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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al 7402/2024 VG avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promosso da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Amburgo (Germania) il 07.09.1960, residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Sanna per l'adozione di:
e , entrambi nati ad Incisa in Val D'Arno (FI) il Parte_3 Parte_4
24.04.2003 con l'intervento del PM
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo il 29.04.2024 e chiedevano Parte_1 Parte_2
di adottare i maggiorenni e ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c. Parte_3 Parte_4
pagina 1 di 3 All'udienza del 17.07.2024 comparivano gli adottanti e gli adottandi, che prestavano il loro consenso all'adozione.
****
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. E' stato, infatti, manifestato il consenso degli adottanti e degli adottandi, come risulta dal verbale dell'udienza del 17.07.2024.
I ricorrenti hanno dichiarato di essere fra loro coniugati, di non avere figli, di avere più di
35 anni e di superare di più di 18 anni l'età degli adottandi, nati il 24.04.2003, risultando pertanto rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età dell'adottante e dell'adottando.
Gli adottandi risultano non legati da vincolo di coniugio e senza figli.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che gli adottanti e gli adottandi sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori degli adottandi, va rilevato che non sono comparsi nel presente giudizio, pur ritualmente notiziati, e che sono risultati irreperibili come da relate di notifica allegate.
L'adozione in questione è conforme agli interessi degli adottandi: i ricorrenti hanno dichiarato di essere coniugati, di essere stati gli affidatari degli adottandi e di vivere stabilmente con gli stessi sin dal 2006, di aver instaurato con gli stessi un forte legame affettivo, quasi genitoriale. Gli adottandi hanno confermato il legame affettivo con gli adottanti.
Quanto alla situazione economica degli adottanti, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per gli adottandi ex art. 312 n. 2 c.c., i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di mantenere integralmente gli adottandi, che comunque lavorano e percepiscono un regolare stipendio, avendo entrambi redditi congrui a tal fine. Sono comproprietari della casa dove vivono e non hanno altri immobili.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per gli adottandi, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottanti e adottandi che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I 3.2.2006, n. 2426).
pagina 2 di 3 Sussistono, dunque, i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c.
Gli adottati assumeranno ai sensi dell'art. 299 c.c. il cognome del padre adottante . Pt_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di e , entrambi Parte_3 Parte_4 nati ad Incisa in Val D'Arno (FI) il 24.04.2003, da parte di , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_2
07.09.1960;
2) dispone che gli adottati assumano il cognome del padre adottante ”, Pt_1
anteponendolo al proprio;
Pt_3
3) manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Incisa in Val d'Arno per l'annotazione a margine dell'atto di nascita degli adottati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.02.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al 7402/2024 VG avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promosso da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Amburgo (Germania) il 07.09.1960, residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Sanna per l'adozione di:
e , entrambi nati ad Incisa in Val D'Arno (FI) il Parte_3 Parte_4
24.04.2003 con l'intervento del PM
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo il 29.04.2024 e chiedevano Parte_1 Parte_2
di adottare i maggiorenni e ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c. Parte_3 Parte_4
pagina 1 di 3 All'udienza del 17.07.2024 comparivano gli adottanti e gli adottandi, che prestavano il loro consenso all'adozione.
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Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. E' stato, infatti, manifestato il consenso degli adottanti e degli adottandi, come risulta dal verbale dell'udienza del 17.07.2024.
I ricorrenti hanno dichiarato di essere fra loro coniugati, di non avere figli, di avere più di
35 anni e di superare di più di 18 anni l'età degli adottandi, nati il 24.04.2003, risultando pertanto rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età dell'adottante e dell'adottando.
Gli adottandi risultano non legati da vincolo di coniugio e senza figli.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che gli adottanti e gli adottandi sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori degli adottandi, va rilevato che non sono comparsi nel presente giudizio, pur ritualmente notiziati, e che sono risultati irreperibili come da relate di notifica allegate.
L'adozione in questione è conforme agli interessi degli adottandi: i ricorrenti hanno dichiarato di essere coniugati, di essere stati gli affidatari degli adottandi e di vivere stabilmente con gli stessi sin dal 2006, di aver instaurato con gli stessi un forte legame affettivo, quasi genitoriale. Gli adottandi hanno confermato il legame affettivo con gli adottanti.
Quanto alla situazione economica degli adottanti, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per gli adottandi ex art. 312 n. 2 c.c., i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di mantenere integralmente gli adottandi, che comunque lavorano e percepiscono un regolare stipendio, avendo entrambi redditi congrui a tal fine. Sono comproprietari della casa dove vivono e non hanno altri immobili.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per gli adottandi, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottanti e adottandi che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I 3.2.2006, n. 2426).
pagina 2 di 3 Sussistono, dunque, i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c.
Gli adottati assumeranno ai sensi dell'art. 299 c.c. il cognome del padre adottante . Pt_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di e , entrambi Parte_3 Parte_4 nati ad Incisa in Val D'Arno (FI) il 24.04.2003, da parte di , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_2
07.09.1960;
2) dispone che gli adottati assumano il cognome del padre adottante ”, Pt_1
anteponendolo al proprio;
Pt_3
3) manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Incisa in Val d'Arno per l'annotazione a margine dell'atto di nascita degli adottati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.02.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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