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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2024, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 590/2023 avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
presso l'Avv. Carlo Facello che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Controparte_1 C.F._1
Bocchino che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 9.5.2024.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Sentenza impugnata n. 1004/2023 del Tribunale di
Torino - Sez. IV, R.G. 23616/2019, G.U. dott.ssa Paola Ferrero, emessa il 05.03.2023 e pubblicata il pagina 1 di 8 06.03.2023, con minuta redatta dal GOP Avv. Monica Spriano, nel giudizio promosso dalla sig.ra contro il , Controparte_1 Parte_1
Ogni contraria istanza disattesa,
Previo ogni accertamento e dichiarazione di rito,
In via preliminare e pregiudiziale:
- Preso atto della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la mancanza, nella copia notificata del ricorso di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di
Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese (Cass. n. 18721/2016),
- Concedere a parte appellante termine per la notifica di copia integrale dell'atto di citazione in appello;
- Preso atto della dichiarazione del Consulente informatico Ing. allegata al presente Persona_1 foglio di precisazione delle conclusioni secondo cui: ”(...) il disguido informatico per la notifica dell'atto di appello per la causa non è stato determinato da volontà umana o Controparte_2
da carenza di manutenzione o aggiornamento dei sistemi informatici dello Studio ma da verosimile malfunzionamento del sistema di conversione del documento dal formato Microsoft Word al formato
PDF”;
- Preso atto del disposto dell'art. 153 c.p.c. secondo cui “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”,
- Concedere a parte appellante termine per la notifica di copia integrale dell'atto di citazione in appello;
Nel Merito:
- Preso atto che la qui difesa parte appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e di opporsi ad eventuali tardive produzioni,
- In totale riforma dell'appellata sentenza,
- Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dalla sig.ra
[...] nei confronti del per i motivi di cui all'atto di citazione in appello CP_1 Parte_1
notificato, da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, mandandone, conseguentemente, la parte qui difesa integralmente assolta
- e, per l'effetto,
pagina 2 di 8 - Preso atto del pagamento da parte del di tutti gli importi di cui alla sentenza Parte_1 impugnata e, precisamente, di € 19.284,05 a favore della Sig.ra e di € 7.693,45 a favore Controparte_1
dell'avv. Paolo Bocchino, come da comunicazione prodotta unitamente al presente foglio di precisazione delle conclusioni;
- Condannare la Sig. e l'avv. Paolo Bocchino alla restituzione delle suindicate somme a Controparte_1
loro pagate con animo di rivalsa in forza della sentenza di primo grado.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, con rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
- Con spese di CTU e CTP relative al primo grado di giudizio a carico della controparte.
PER L'APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, reiectis contrariis
In via preliminare
-Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'atto di citazione notificato e conseguentemente respingere l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e conseguentemente respingere l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Nel merito
-Confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 1004/2023, Sez. IV Civile - Dott.ssa
Paola Ferrero - RG. 23616/2019, pubblicata il 06/03/2023 e conseguentemente dichiarare l'appello infondato respingendo ogni ulteriore domanda ex adverso formulata.
-In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha citato in giudizio il chiedendone la Controparte_1 Parte_1
condanna, per responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all'incidente avvenuto in data 16.5.2018 in , quando alla fermata Pt_1
di corso Vercelli, mentre scendeva dal bus di linea n. 46, era caduta in una buca che si trovava Org_1
sul margine del marciapiede adiacente la strada, non visibile né segnalata;
ha quantificato i danni di cui ha chiesto il risarcimento, comprensivi di danno biologico del 7-8%, in € 24.229,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 3 di 8 Il , costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il Parte_1
luogo della riferita caduta era una pensilina/banchina di fermata degli autobus, di esclusiva competenza e gestione della a cui il aveva concesso, in virtù di convenzione, l'utilizzo Org_2 Pt_1
esclusivo degli impianti di fermata e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
nel merito ha contestato l'accadimento storico della riferita caduta, il dedotto nesso causale e ha invocato il caso fortuito per colpa esclusiva della danneggiata, attesa la piena visibilità della buca, evitabile adottando altri percorsi di marcia;
ha altresì contestato la quantificazione del danno;
ha chiesto di rigettare la domanda e, in subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere manlevato, garantito e tenuto indenne, in separato giudizio, dalla Org_2
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1004/2023 pubblicata il 6.3.2023, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva proposta dal convenuto, rilevando che il siccome proprietario della banchina ove era avvenuto il sinistro, ne restava custode ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.; ha ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità del in Pt_1
relazione al sinistro, in quanto dalle dichiarazioni dei testi e dalle fotografie erano risultati provati la dinamica dei fatti allegata dall'attrice, il nesso causale tra le condizioni del bene in custodia, da considerarsi pericolose, e la caduta della sig.ra con esclusione del caso fortuito e del concorso CP_1
di colpa della danneggiata;
ha ritenuto sussistente altresì la responsabilità del ex art. 2043 c.c., Pt_1 dipendendo i danni subiti dall'attrice da un'insidia stradale che non era visibile - perché la buca era posta proprio in adiacenza del bordo della banchina e subito sotto la porta di discesa dell'autobus - e neppure prevedibile - atteso che la banchina è il luogo preposto alla fermata del mezzo pubblico e può dirsi legittimo l'affidamento degli utenti a che le fermate avvengano in luogo adeguato - rivestendo il dissesto della banchina le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile, neppure con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
ha reputato provato, sulla base dell'esperita c.t.u. medico-legale, il nesso causale tra caduta e lesioni e ha quantificato il danno complessivo, non patrimoniale e patrimoniale, in € 17.819,42 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
ha condannato pertanto il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di tale somma, oltre alle spese processuali e di c.t.p., ponendo integralmente a carico del medesimo le spese di c.t.u..
