Articolo 1404 del Codice civile
Articolo 1403Articolo 1405
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19 aprile 1942
Art. 1404.

(Effetti della dichiarazione di nomina).

Quando la dichiarazione di nomina e' stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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