzione ma non di disposizione dei terreni fanno riferimento ai lotti di superficie non inferire a 50.000 mq.
2.2. -Il motivo va disatteso.
La sentenza ha innanzitutto ritenuto assorbita la questione - che era stata sollevata dall'appellante circa il valore della determinazione dirigenziale del Comune di Roma e il precetto di cui all'art. 11 norme tecniche di attuazione - poi rilevando comunque la fondatezza del motivo.
Ed invero, nel ritenere assorbita la questione, la sentenza ha inteso evidentemente decisivo quanto poco prima aveva osservato sulla natura e l'illiceità dell'operazione immobiliare compiuta laddove aveva fatto riferimento alla lottizzazione abusiva di tipo negoziale posta in essere, in violazione della L. n. 47 del 1985, art. 18, in considerazione dei rilievi compiuti sulla dimensione del terreno in relazione alla natura e alla destinazione secondo gli strumenti urbanistici, sul numero, l'ubicazione e la eventuale previsione delle opere di urbanizzazione.
Il motivo si limita a censurare quanto affermato dalla Corte a proposito del successivo rilievo circa la fondatezza del motivo di appello ed è inammissibile per carenza di interesse, posto che la doglianza ha a oggetto - per quel che si è detto sopra -
un'argomentazione resa dalla sentenza ad abundantiam e che, come tale, è priva di alcuna valenza decisoria.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei risultati soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013