In data 4.5.2023 il ha depositato telematicamente nota di iscrizione a ruolo e atto di Parte_1
citazione in appello, con cui ha chiesto di riformare la sentenza del Tribunale, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, sulla base dei motivi di gravame articolati, con rigetto delle domande proposte dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
pagina 4 di 8 si è costituita e ha eccepito l'inesistenza dell'appello, allegando che in data 26.4.2023 Controparte_1 le sono state notificate a mezzo pec solo due pagine dell'atto di appello, consistenti nell'intestazione dell'atto e nell'inizio di svolgimento del processo (oltre alla relata di notifica e alla procura alle liti), risultando quanto notificato inidoneo a rivestire i requisiti dell'atto giuridico;
in subordine ne ha eccepito la nullità non sanabile ex artt. 164 comma 4 e comma 5 c.p.c.; ha pertanto chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità dell'atto di appello;
nel merito ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado.
All'udienza dell'11.1.2024 il , in ordine all'eccezione di inesistenza o nullità Parte_1 insanabile dell'appello, ha rilevato che la costituzione dell'appellata ha sanato ogni eventuale nullità e in subordine ha chiesto termine per eventuale rinotifica dell'atto di appello.
Questa Corte, con ordinanza 11.1.2024 depositata il 15.1.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ravvisando la sussistenza di dubbi sull'ammissibilità dell'appello.
Nei termini concessi per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno formulato le domande sopra riportate.
L'appello è inammissibile.
Per impugnare la sentenza del Tribunale, l'appellante deve notificare alla controparte, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza o (in mancanza di notifica) entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, un atto di appello avente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., richiamato dall'art. 342
c.p.c.; deve poi costituirsi entro il termine di 10 giorni dalla avvenuta notifica dell'atto di citazione.
L'atto notificato telematicamente dal a (a mezzo pec al domicilio Parte_1 Controparte_1 eletto presso il difensore) consiste in sole due pagine, la prima delle quali contiene l'intestazione con l'indicazione dell'ufficio a cui l'atto è rivolto, delle parti e della sentenza impugnata, e la seconda contiene una parte di svolgimento del processo di primo grado.
L'atto non ha i requisiti minimi di un atto di appello, non contenendo alcuna esposizione dei motivi di gravame, dei punti della sentenza impugnati, delle conclusioni, risultando totalmente assenti tutti gli elementi di cui all'art. 163 comma 3 n.3, n.4 e n.7 c.p.c. propri dell'atto di citazione e tutti gli ulteriori requisiti indicati specificamente per l'atto di appello dall'art. 342 c.p.c..
L'atto è conseguentemente inesistente, in quanto totalmente difforme dal modello legale di un atto di appello.
pagina 5 di 8 E' inaccoglibile la richiesta dell'appellante di concessione di un termine per la rinotifica, svolta all'udienza dell'11.1.2024, rilevando che alla data in cui la richiesta è stata formulata il termine per proporre l'appello era pacificamente già decorso.
L'appellata allega di avere notificato a controparte la sentenza in data 28.3.2023, ma non produce la documentazione della notifica (pur non essendo la circostanza specificamente contestata); in ogni caso era comunque già decorso il termine di sei mesi dal 6.3.2023, data di pubblicazione della sentenza.
La costituzione della parte appellata non produce alcun effetto sanante, a fronte dell'inesistenza insanabile dell'atto di appello, e peraltro la sig.ra si è costituita rilevando Controparte_1 preliminarmente l'inesistenza dell'atto.
Anche ove si ritenga nullo l'atto di appello, si tratterebbe comunque di una nullità insanabile, nonostante la costituzione della convenuta;
sono infatti omessi i requisiti dell'art. 163 c.p.c. richiamati dall'art. 164 comma 4 c.p.c., oltre che comma 1, c.p.c.; pertanto ai sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c., anche in caso di integrazione della domanda resterebbero ferme le decadenze maturate anteriormente all'integrazione (Cass. civ. 10985/2021) e l'appello risulterebbe tardivo per essere già decorso il termine di legge.
L'appello è conseguentemente inammissibile.
Il deposito di un atto di appello (le cui prime due pagine coincidono con quanto notificato), munito di tutti i requisiti prescritti dalla legge, con la costituzione dell'appellante in data 4.5.2023 - che ha consentito all'appellata di esaminarne il contenuto e svolgere in comparsa di costituzione una difesa nel merito - non vale a superare il rilievo di inammissibilità; si condivide quanto osservato dall'appellata, secondo cui “a voler ragionare diversamente, infatti, la diposizione di legge relativa alla perentorietà dei termini d'appello perderebbe efficacia, essendo sufficiente notificare nei termini un foglio contenente i soli nomi delle parti per escludere ogni decadenza, ed ottenere così ulteriori dieci giorni di tempo - quelli entro cui la causa deve essere iscritta a ruolo - per poter redigere compiutamente l'atto”.
L'appellante invoca la sentenza Cass. civ. S.U. 18121/2016 (erroneamente indicata nelle conclusioni precisate come n. 18721/2016, con esatta indicazione fornita negli atti conclusivi), secondo cui “La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese”.
pagina 6 di 8 Il principio di diritto enunciato non è applicabile al caso in esame;
lo stesso si riferisce ad una difformità tra ricorso originale depositato presso l'ufficio giudiziario e copia del ricorso successivamente notificata alla controparte;
nella fattispecie oggetto di causa avanti alla Cassazione, detta copia (di un atto redatto nel suo insieme e già depositato), era mancante delle pagine pari;
nel presente giudizio, invece, l'atto di citazione in appello notificato era composto di sole due pagine, carenti di qualsivoglia requisito minimo di un atto di appello, e solo successivamente, con la costituzione, è stato depositato un atto di appello (diverso in quanto) interamente redatto (con l'aggiunta delle pagine successive a quelle oggetto di notifica).
Non sono quindi condivisibili le diverse argomentazioni sviluppate dall'appellante negli atti conclusivi sulla base di detta pronuncia e dell'ulteriore Cass. sez. lavoro 30083/2023, riferita al rito del lavoro, introdotto sempre con un ricorso originale depositato presso l'ufficio giudiziario.
Non è infine accoglibile l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., proposta dall'appellante sulla base della prodotta dichiarazione del consulente informatico.
L'istanza è tardiva, in quanto formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, a fronte dell'eccezione relativa all'atto notificato svolta dall'appellata con la tempestiva costituzione in giudizio.
La stessa è comunque infondata, non avendo la parte appellante dimostrato “di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” ex art. 153 c.p.c., considerato che: la dichiarazione del consulente informatico non costituisce prova ma mera valutazione di parte;
la valutazione è generica e di verosimiglianza (“il disguido informatico per la notifica dell'atto di appello… non è stato determinato da volontà umana o da carenza di manutenzione o aggiornamento dei sistemi informatici dello Studio ma da verosimile malfunzionamento del sistema di conversione del documento dal formato Microsoft Word al formato PDF”); l'appellante avrebbe potuto, e dovuto con l'ordinaria diligenza, verificare il contenuto degli allegati inviati con la pec alla controparte;
pertanto la notifica dell'atto di appello privo dei requisiti minimi dipende da causa ad essa imputabile.
Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante;
le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
pagina 7 di 8 Non spettano ulteriori compensi per la richiesta sospensiva, che non ha dato luogo ad un procedimento separato, essendo stata trattata alla prima udienza.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1004/2023 del Parte_1
Tribunale di Torino pubblicata il 6.3.2023; condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%,
CPA ed IVA se dovuta.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.5.2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Ombretta Salvetti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 590/2023 avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
presso l'Avv. Carlo Facello che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Controparte_1 C.F._1
Bocchino che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 9.5.2024.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Sentenza impugnata n. 1004/2023 del Tribunale di
Torino - Sez. IV, R.G. 23616/2019, G.U. dott.ssa Paola Ferrero, emessa il 05.03.2023 e pubblicata il pagina 1 di 8 06.03.2023, con minuta redatta dal GOP Avv. Monica Spriano, nel giudizio promosso dalla sig.ra contro il , Controparte_1 Parte_1
Ogni contraria istanza disattesa,
Previo ogni accertamento e dichiarazione di rito,
In via preliminare e pregiudiziale:
- Preso atto della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la mancanza, nella copia notificata del ricorso di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di
Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese (Cass. n. 18721/2016),
- Concedere a parte appellante termine per la notifica di copia integrale dell'atto di citazione in appello;
- Preso atto della dichiarazione del Consulente informatico Ing. allegata al presente Persona_1 foglio di precisazione delle conclusioni secondo cui: ”(...) il disguido informatico per la notifica dell'atto di appello per la causa non è stato determinato da volontà umana o Controparte_2
da carenza di manutenzione o aggiornamento dei sistemi informatici dello Studio ma da verosimile malfunzionamento del sistema di conversione del documento dal formato Microsoft Word al formato
PDF”;
- Preso atto del disposto dell'art. 153 c.p.c. secondo cui “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”,
- Concedere a parte appellante termine per la notifica di copia integrale dell'atto di citazione in appello;
Nel Merito:
- Preso atto che la qui difesa parte appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e di opporsi ad eventuali tardive produzioni,
- In totale riforma dell'appellata sentenza,
- Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dalla sig.ra
[...] nei confronti del per i motivi di cui all'atto di citazione in appello CP_1 Parte_1
notificato, da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, mandandone, conseguentemente, la parte qui difesa integralmente assolta
- e, per l'effetto,
pagina 2 di 8 - Preso atto del pagamento da parte del di tutti gli importi di cui alla sentenza Parte_1 impugnata e, precisamente, di € 19.284,05 a favore della Sig.ra e di € 7.693,45 a favore Controparte_1
dell'avv. Paolo Bocchino, come da comunicazione prodotta unitamente al presente foglio di precisazione delle conclusioni;
- Condannare la Sig. e l'avv. Paolo Bocchino alla restituzione delle suindicate somme a Controparte_1
loro pagate con animo di rivalsa in forza della sentenza di primo grado.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, con rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
- Con spese di CTU e CTP relative al primo grado di giudizio a carico della controparte.
PER L'APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, reiectis contrariis
In via preliminare
-Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'atto di citazione notificato e conseguentemente respingere l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e conseguentemente respingere l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Nel merito
-Confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 1004/2023, Sez. IV Civile - Dott.ssa
Paola Ferrero - RG. 23616/2019, pubblicata il 06/03/2023 e conseguentemente dichiarare l'appello infondato respingendo ogni ulteriore domanda ex adverso formulata.
-In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha citato in giudizio il chiedendone la Controparte_1 Parte_1
condanna, per responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all'incidente avvenuto in data 16.5.2018 in , quando alla fermata Pt_1
di corso Vercelli, mentre scendeva dal bus di linea n. 46, era caduta in una buca che si trovava Org_1
sul margine del marciapiede adiacente la strada, non visibile né segnalata;
ha quantificato i danni di cui ha chiesto il risarcimento, comprensivi di danno biologico del 7-8%, in € 24.229,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 3 di 8 Il , costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il Parte_1
luogo della riferita caduta era una pensilina/banchina di fermata degli autobus, di esclusiva competenza e gestione della a cui il aveva concesso, in virtù di convenzione, l'utilizzo Org_2 Pt_1
esclusivo degli impianti di fermata e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
nel merito ha contestato l'accadimento storico della riferita caduta, il dedotto nesso causale e ha invocato il caso fortuito per colpa esclusiva della danneggiata, attesa la piena visibilità della buca, evitabile adottando altri percorsi di marcia;
ha altresì contestato la quantificazione del danno;
ha chiesto di rigettare la domanda e, in subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere manlevato, garantito e tenuto indenne, in separato giudizio, dalla Org_2
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1004/2023 pubblicata il 6.3.2023, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva proposta dal convenuto, rilevando che il siccome proprietario della banchina ove era avvenuto il sinistro, ne restava custode ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.; ha ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità del in Pt_1
relazione al sinistro, in quanto dalle dichiarazioni dei testi e dalle fotografie erano risultati provati la dinamica dei fatti allegata dall'attrice, il nesso causale tra le condizioni del bene in custodia, da considerarsi pericolose, e la caduta della sig.ra con esclusione del caso fortuito e del concorso CP_1
di colpa della danneggiata;
ha ritenuto sussistente altresì la responsabilità del ex art. 2043 c.c., Pt_1 dipendendo i danni subiti dall'attrice da un'insidia stradale che non era visibile - perché la buca era posta proprio in adiacenza del bordo della banchina e subito sotto la porta di discesa dell'autobus - e neppure prevedibile - atteso che la banchina è il luogo preposto alla fermata del mezzo pubblico e può dirsi legittimo l'affidamento degli utenti a che le fermate avvengano in luogo adeguato - rivestendo il dissesto della banchina le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile, neppure con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
ha reputato provato, sulla base dell'esperita c.t.u. medico-legale, il nesso causale tra caduta e lesioni e ha quantificato il danno complessivo, non patrimoniale e patrimoniale, in € 17.819,42 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
ha condannato pertanto il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di tale somma, oltre alle spese processuali e di c.t.p., ponendo integralmente a carico del medesimo le spese di c.t.u..
In data 4.5.2023 il ha depositato telematicamente nota di iscrizione a ruolo e atto di Parte_1
citazione in appello, con cui ha chiesto di riformare la sentenza del Tribunale, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, sulla base dei motivi di gravame articolati, con rigetto delle domande proposte dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
pagina 4 di 8 si è costituita e ha eccepito l'inesistenza dell'appello, allegando che in data 26.4.2023 Controparte_1 le sono state notificate a mezzo pec solo due pagine dell'atto di appello, consistenti nell'intestazione dell'atto e nell'inizio di svolgimento del processo (oltre alla relata di notifica e alla procura alle liti), risultando quanto notificato inidoneo a rivestire i requisiti dell'atto giuridico;
in subordine ne ha eccepito la nullità non sanabile ex artt. 164 comma 4 e comma 5 c.p.c.; ha pertanto chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità dell'atto di appello;
nel merito ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado.
All'udienza dell'11.1.2024 il , in ordine all'eccezione di inesistenza o nullità Parte_1 insanabile dell'appello, ha rilevato che la costituzione dell'appellata ha sanato ogni eventuale nullità e in subordine ha chiesto termine per eventuale rinotifica dell'atto di appello.
Questa Corte, con ordinanza 11.1.2024 depositata il 15.1.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ravvisando la sussistenza di dubbi sull'ammissibilità dell'appello.
Nei termini concessi per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno formulato le domande sopra riportate.
L'appello è inammissibile.
Per impugnare la sentenza del Tribunale, l'appellante deve notificare alla controparte, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza o (in mancanza di notifica) entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, un atto di appello avente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., richiamato dall'art. 342
c.p.c.; deve poi costituirsi entro il termine di 10 giorni dalla avvenuta notifica dell'atto di citazione.
L'atto notificato telematicamente dal a (a mezzo pec al domicilio Parte_1 Controparte_1 eletto presso il difensore) consiste in sole due pagine, la prima delle quali contiene l'intestazione con l'indicazione dell'ufficio a cui l'atto è rivolto, delle parti e della sentenza impugnata, e la seconda contiene una parte di svolgimento del processo di primo grado.
L'atto non ha i requisiti minimi di un atto di appello, non contenendo alcuna esposizione dei motivi di gravame, dei punti della sentenza impugnati, delle conclusioni, risultando totalmente assenti tutti gli elementi di cui all'art. 163 comma 3 n.3, n.4 e n.7 c.p.c. propri dell'atto di citazione e tutti gli ulteriori requisiti indicati specificamente per l'atto di appello dall'art. 342 c.p.c..
L'atto è conseguentemente inesistente, in quanto totalmente difforme dal modello legale di un atto di appello.
pagina 5 di 8 E' inaccoglibile la richiesta dell'appellante di concessione di un termine per la rinotifica, svolta all'udienza dell'11.1.2024, rilevando che alla data in cui la richiesta è stata formulata il termine per proporre l'appello era pacificamente già decorso.
L'appellata allega di avere notificato a controparte la sentenza in data 28.3.2023, ma non produce la documentazione della notifica (pur non essendo la circostanza specificamente contestata); in ogni caso era comunque già decorso il termine di sei mesi dal 6.3.2023, data di pubblicazione della sentenza.
La costituzione della parte appellata non produce alcun effetto sanante, a fronte dell'inesistenza insanabile dell'atto di appello, e peraltro la sig.ra si è costituita rilevando Controparte_1 preliminarmente l'inesistenza dell'atto.
Anche ove si ritenga nullo l'atto di appello, si tratterebbe comunque di una nullità insanabile, nonostante la costituzione della convenuta;
sono infatti omessi i requisiti dell'art. 163 c.p.c. richiamati dall'art. 164 comma 4 c.p.c., oltre che comma 1, c.p.c.; pertanto ai sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c., anche in caso di integrazione della domanda resterebbero ferme le decadenze maturate anteriormente all'integrazione (Cass. civ. 10985/2021) e l'appello risulterebbe tardivo per essere già decorso il termine di legge.
L'appello è conseguentemente inammissibile.
Il deposito di un atto di appello (le cui prime due pagine coincidono con quanto notificato), munito di tutti i requisiti prescritti dalla legge, con la costituzione dell'appellante in data 4.5.2023 - che ha consentito all'appellata di esaminarne il contenuto e svolgere in comparsa di costituzione una difesa nel merito - non vale a superare il rilievo di inammissibilità; si condivide quanto osservato dall'appellata, secondo cui “a voler ragionare diversamente, infatti, la diposizione di legge relativa alla perentorietà dei termini d'appello perderebbe efficacia, essendo sufficiente notificare nei termini un foglio contenente i soli nomi delle parti per escludere ogni decadenza, ed ottenere così ulteriori dieci giorni di tempo - quelli entro cui la causa deve essere iscritta a ruolo - per poter redigere compiutamente l'atto”.
L'appellante invoca la sentenza Cass. civ. S.U. 18121/2016 (erroneamente indicata nelle conclusioni precisate come n. 18721/2016, con esatta indicazione fornita negli atti conclusivi), secondo cui “La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese”.
pagina 6 di 8 Il principio di diritto enunciato non è applicabile al caso in esame;
lo stesso si riferisce ad una difformità tra ricorso originale depositato presso l'ufficio giudiziario e copia del ricorso successivamente notificata alla controparte;
nella fattispecie oggetto di causa avanti alla Cassazione, detta copia (di un atto redatto nel suo insieme e già depositato), era mancante delle pagine pari;
nel presente giudizio, invece, l'atto di citazione in appello notificato era composto di sole due pagine, carenti di qualsivoglia requisito minimo di un atto di appello, e solo successivamente, con la costituzione, è stato depositato un atto di appello (diverso in quanto) interamente redatto (con l'aggiunta delle pagine successive a quelle oggetto di notifica).
Non sono quindi condivisibili le diverse argomentazioni sviluppate dall'appellante negli atti conclusivi sulla base di detta pronuncia e dell'ulteriore Cass. sez. lavoro 30083/2023, riferita al rito del lavoro, introdotto sempre con un ricorso originale depositato presso l'ufficio giudiziario.
Non è infine accoglibile l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., proposta dall'appellante sulla base della prodotta dichiarazione del consulente informatico.
L'istanza è tardiva, in quanto formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, a fronte dell'eccezione relativa all'atto notificato svolta dall'appellata con la tempestiva costituzione in giudizio.
La stessa è comunque infondata, non avendo la parte appellante dimostrato “di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” ex art. 153 c.p.c., considerato che: la dichiarazione del consulente informatico non costituisce prova ma mera valutazione di parte;
la valutazione è generica e di verosimiglianza (“il disguido informatico per la notifica dell'atto di appello… non è stato determinato da volontà umana o da carenza di manutenzione o aggiornamento dei sistemi informatici dello Studio ma da verosimile malfunzionamento del sistema di conversione del documento dal formato Microsoft Word al formato PDF”); l'appellante avrebbe potuto, e dovuto con l'ordinaria diligenza, verificare il contenuto degli allegati inviati con la pec alla controparte;
pertanto la notifica dell'atto di appello privo dei requisiti minimi dipende da causa ad essa imputabile.
Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante;
le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
pagina 7 di 8 Non spettano ulteriori compensi per la richiesta sospensiva, che non ha dato luogo ad un procedimento separato, essendo stata trattata alla prima udienza.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1004/2023 del Parte_1
Tribunale di Torino pubblicata il 6.3.2023; condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%,
CPA ed IVA se dovuta.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.5.2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Ombretta Salvetti
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