Sentenza 15 gennaio 2007
Massime • 2
In tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti, riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o diritto di queste ultime a vedere manifestati in sentenza l'ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati, sì che l'eventuale ricorso per cassazione per tale profilo si palesa manifestamente infondato e inammissibile.
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma secondo, cod. proc. pen., purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2007, n. 12245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12245 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO FR - Presidente - del 15/01/2007
Dott. BRUSCO Carlo PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 9
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 012511/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI RO, N. IL 09/01/1959;
2) TI IO, N. IL 15/08/1962;
3) BU IA, N. IL 10/08/1957;
4) NT HE, N. IL 20/07/1966;
5) NN IO, N. IL 04/04/1971;
6) OL ET, N. IL 08/06/1976;
7) NA IT, N. IL 06/02/1964;
8) ZO LA, N. IL 27/11/1980;
9) AN IT, N. IL 11/09/1964;
10) HI SI, N. IL 20/03/1966;
11) LA NI, N. IL 11/02/1975;
12) IO PE, N. IL 11/07/1972;
13) OR HE, N. IL 17/01/1980;
14) BU DO, N. IL 08/10/1969;
15) TO RC, N. IL 29/03/1976;
16) SS HE, N. IL 03/10/1950;
17) CO IO, N. IL 22/02/1976;
18) NO LU, N. IL 31/07/1978;
19) MA HE, N. IL 27/01/1976;
20) RI MA, N. IL 13/01/1971;
21) AS DO, N. IL 13/05/1962;
22) RI HE, N. IL 13/11/1962;
23) ER AL, N. IL 01/05/1975;
24) UL AL, N. IL 14/12/1977;
avverso SENTENZA del 29/06/2005 della CORTE d'APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo;
udito il Procuratore generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di MA, limitatamente al punto concernente la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che va sostituita in temporanea, e nei confronti di AN perché il reato è estinto per morte del reo;
per l'inammissibilità dei ricorsi di OR, LI, OL, ER, TO, ZO, MA, IM, AR, ST, AN, EL, NT;
per il rigetto dei ricorsi di AZ, VA, AN, BB IO e ES, CA, CH e UO;
uditi gli avvocati MAo Russo Frettasi, per ES e IO BB, IC AN, AN, VA e NT, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
CI AR per ER, per l'accoglimento del ricorso;
PE BE in sostituzione di RA UA per CH, per l'accoglimento del ricorso;
RG NY per MA, per l'accoglimento del ricorso;
RA CA, d'ufficio per ZO, AN, EL, LI e di fiducia per CA, per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES BB, IO BB, IC OR, CIno UO, ME BU, RC TO, IC CA, IC AR, AV ER, IC AN, UI AN, SQ LI, IC MA, IO MA, RO OL, IT VA, LD IM, MO NT, AU ZO, IT AN, ME EL, SI CH, OL ST e PE AZ ricorrono, personalmente o tramite difensore, contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29.6.05 che ha applicato a TO, AR, ER, AN, MA, MA, IM, NT, ZO, EL e ST la pena dai medesimi concordata ed ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a ES BB, IO BB, IC OR, CIno UO, ME BU, IC AN, SQ LI, RO OL, IT VA, IT AN, SI CH e PE AZ, ed ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di IC CA per i reati associativi, di commercio di stupefacenti ed altro contestati ai medesimi.
Si premette che la posizione di BU è stata separata per impedimento del difensore.
La sentenza impugnata richiama in primo luogo i fatti oggetto del giudizio, riportando pedissequamente la premessa della sentenza di primo grado: il procedimento è nato a [...] una serie di fatti di sangue verificatisi in Bari;
sono stati identificati alcuni gruppi in lotta per il controllo del territorio e dei traffici illeciti, ed è sorto un complesso procedimento, riguardante (in questa sede) il c.d. clan BB ed il ed clan NT/CO.
