Articolo 2775 del Codice civile
Articolo 2774Articolo 2545 terdecies
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19 aprile 1942
Art. 2775.

(Contributi per opere di bonifica e di miglioramento).

I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento e' subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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