CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 3.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3126/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RN CA, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1 come da procura in atti appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rapo, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11233/2024 pubblicata il 7.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la adiva il Tribunale di Roma, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso un estratto di ruolo relativo ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 397 2020 0000650269000, del valore di euro 67.289,39, dell'8.2.2020, presuntivamente notificato in pari data, riguardante il periodo contributivo 10.2018 – 10.2019;
1 - avviso di addebito n. 397 2021 0015665106000, del valore di euro 22.128,51, del 9.12.2021, presuntivamente notificato in pari data, riguardante il periodo contributivo 11.2019 – 1.2020;
- avviso di addebito n. 397 2022 0004278649000, del valore di euro 163.356,70, del 24.6.2022, presuntivamente notificato in pari data, riguardante il periodo contributivo 2.2020 – 3.2022;
- avviso di addebito n. 397 2020 0000688984000, del valore di euro 5.016,13, dell'8.2.2020, presuntivamente notificato in pari data, riguardante il periodo contributivo 12.2019; nonché opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9066672924 000, dell'importo complessivo di euro 260.290,67, in relazione agli stessi avvisi di addebito.
L'opponente eccepiva in entrambi i casi la mancata notifica degli avvisi di addebito impugnati, la decadenza ex art.25 D.lgs. n. 46/99, la prescrizione, con conseguente inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata per assenza di un titolo esecutivo idoneo.
Chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività degli avvisi di addebito, la declaratoria di inefficacia o illegittimità dell'intimazione per inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione in assenza di un valido titolo esecutivo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. CP_ Si costituivano in giudizio l' e l' , eccependo l'improcedibilità Controparte_2 del primo ricorso avverso il ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.12, comma 4-bis,
DPR 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art.
3-bis, comma 1, Decreto Legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215), nonché contestando la fondatezza delle opposizioni di cui chiedevano il rigetto con vittoria delle spese di lite. L eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_3
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma rigettava le opposizioni e condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello la lamentando l'erroneità della sentenza gravata per i motivi di Parte_1
seguito sinteticamente indicati:
1) Error in giudicando nella parte in cui il giudice al folio III afferma che “l' Controparte_4
ha affermato e documentalmente provato di aver notificato i due avvisi di addebito menzionati
CP_ dalla stessa opponente, a mezzo pec”. Ha sostenuto, in particolare, che l' ha depositato esclusivamente delle copie fotostatiche senza l'attestazione di avvenuta notificazione attraverso il deposito delle ricevute di accettazione e consegna dei file pec in formato .eml.
2) Sulla decadenza delle poste pretese dall'Ente della riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.lgs.
46/99.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
2 “1) In via preliminare, concedere, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'atto impugnato sussistendo gravi motivi, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e i contestuali ruoli ed avviso di addebito impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile. Tutto ciò potrebbe creare gravi danni al ricorrente anche in virtù del fatto che il concessionario potrebbe procedere esecutivamente da un momento all'altro.
2) In accoglimento dei motivi d'appello su esposti: riformare la sentenza del Giudice della Corte di
Tribunale di Roma n°11233/2024, pronunciata il 07/11/2024 e depositata in cancelleria in pari data nella causa iscritta al n. 1448/2024 R.G. anche nelle sue conclusioni, accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata attraverso l'intimazione di pagamento n° 09720249066672924000 con riferimento degli avvisi di addebito n°
39720200000650269000, 39720210015665106000, 39720220004278649000 e
39720200000688984000, aventi ad oggetto contributi previdenziali in quanto inefficace o comunque, illegittima per assenza di un titolo esecutivo idoneo in ragione della mancata conoscenza della pretesa a causa della mancata notifica degli avvisi di addebito e/o per tutti quanti
i motivi in fatto ed in diritto dedotti e preliminarmente per intervenuta prescrizione del diritto riscuotere le somme e/o per decadenza;
3) Qualora venisse accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito dichiarare l'estinzione del credito per decadenza.
4) Rigettare in toto la domanda di Controparte_5
.
[...]
5) In ogni caso con vittoria di spese di lite ed onorari di entrambe i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. CP_ Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex artt.
342 e 348 c.p.c.; nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone Controparte_2
il rigetto.
Con nota depositata telematicamente in data 8.5.2025, la società appellante ha chiesto la sospensione del giudizio, avendo presentato, in data 23.4.2025, domanda per l'ammissione al concordato preventivo.
CP_ 2. All'udienza del 27.5.2025 sono comparsi esclusivamente le parti appellate e e la causa CP_3
è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. CP_ Anche all'udienza del 3.6.2025 sono comparse esclusivamente le parti appellate e CP_3
nessuno è comparso per parte appellante.
3 Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la società appellante alla refusione delle spese di lite del grado, che liquida in € 7.120,00
CP_ in favore dell' oltre oneri riflessi, e in € 7.120,00 in favore dell' oltre spese generali, Iva e CP_3
Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Rapo, antistatario;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3.6.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
4