Il primo dei due clan, che acquistava grosse partite di stupefacenti, le suddivideva e le rivendeva a gruppi che a loro volta spacciavano al minuto, si trovava in difficoltà. Tale clan era diviso in due organizzazioni autonome ma collegate, facenti capo ai fratelli ES e IO BB, fornitore di stupefacenti ma anche di armi. A seguito di precedente iniziativa giudiziaria, che comportava un lungo periodo di carcerazione preventiva a carico di gran parte dei componenti del clan, gli assetti malavitosi venivano profondamente modificati e si verificava un primo attentato ad uno degli BB. Venivano poi arrestate due persone appartenenti al clan per commercio di droga, e in parallelo si è investigato anche sul gioco d'azzardo, e i risultati dell'attività investigativa sono stati acquisiti a dimostrazione della florida attività illecita del gruppo BB anche dopo gli arresti. Il 25 luglio 2000 ES BB è stato oggetto dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco che l'hanno ferito molto gravemente;
il 4 agosto sono stati arrestati AU ZO ed altra persona ritenuta pure facente parte del clan, perché in possesso di armi clandestine;
il 20 agosto si è verificata un'altra sparatoria, il cui obiettivo era ancora qualche appartenente al clan, e gli BB hanno risposto al fuoco;
a poche ore di distanza qualcuno ha tentato di uccidere FR DI, uomo chiave del clan, che gestiva i proventi delle sale da gioco: questi riconoscerà i suoi aggressori in NT e MA, unitamente a CA;
il 29 agosto un comando ha sparato
contro
OL, IO BB, MA e UO, ferendo solo il primo;
il 5 settembre un circolo gestito dagli BB è stato teatro di ulteriore sparatoria;
successivamente CH è stato visto parlare amichevolmente prima con AR CO e poi con IO BB;
è stata sequestrata una quantità ingente di droga poco distante dal circolo di cui si è già parlato;
l'8 settembre si è verificato un incontro chiarificatore tra 23 esponenti della mala barese, che la polizia ha sorpreso intorno al tavolo del ristorante LI, incontro dopo il quale sono cessati gli scontri a fuoco (salvo il ferimento di VA il 15 novembre 2000, fatto questo però isolato, dovuto a motivi di astio personale, ed a cui non è seguita alcuna reazione). Nel dicembre dello stesso anno OL ST ha deciso di collaborare, presentandosi spontaneamente e dichiarando di aver abbandonato il clan BB, di cui faceva parte in posizione di spicco, fin da poco dopo l'attentato a ES. Le informazioni da lui fornite hanno consentito un sequestro immediato di oltre 1,300 Kg. di stupefacente e materiale da taglio (il che confermava che il clan svolgeva ancora le proprie attività illecite). Sono stati sottoposti a intercettazione sia appartenenti al gruppo BB che appartenenti al gruppo NT/CO. Successivamente ha deciso di collaborare anche ER che ha riferito tra l'altro del traffico di stupefacenti intrapreso con il gruppo CO/NT e degli assetti criminali della camorra barese.
La sentenza impugnata da atto degli esiti del giudizio di primo grado e riporta il contenuto degli atti d'appello. Espone poi i motivi della decisione, così argomentati per le parti che qui rilevano.
1. Precedenti giudizi. Di fronte all'asserzione, comune a molti imputati, che il processo sarebbe una duplicazione di precedenti ("Conte Ugolino", "Libertà", "Game Over"), la Corte afferma che i fatti di cui qui si tratta sono prosecuzione di attività oggetto dei precedenti giudizi, iniziate a partire dagli anni ottanta, e sostiene l'irrilevanza della censura sostenendo che da un lato sono confluiti nel processo nuove attività, e dall'altro le sentenze pronunciate nei precedenti giudizi non sono definitive, circostanza che preclude di valutare l'identità delle contestazioni e di applicare in conseguenza l'art. 649 c.p.p., comma 2, nonché di verificare la sussistenza eventuale della continuazione, verifica che va rimessa alla fase esecutiva.
2. Valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La sentenza impugnata afferma che la sentenza di primo grado ha affrontato compiutamente il problema della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e richiama, riportandole per esteso, alcune argomentazioni della decisione di primo grado in proposito.
Ritiene la Corte d'appello che gli argomenti riportati siano sufficienti a rispondere alle lamentele degli atti di impugnazione a proposito della interpretazione del valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori, e che ulteriori argomentazioni siano superflue.
