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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Salvatore Terranova, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.10.1969 ed ivi residente in C. da Fondo Cetriolo snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vanda Contarini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CP_1
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Scicli (RG) in data 25.09.1989, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1989, parte II, serie A, numero 110; che le parti hanno esposto di essersi separati giusto decreto di omologa n. 7719/2023 dell'11.05.2023 reso in seno al procedimento n.ro 334/2023 R.G. dal tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 20.06.1990) e (Scicli, Per_1 Per_2
31.05.1994), tutti maggiorenni ed autonomi;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 7719/2023 reso dal Tribunale di Ragusa in data 11.05.2023 in seno al procedimento per separazione consensuale n. 334/2023 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Gli ex coniugi restano liberi di determinare il loro domicilio e residenza senza limitazione, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La cessazione degli effetti civili del matrimonio verrà pronunciata senza alcun addebito nei
confronti di alcuno degli ex coniugi.
3. I figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, saranno liberi di scegliere tempi e modalità di visita dei genitori in base ai loro impegni.
4. La casa familiare, a Scicli, in via Giovanna D'Arco n. 55, resta definitivamente assegnata al sig. che ne è anche proprietario esclusivo già da prima del Parte_1
matrimonio, con ogni bene e suppellettile che la arredano, avendo già asportato la sig.ra
i suoi beni ed effetti personali. Parte_2
5. In ragione dell'attività e della capacità lavorativa degli ex coniugi, il sig. Parte_1
impegnato occasionalmente nel settore edilizio, la sig.ra
[...] Parte_2
domestica occasionale ad ore, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia
[...]
contributo dovuto a titolo di mantenimento e, pertanto, nessuno degli ex coniugi sarà obbligato nei confronti dell'altro ad alcun versamento per assegno divorzile, né periodico né una tantum. 6. Il sig. si accolla l'obbligo di pagare le rimanenti rate del Parte_1
finanziamento contratto dagli ex coniugi con la AGOS Ducato S.p.A., i cui oneri, pertanto, restano a suo esclusivo carico.
7. Gli ex coniugi danno atto di avere così regolato e definito ogni reciproco rapporto di ordine economico- patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro se non il rispetto degli obblighi reciproci derivanti dal presente accordo.
8. Per quanto non espressamente previsto, le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”; che sulle superiori condizioni non vi sono statuizioni che il Tribunale deve rendere avendo le parti dichiarato “di avere così regolato e definito ogni reciproco rapporto di ordine economico- patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro se non il rispetto degli obblighi reciproci derivanti dal presente accordo”, e può limitarsi a prendere atto delle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili convenute dalle parti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Scicli (RG) in data 25.09.1989 tra e , con atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1989, parte II, serie A, numero 110;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Salvatore Terranova, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.10.1969 ed ivi residente in C. da Fondo Cetriolo snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vanda Contarini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CP_1
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Scicli (RG) in data 25.09.1989, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1989, parte II, serie A, numero 110; che le parti hanno esposto di essersi separati giusto decreto di omologa n. 7719/2023 dell'11.05.2023 reso in seno al procedimento n.ro 334/2023 R.G. dal tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 20.06.1990) e (Scicli, Per_1 Per_2
31.05.1994), tutti maggiorenni ed autonomi;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 7719/2023 reso dal Tribunale di Ragusa in data 11.05.2023 in seno al procedimento per separazione consensuale n. 334/2023 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Gli ex coniugi restano liberi di determinare il loro domicilio e residenza senza limitazione, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La cessazione degli effetti civili del matrimonio verrà pronunciata senza alcun addebito nei
confronti di alcuno degli ex coniugi.
3. I figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, saranno liberi di scegliere tempi e modalità di visita dei genitori in base ai loro impegni.
4. La casa familiare, a Scicli, in via Giovanna D'Arco n. 55, resta definitivamente assegnata al sig. che ne è anche proprietario esclusivo già da prima del Parte_1
matrimonio, con ogni bene e suppellettile che la arredano, avendo già asportato la sig.ra
i suoi beni ed effetti personali. Parte_2
5. In ragione dell'attività e della capacità lavorativa degli ex coniugi, il sig. Parte_1
impegnato occasionalmente nel settore edilizio, la sig.ra
[...] Parte_2
domestica occasionale ad ore, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia
[...]
contributo dovuto a titolo di mantenimento e, pertanto, nessuno degli ex coniugi sarà obbligato nei confronti dell'altro ad alcun versamento per assegno divorzile, né periodico né una tantum. 6. Il sig. si accolla l'obbligo di pagare le rimanenti rate del Parte_1
finanziamento contratto dagli ex coniugi con la AGOS Ducato S.p.A., i cui oneri, pertanto, restano a suo esclusivo carico.
7. Gli ex coniugi danno atto di avere così regolato e definito ogni reciproco rapporto di ordine economico- patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro se non il rispetto degli obblighi reciproci derivanti dal presente accordo.
8. Per quanto non espressamente previsto, le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”; che sulle superiori condizioni non vi sono statuizioni che il Tribunale deve rendere avendo le parti dichiarato “di avere così regolato e definito ogni reciproco rapporto di ordine economico- patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro se non il rispetto degli obblighi reciproci derivanti dal presente accordo”, e può limitarsi a prendere atto delle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili convenute dalle parti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Scicli (RG) in data 25.09.1989 tra e , con atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1989, parte II, serie A, numero 110;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti