Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2112/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 2112/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
Parte_2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 21/11/2024 che di seguito si riproducono:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio crede, con obbligo del reciproco rispetto;
2) la moglie sin d'ora presta l'assenso a che il marito provveda a locare a terzi la porzione di sua spettanza;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto altresì di avere già provveduto di comune accordo a dividere tra loro ogni arredo, corredo e suppellettile della casa coniugale;
4) il marito provvederà in via esclusiva al pagamento delle utenze di luce, acqua e gas (aventi contatore comune) e delle spese condominiali ordinarie dell'intera casa coniugale;
le spese condominiali straordinarie saranno suddivise tra i coniugi al 50%;
5) premesso che, alla data del mese di marzo 2024, il marito (pensionato e titolare di un emolumento per incarico amministrativo) è titolare di un reddito complessivo di euro 4.400 netti mensili e la moglie pensionata, sempre dal mese di marzo 2024, percepisce un reddito di euro 650, netti mensili;
considerato che
, alla cessazione dell'incarico amministrativo, il marito rimarrà titolare del solo reddito da pensione di € 2.300,00 al mese, invariata restando la pensione della moglie;
i coniugi concordano che:
A) il marito verserà alla moglie, a titolo di concorso nel suo mantenimento, un assegno mensile di euro 500,00, pagabile entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile come per legge;
B) sino a che il marito ricoprirà l'incarico di Presidente della municipalità Lido Pellestrina, egli corrisponderà inoltre alla moglie una ulteriore somma mensile, pari al 30% dell'emolumento percepito;
C) a partire dalla cessazione del marito dalla carica, la moglie corrisponderà al marito la somma mensile di € 50,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze e spese condominiali ordinarie, purchè le stesse (su base annua) non eccedano la somma di € 500,00 mensili complessivi;
l'eventuale somma ulteriore verrà ripartita tra i coniugi in ragione del 40% a carico della moglie e del 60% a carico del marito;
D) considerato che la moglie detiene una quota del 20% di una s.r.l. avente ad oggetto attività di commercio al minuto di preziosi, la moglie si impegna a presentare annualmente copia del bilancio societario approvato;
nel caso in cui vi sia distribuzione di utili tra i soci, l'assegno periodico corrisposto dal marito verrà diminuito, dal momento del percepimento della somma e per un periodo di 12 mesi, in ragione di € 60,00 per ogni 100,00 euro di dividendo netto mensile percepito dalla moglie. L'assegno verrà azzerato ove il reddito complessivo della moglie (pensione ed utili societari) superi la somma di € 1.350,00 mensili netti.
Per meglio chiarire, si precisa:
dividendo netto € 100,00 assegno € 440,00
dividendo netto € 200,00 assegno € 380,00
dividendo netto € 300,00 assegno € 320,00
dividendo netto € 400,00 assegno € 260,00
dividendo netto € 500,00 assegno € 100,00 (così da restare entro il limite concordato di un reddito complessivo della moglie di € 1.350,00 mensili, oltre il quale non spetterà alcun assegno)
dividendo netto € 600,00 o maggiore assegno non dovuto.”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Nulla deve essere disposto in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 29/10/1975, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 467, parte II, serie A, dell'anno 1975;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca