Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2016, n. 39107
CASS
Sentenza 8 luglio 2016

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In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

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  • 2Corte di cassazione
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    Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186, comma 9-bis, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2016, n. 39107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39107
Data del deposito : 8 luglio 2016

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