Sentenza 8 luglio 2016
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 febbraio 2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere a carico di G. Luca in ordine ai reati a lui ascritti (artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 590-bis c.p.) per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, applicando altresì al medesimo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di anni uno e mesi sei. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p. Con …
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186, comma 9-bis, e …
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Il giudice che pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168ter c.p., comma 2 per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 14 aprile 2021 - 7 maggio 2021, n. 17779 Presidente Fumu – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2016, n. 39107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39107 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
Testo completo
ASR 39 1 0 7/ 1 6 Ref REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N 1229/2016 - Presidente - SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA Dott. FAUSTO IZZO N. 15780/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO HOTIVAZIONE- Consigliere - SEMPLIFICATA Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AT N. IL 16/11/1981 avverso la sentenza n. 3982/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del 21/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; e h t RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di TE RO propone ricorso per violazione di legge avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 21 dicembre 2015 che nel dichiarare estinto per esito positivo della messa alla prova il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale, contestato a OT AR OL, aveva disposto la revoca della patente di guida, di competenza dell'autorità amministrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte, pronunciandosi in casi analoghi, ha già affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art.168 ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione ovvero della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art.224, comma 3, CdS. Ciò in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis, la cui disciplina lascia appunto al giudice, in deroga al predetto art.224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez.4, 5 ottobre 2015, n.40069 e 17 settembre 2015 n.40069; Sez.4, 9.3.2016, Michelon).
2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente, con eliminazione della relativa statuizione, e la trasmissione degli atti al competente Prefetto di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida di RO TE, statuizione che elimina;
dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Genova. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio DisalPisan Carla Menichetti 1 GORTE GUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drsa Gabriella Lámelza