La prima decisione espone la normativa sull'argomento, richiamando la relazione ministeriale al codice di procedura penale, nonché la giurisprudenza sull'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, traendone quattro punti fermi: la chiamata in correità ha valore di prova, strutturalmente analoga alla testimonianza, con la particolarità di poter essere inficiata da parzialità contenutistica;
è necessaria la presenza di elementi confermativi dell'attendibilità delle dichiarazioni, e può da sola condurre alla prova del fatto purché accompagnata da elementi confermativi dell'attendibilità; nella valutazione di tali elementi il giudice ha il potere di valutare liberamente il significato di qualsiasi riscontro, purché razionale e plausibile;
nella valutazione la metodologia è ancorata al principio di unitaria valutazione del materiale probatorio. In base a tali premesse il percorso logico di valutazione dell'attendibilità, la verifica dell'attendibilità intrinseca e quella su natura ed estensione dei riscontri è descritto muovendosi dalla sentenza S.U. del 21 ottobre 1992, MAno: in primo luogo va verificata la credibilità del dichiarante, in secondo luogo l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, infine vanno verificati i riscontri esterni. La sentenza di primo grado cita una serie di decisioni che escludono che l'attendibilità intrinseca possa essere esclusa da un apprezzamento negativo della personalità del dichiarante, dalle sue qualità morali, dalla presenza di interessi propri, dalla preventiva conoscenza, dalla mancanza di carattere confessorio, dalla sua seminfermità quando sia possibile controllare attraverso altre fonti processuali la veridicità delle sue dichiarazioni;
che la presenza di menzogne non compromette necessariamente l'attendibilità del dichiarante;
che i problemi riguardanti l'attendibilità intrinseca ed i riscontri possono intrecciarsi, con la possibilità di passare alla verifica di cui alla seconda fase nonostante dubbi sulla prima;
che i riscontri esterni possono non avere carattere individualizzante quando sia elevata l'attendibilità intrinseca;
che eventuali imprecisioni non sono di per sè sufficienti a escludere l'attendibilità; che la chiamata in correità ha valore di prova quando confermata da altri elementi di prova. Insomma, esiste un'ampia possibilità di integrazioni delle fasi tra loro, con valutazione tanto più penetrante nelle fasi successive quanto meno sia stata possibile in quelle precedenti. Procedendo sulla stessa falsariga, la sentenza di primo grado enuclea i criteri individuati dalla giurisprudenza a proposito della valutazione dell'attendibilità intrinseca (con riferimento sia al dichiarante che alle sue dichiarazioni), e dell'attendibilità estrinseca, giungendo alla conclusione che le dichiarazioni dei collaboratori vanno prima vagliate sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, ricercando poi i riscontri esterni (che possono consistere anche in altre dichiarazioni intrinsecamente attendibili) relativi all'esistenza del fatto e alla riferibilità al singolo imputato, avendo cura di verificare che la convergenza del molteplice non sia fittizia. La prova va valutata unitariamente tenendo conto che ciascuno dei criteri indicati va armonizzato con l'obiettivo di convalidare l'attendibilità della fonte di prova, con interferenze tra i singoli elementi, nel senso che quanto meno sia produttiva l'indagine sull'attendibilità intrinseca, tanto più dovrà essere puntuale la ricerca di elementi di riscontro. Nel caso di dichiarazioni de relato è necessaria la concorrenza di altri elementi per la prova del fatto, con la conseguenza che vanno generalmente considerate inadeguate le dichiarazioni de relato confermate da altre dichiarazioni dello stesso tipo.
