Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A O 044 69 /03 NOME DEL POPOLO ITALIANS. LL O B I D OGGETTO: Expropriazione per pub ITALIANA REPUBBLICA A ST b ilità Detrazone del 40% 26 O operatività. EL P D IM 642 A R D 44P E T CORTEQUEREI N SE . 1 E 27 rt. a IO PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRIECO Presidente R.G.N.18475/00. Dott. Angelo VITRONE Cons. relatore Dott. Ugo Czon. 10182 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere Rep. 1235 Dott. Mario ADAMO Ud. 28.1.03. Dott. Stefano Consigliere BENINI ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA - sul ricorso proposto da: IS AN, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Antini, n. 3, presso l'avv. Aristide Spanò, che unitamente all'avv. Tommaso Arachi 10 rappresenta e difende per procura a margine del ri- corso;
ricorrente
contro
COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE, in persona del sindaco Aldo Gerardo Nargi, elettivamente domi- ciliato in Roma via Baccarini, 11. 32, presso l'avv. Francesco De Beaumont, che lo rappresenta e на difende per procura a margine del controricorso;
: 172 1 contzoricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1903, pubblicata il 30 luglio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Ogo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dolt. Marco PIVETTI, che ha conclu- so per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 1° - 4 aprile 1995 ER IS conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli il Comune di Castelvetere sul Calore proponendo opposizione con- tro la stima dell'indennità liquidata per l'espro- priazione di un terreno di cui era comproprietario unitamente alla sorella Maria, esteso mq.
8.290 e destinato alla costruzione di alloggi di edilizia e conomica e popolare secondo le previsioni dal loca- le piano di zona. Sosteneva l'opponente che nella specie doveva trovare applicazione la legge n. 219 del 1981, la quale non era stata travolta dalla di- sciplina introdotta con la legge n. 359 del 1992, e che il valore dell'area espropriata era superiore a quello accertato dalla competente commissione pro- не vinciale. Con sentenza del 10 giugno - 30 luglio 1999 la corte rigettava l'opposizione affermando che l'in- dentà definitiva di espropriazione corrispondeva pieramente ai parametri legali della legge n. 359 del 1992, che non differivano da quelli della legge n. 219 del 1981, in quanto l'importo complessivo di £. 58.784.562, accertato giudizialmente per la quo- ta del 50% spettante all'opponente, corrispondeva sostanzialmente all'indennità definitiva liquidata in £. 58.818.990 per la medesima quota, ritenuta congrua dalla sorella dell'opponente che avevä accettata. Contro la sentenza ricorre per cassazione fer- nando IS con due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Caste] - vetere sul Calore. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorrente eccepisce l'improcedibili- tà del ricorso per il mancato rispetto dei termini stabiliti per il suo deposito e per l'omesso deposi to della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio. Le eccezioni sono destituite di fondamento poi ché il ricorso è stato depositato il 29 settembre ch 2000, nel pieno rispetto del termine di venti gior- ni decorrenti dalla sua notifica, avvenuta in data 11 settembre, mentre Dessuna sanzione è prevista dalla legge per l'omesso deposito della domanda di trasmissione del fascicolo d'ufficio quando questo sia comunque pervenuto in cancelleria o quando, co- me nella specie, il suo esame non sia necessario ai fini della decisione. Con il primo motivo viene denunciata la viola- zione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, П1. 219. in relazione all'art. 360, I'l 3, cod. proc. civ. e si sostiene che la sentenza impugnata avreb- be ritenuto del tutto erroneamente la sostanziale i dentità di disciplina tra la legge n. 219 del 1980 e quella introdotta dalla successiva legge n. 359 del 1992, essendo diversi i criteri di stima del và lore venale delle aree espropriande. La censura non ha fondamento e deve esserc re- spinta, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, poiché l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 non trova applicazione solo limita- tamento alle procedura ablative finalizzate alla re alizzazione del programma straordinario per l'edili zia da eseguirsi nell'area metropolitana del Comune di Napoli, tra le quali non rientra quella concer- LG nete aree site nel Comune di Castelvetere sul Calo- re che si trova in provincia di Avellino (S5.00. 6 novembre 1993, n. 10998). Con il secondo motivo viene denunciata la vio- lazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis del la legge 8 agosto 1992, Π. 359, in relazione al- l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe affermato che la valutazione di £. 40.000/mq. effettuata dal consy- lente d'ufficio era superiore al valore degli accer tamenti fiscali per trasferimenti di aree circostan ti serza rilevare la diversa situazione giuridica delle aree di comparazione, vincolate a P.
1.P., e avrebbe ritenuto la sostanziale corrispondenza tra l'indennità definitiva di espropriazione e quella accertata in sede giudiziale senza considerare che 1'indennità definitiva corrispondeva all'importo complessivo spettante ai comproprietari germani Mat teis mentre quella giudizialmente accertata corri- spondeva alla sola quota del 50% spettante all'op ponente. Il vizio lamentato non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata poiché il ri- ferimento ai valori risultanti dagli accertamenti fiscali relativi ad aree circostanti non costitui- 5 sce punto decisivo della controversia, bensi mera argomentazione addotta ad abundantiam per corrobo- rare la asserita sostanziale corrispondenza tra 1'indennità definitiva e quella accertata in giudi- zio, mentre la rilevata confusione che sarebbe sta- ta operata tra l'indennità totale e la quota spet- tante all'opponente costituisce denunzia di un vi- zio di travisamento dei fatti che, se fondato, può essere denunciato come errore di fatto con l'impu- gnazione per revocazione, ma non come motivo di ri- corso per cassazione. In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che li quida in €. 100,00, per spese ė in ulteriori €. 2.000,00 per onorario, oltre al rimborso delle spe- se generali ed accessori di legge, Così deciso in Roma, il 28 gennaip 2003. Mg. Vitarne IL PRESIDEN IL CONSIGLIERE EST. برص E R E L D N A C L I 3 0 0 2 l i 6 2 a i r o t a t i s o p e D a m i r P f l s e a H c s s n i e o m D R T U S E T R O C L C A N I C E L E L R I E O L L O B 2 2 7 4 I - 6 0 D .
1 - R 6 . A P 2 . T L D S E D O l P l a M . I b u t A 2 D 2 . t E r T a N E S E