3. Configurabilità dell'associazione mafiosa per il c.d. clan BB. La Corte d'appello riporta ampi brani della sentenza di primo grado, nella quale si afferma che l'impianto accusatorio si fonda sulle dichiarazioni di OL ST, supportate da vari elementi, e si sostiene che l'associazione non ha smesso di operare nonostante i numerosi arresti. Esiste, afferma la Corte, il problema che in altro procedimento l'associazione è stata ritenuta associazione per delinquere e non associazione di stampo mafioso, anche se la relativa sentenza di secondo grado non è ancora passata in giudicato. Occorre quindi verificare se si è verificata una trasformazione della natura dell'associazione. La sentenza di primo grado, prosegue la Corte, ha ritenuto la mafiosità dell'associazione (pur essendo stati gli imputati assolti dai reati fine loro contestati), perché con riferimento allo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacente vi sono riscontri alle dichiarazioni di ST (sequestri di droga), e pur non essendo stato possibile attribuire il possesso della sostanza a specifici sodali, ciò non toglie che essa fosse nella disponibilità dell'intero gruppo;
che pur essendo gli imputati stati assolti dalle estorsioni ai danni del proprietario dell'hotel Cristal, l'episodio attesta l'esistenza di luoghi di ritrovo, e il possesso di armi da parte dell'intero clan (il che costituisce un ulteriore riscontro a ST); che il mancato riscontro delle estorsioni ai danni dei commercianti ambulanti non toglie forza alla ricostruzione operata da ST;
che esiste anche l'attività di gestione dei videopoker, con l'imposizione di regime di monopolio delle macchinette da parte del clan, segno evidente di pervicace e capillare controllo del territorio che faceva gola anche ai clan avversari. Non sembra dubbio, secondo la Corte d'appello, che le attività illecite fossero prosecuzione di quelle precedenti e della medesima associazione, anche sulla base delle dichiarazioni di ST. Riporta in proposito la Corte un passo della sentenza di primo grado, nonché brani degli interrogatori di ST, presi dalla stessa sentenza di primo grado. Si legge che questi ha riferito che le persone sfuggite all'arresto e quelle rapidamente scarcerate curarono per tutto il 1999 fino al marzo 2000 gli illeciti affari e gli interessi del gruppo proseguendo nella compravendita all'ingrosso di droga, acquistata anche grazie ai proventi delle sale giochi, assicurando la spartenza e le spese legali ai detenuti e accantonando guadagni ulteriori destinati a essere suddivisi in seguito. Le dichiarazioni di ST, prosegue la sentenza di primo grado, dimostrano la capacità dell'associazione di continuare a lavorare nonostante gli arresti e sono confermati da importanti riscontri:
l'11 ottobre 1999 sono stati arrestati AZ, OR e LA mentre spacciavano stupefacenti presso il Cristal, con sequestro di eroina, cocaina, e di una pistola (la circostanza è ricordata da ST nel suo interrogatorio); sono state rintracciate le somme versate a titolo di sussistenza in carcere a favore dei componenti del clan da parte di complici a piede libero tramite parenti o prestanome;
riscontrate sono le dichiarazioni di ST per il periodo successivo alla scarcerazione sua e della maggior parte degli associati (secondo la sentenza di primo grado il collaboratore ha fornito indicazioni precise sulle modalità operative, la distribuzione di competenze e ruoli, la gestione delle risorse economiche, i principali fornitori di stupefacenti e i principali acquirenti, i sistemi usati per occultare stupefacente, le metodologie di consegna). Secondo la Corte d'appello, sono caratteristiche dell'associazione mafiosa la regola interna della spartenza dei proventi dell'attività illecita;
la disponibilità di armi e la disponibilità ad utilizzarle (a riscontro esistono anche le dichiarazioni di ER e il fatto che ZO sia stato arrestato mentre si allontanava da un garage in cui è stata rinvenuta un'altra arma);
i comportamenti aggressivi verso esponenti dei clan rivali;
la tendenza al controllo economico del territorio tramite minaccia e violenza (forniture di videopoker ai locali;
fornitura di buste di plastica imposta ai commercianti dei mercati rionali); l'esistenza di riti di affiliazione al clan, caratterizzati da un significativo formalismo.
4. Configurabilità dell'associazione mafiosa per il c.d. clan CO/NT. Secondo la Corte d'appello per questo gruppo gli elementi sono ancora più numerosi: disponibilità di armi ed uso delle stesse in ripetute aggressioni anche in danno del clan BB;
tendenza al controllo del proprio territorio e delle attività illecite ivi commesse;
rito delle affiliazioni, condizione per l'adesione dell'associazione, con implicita funzione di graduazione gerarchica degli affiliati.
5. Configurabilità dell'associazione a scopo di traffico di stupefacenti. Secondo la Corte i clan si rifornivano attraverso canali per lo più comuni in Olanda. RO DO ha dichiarato:
di aver fornito sistematicamente ingenti quantitativi di droga al clan BB, a partire dal 94; di avere sempre contattato direttamente ES, e consegnato la droga a due suoi luogotenenti;
che il gruppo BB rivendeva all'ingrosso ad altri gruppi che spacciavano poi al minuto. Avendo i componenti del clan CO/NT quasi tutti concordato la pena, la Corte ha ritenuto di limitarsi a richiamare la diffusa esposizione della sentenza di primo grado, e quanto affermato a proposito dei temi generali.
Le posizioni personali sono così trattate.
1., 2. ES e IO BB: erano i capi indiscussi del relativo clan, e non c'è nulla da aggiungere a quanto argomentato dalla decisione di primo grado e quanto esposto sui temi generali. Le impugnazioni possono trovare accoglimento per quel che riguarda il trattamento sanzionatone.
3. OR. È coinvolto come affiliato al clan CO/NT, è condannato in primo grado per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati attinenti agli stupefacenti e alle armi, associazione di tipo mafioso. La sua responsabilità emerge dalle dichiarazioni dei collaboranti nonché: dalla sua partecipazione alla cerimonia di affiliazione del 13 gennaio 2001, con altri coimputati, come risulta dalle intercettazioni;
dalla partecipazione, armato, all'agguato nei confronti di ER insieme a NT, CO e EL;
dalla detenzione di due grammi e mezzo di cocaina e dalle telefonate sull'argomento; dalle telefonate in cui risulta che si portò in soccorso di AR e MA, fermati dalla polizia;
dalla partecipazione al presumibile rito di affiliazione del 21 luglio 2001, interrotto dalla polizia, insieme ad altri coimputati;
da altre intercettazioni di telefonate fatte con NT ed altri componenti del clan. Sono invece accoglibili i motivi sulla pena.
4. UO. Dichiarato colpevole di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, di associazione mafiosa (clan BB), la sua partecipazione è stata confermata dalle dichiarazioni di ST, di ER e di DO. È stato sorpreso a partecipare alla riunione dei clan rivali, e in molti controlli insieme agli BB e ad altri affiliati. A casa sua si è tenuta la riunione per definire i rapporti con il ER dopo il sequestro di 200 milioni destinati all'acquisto di droga. Possono essere accolte le lagnanze sul trattamento sanzionatorio.
5. TO. Ha concordato la pena, non emergono dagli atti o da dichiarazioni delle parti elementi di nullità o sussistenza di cause di non punibilità, ne' possibilità di assoluzione, e appare corretta la qualificazione giuridica dei fatti. La pena è coerente con i limiti edittali e congrua rispetto alla lesività degli stessi.
6. CA. Dichiarato colpevole di lesioni gravi in danno di FR DI, sostiene l'insufficienza di prove, anche per la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa. Le dichiarazioni di questa, intervenute con un ritardo che ha comportato l'imputazione di favoreggiamento, sono precise e quindi credibili. Sono state confermate da quanto riferito successivamente da MA (che aveva partecipato all'aggressione con CA), quando ha deciso di collaborare. Conferma indiretta è arrivata anche dalle dichiarazioni di ER. Anche il trattamento sanzionatorio è adeguato.
7. AR. Ha concordato la pena, e per lui la motivazione è analoga a quella di TO.
8. ER. Anche questo imputato ha concordato la pena (anni 4 di reclusione), e la Corte, oltre ad una motivazione analoga a quella per gli altri imputati nella stessa situazione processuale, ha revocato le pene accessorie sostituendole con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in ragione della misura della pena concordata.
9. AN. Condannato in primo grado per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e associazione di stampo mafioso, ha appellato insieme ad BB ed altri censurando le valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori, che avrebbero dovuto esser valutate non in astratto ma in concreto, ed ha sostenuto l'inesistenza degli elementi che qualificano le fattispecie associative, chiedendo in subordine l'attenuazione della pena. Quanto alla sussistenza dei reati associativi la Corte d'appello rinvia alle considerazioni generali;
sulla posizione dell'imputato richiama le dichiarazioni di ST che lo ha elencato fra gli affiliati al clan BB;
il collaboratore DO ha riconosciuto fotograficamente l'imputato in uno dei due luogotenenti di ES BB cui consegnava la droga all'ingrosso; è stato sorpreso tra i partecipanti all'incontro tra i due clan. Vengono accolte le doglianze sull'entità della pena.
10. AN. Ha concordato la pena e la motivazione nei suoi confronti è analoga a quella formulata per chi ha scelto la stessa via di definizione della propria posizione.
11. LI. È stato condannato in primo grado per i 2 g. e mezzo di cocaina di cui è stato trovato in possesso. Nella sentenza di primo grado si afferma che non sono emerse prove della consapevolezza sua di agire al fine di agevolare l'associazione mafiosa, ma non si è tenuto conto della quantità certamente modica di stupefacente di cui è stato trovato in possesso, e dei minimi precedenti penali. Il fatto contestatogli rientra nell'ipotesi del fatto lieve, mancando la prova della consapevolezza che il minimo quantitativo che gli era stato ordinato di consegnare forse inserito in una quantità di sostanza ben più ingente che doveva essere poi commercializzata. Non gli si può concedere la sospensione condizionale della pena ostandovi la complessiva entità della medesima, cumulata con quella inflittagli precedentemente, ed il precedente penale a suo carico. 12. MA. Ha concordato la pena in cinque anni di reclusione, e la motivazione per la sua posizione è analoga a quella formulata per chi ha scelto la stessa via di definizione della propria posizione. Confermate le statuizioni in ordine alle pene accessorie inflittegli.
13. MA. Ha concordato la pena in anni sei di reclusione, e la motivazione è analoga a quella esposta per chi ha scelto la stessa soluzione processuale.
14. OL. Ritenuto colpevole di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sono infondate le doglianze riguardanti la sussistenza della responsabilità per tale reato. ST lo ha indicato come uno di coloro che spacciava per il clan BB, e come affiliato al clan. Il 17 marzo 2000 è stato fermato di notte, insieme ad altra persona, su un'auto, nella quale sono stati trovati circa 10 g. di cocaina;
è stato oggetto di aggressione il 29 agosto 2000 mentre si trovava con BB IO, UO e MA. Emerge pertanto sia la frequentazione del gruppo che l'attività di spaccio. Vengono accolti i motivi sull'entità della pena.
15. VA. Riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di associazione mafiosa, ha appellato insieme agli BB ed altri, censurando le valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che si sarebbero dovute valutare in concreto, e ha sostenuto l'inesistenza degli elementi che qualificano le fattispecie associative. Ha chiesto in subordine la mitigazione del trattamento sanzionatone Sui reati associativi la Corte rinvia al punto in cui ha trattato le problematiche generali. Sul suo coinvolgimento ST lo ha elencato tra i componenti del clan BB;
DO lo ha indicato come uno dei luogotenenti di BB cui consegnava la droga. ST ha anche riferito che faceva parte dei picchiatori del gruppo BB (è riportato un brano dell'interrogatorio di ST, già riportato dal primo giudice). ER conferma che fu uno degli attentatori di NT, e che per questo subì a sua volta un attentato insieme a AN, conclusosi con il suo solo ferimento. È stato sorpreso fra i partecipanti all'incontro tra i due clan, e sono quindi sufficientemente provati i fatti ascrittigli. Si è accolto il motivo sull'entità della pena.
16. IM. Ha patteggiato la pena. La motivazione è analoga a quella che la Corte ha esposto per le situazioni simili. È stata eliminata la pena accessoria inflitta in primo grado. 17. NT. Anche gli ha patteggiato la pena, e la motivazione è analoga a quella che la Corte ha esposto per le situazioni simili. 18. ZO. Anche ZO ha patteggiato la pena e anche per lui la motivazione è analoga a quella che la Corte ha esposto per le situazioni simili.
19. AN. Riconosciuto colpevole di associazione di stampo mafioso, ha appellato insieme agli BB ed altri, proponendo gli stessi motivi proposti da questi. Sui reati associativi la Corte rinvia al punto in cui ha trattato le problematiche generali. Sul suo coinvolgimento ST lo ha indicato tra gli affiliati. È stato sorpreso all'incontro tra i due clan, e ciò conferma la sua appartenenza al clan BB. Sono accolti i motivi sul trattamento sanzionatorio. 20. EL. Anche gli ha patteggiato la pena, e la motivazione è analoga a quella che la Corte ha esposto per le situazioni simili.
21. CH. Condannato per associazione di stampo mafioso, eccepisce la sussistenza del reato associativo e chiede in subordine la riduzione della pena. Quanto alla sussistenza del reato associativo, la Corte rinvia alla parte in cui ha trattato i temi generali. In ordine alla sua partecipazione, l'imputato è stato sorpreso tra i partecipanti all'incontro tra i due clan;
ha partecipato alla riunione in casa di UO con BB e CO per definire la situazione a seguito del sequestro di 200 milioni che servivano per comprare droga;
ST (è riportato un ampio brano dell'interrogatorio) lo ha incluso tra coloro che si spartivano gran parte dei guadagni provenienti dallo spaccio di droga. Corretta è, secondo la Corte d'appello, la conclusione del giudice di primo grado secondo il quale non vi sono elementi sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati riguardanti lo spaccio di stupefacenti, ma ve ne sono per dimostrare l'appartenenza al clan mafioso. Il trattamento sanzionatorio è ridimensionato.
22. ST. Ha concordato la pena in tre anni di reclusione. La motivazione è analoga a quella di chi si trova in situazione simile. In ragione della riduzione della pena l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici è stata sostituita con l'interdizione temporanea.
23. AZ. Dichiarato colpevole di associazione di stampo mafioso, ha appellato insieme agli BB ed altri, presentando gli stessi motivi. Sulla sussistenza del reato associativo la Corte rinvia alla parte generale. Sul suo coinvolgimento ST lo ha inserito tra i partecipi al clan BB. È stato sorpreso in numerosi controlli con altri esponenti dei due clan. L'11 ottobre 1999 è arrestato insieme ad OR in possesso di una pistola e di droga;
il 25 ottobre 2000 è fermato insieme a AN;
il 23 novembre 2000 è trovato insieme a AN, RA e ad OR, alla guida di un'auto intestata a VA. Il 12 maggio 2001 è controllato insieme a AN e RA. Il 16 maggio è notato insieme a CO, MA e CH, raggiunti poco dopo da BB IO e De LI. Vengono accolte le lamentele sulla misura della pena. I ricorsi proposti sono motivati come segue.
TO propone un motivo, con il quale sostiene che la procedura prevista dall'art. 599 c.p.p. deve essere rapportata all'art. 444 c.p.p., e ss., per cui il giudice di appello avrebbe dovuto escludere le pene accessorie come conseguenza dell'applicazione della pena su richiesta.
AR propone un motivo, con il quale eccepisce la carenza di motivazione circa la configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, che non poteva dedursi dalla sola sussistenza dei reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, in mancanza di qualunque riscontro dell'esistenza dell'associazione, in ordine alla quale la sentenza di primo grado aveva effettuato salti logici nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avrebbero dovuto essere considerate unitamente agli elementi che ne confermassero l'attendibilità. Manca la motivazione con riferimento ai parametri di cui all'art. 129 c.p.p. a proposito della determinazione della pena pur mancando la dimostrazione del possesso di armi da parte dell'intera associazione. Parimenti mancano elementi per ritenere l'ingente quantità della sostanza stupefacente.
ER propone due motivi. Lamenta violazione e falsa applicazione della legge, perché l'attenuante della collaborazione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, (L. n. 203 del 1991) non è stata applicata al capo R (art. 416 bis c.p.)
determinando un trattamento sanzionatorio sfavorevole, malgrado l'apporto collaborativo abbia riguardato l'associazione mafioso, ed in relazione all'art. 81 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 7, con presentazione di questione di illegittimità
costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. perché non è stata applicata al ricorrente l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, applicata invece di fatto ad altri due collaboratori di giustizia, nonostante il GUP avesse escluso che questa fosse applicabile ai medesimi. Il GIP ha riconosciuto che il ricorrente ha collaborato, e questi è stato sottoposto a programma di protezione che ha rispettato, il requisito della dissociazione richiesto dall'attenuante non ha rilievo quando l'attività criminosa è del tutto esaurita, la mancata concessione dell'attenuante disattende il patto stipulato tra lo Stato ed il collaboratore, nonché le disposizioni di legge. La sentenza è il risultato dell'accordo intervenuto tra le parti, ma la disapplicazione dell'attenuante non è nella disponibilità delle medesimi, e ove si fosse raggiunto un accordo sulla pena questo non avrebbe dovuto riguardare l'esclusione dell'attenuante, e in ogni caso la Corte d'appello avrebbe dovuto fornire idonea motivazione, che invece manca. Circa il secondo motivo, manca nella sentenza impugnata una determinazione degli aumenti di pena in ordine ai singoli reati satellite;
le diminuzioni di pena di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, dovrebbero applicarsi anche ai reati satellite;
non si conosce l'ammontare dell'aumento di pena per ciascuno di questi, e l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, (che secondo il GUP non è cumulabile con quella prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8) non è stata applicata nei termini di maggior favore. Il
P.G. ha rideterminato la pena di altro imputato tramite implicita applicazione anche della diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8. Ciò è illegittimo, perché in contrasto con una decisione di primo grado, perché esorbita dai poteri del P.G. e perché consente disparità di trattamento con violazione del principio costituzionale di uguaglianza.
AN propone un motivo, che lamenta il fatto che la Corte d'appello ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla aggravante sulla base di una motivazione quasi inesistente che non considera la ratio della norma che fonda la propria ragion d'essere nella necessità di adeguare la pena al caso concreto. MA, con unico motivo, sostiene che la Corte d'appello ha errato nel confermare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, poiché la pena inflitta in concreto per la più grave delle violazioni, senza la continuazione, sarebbe dovuta essere inferiore, con le diminuenti, a cinque anni di reclusione. MA propone un motivo, del tutto analogo a quello proposto da AN.
IM propone un motivo, che lamenta che la Corte d'appello ha utilizzato una formula generica e stereotipata in ordine alla fondatezza dei motivi posti alla base dell'accordo tra le parti e al giudizio negativo sulla ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., senza procedere alla verifica richiesta dalla legge in ordine alla sussistenza di eventuali motivi per una pronuncia di proscioglimento.
NT propone un motivo, con il quale lamenta che l'affermazione della sua responsabilità manca di motivazione, in quanto il giudice ha omesso di fornire le ragioni circa la misura della pena e l'eventuale assenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato.
ZO propone cinque motivi. Con il primo lamenta l'inosservanza dell'obbligo della motivazione, che deve essere congrua anche nel caso di applicazione dell'art. 599 c.p.p. Il giudice si è limitato a rilevare che "non emergono dagli atti o da dichiarazioni delle parti ne' elementi di nullità, ne' la sussistenza di cause di non punibilità, ne' la possibilità di procedere a pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.", con motivazione di stile, che non ricostruisce il procedimento attraverso il quale è stata esclusa l'applicabilità della norma citata.
Con il secondo eccepisce la nullità della sentenza per aver erroneamente applicato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, senza verificare l'esistenza del vincolo tra gli associati, di una struttura organizzativa adeguata allo scopo e della natura dei reati fine programmati. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato associativo commesso sino all'agosto 2000, ma è stato arrestato il 5 giugno 2000, per cui i fatti dovrebbero ritenersi commessi sino alla data precedente (a nulla rilevando un successivo arresto nell'agosto per detenzione d'arma, poiché tale episodio è stato inquadrato nell'associazione maliosa da cui il concorrente arrestato nella stessa circostanza è stato assolto). Da nessun atto di indagine emerge la figura del ricorrente prima del 24 maggio 2000, e la brevità del periodo esclude la configurabilità del reato, e comunque quella dell'elemento psicologico. Con il terzo motivo eccepisce la violazione delle norme sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, posto che ST non nomina mai il ricorrente, salvo riconoscerlo in una foto e sostenere che apparteneva al clan di BB, aggiungendo di non ricordare. Manca il riscontro interno ed il riscontro individualizzante, e come già sostenuto dal primo giudice la mancanza comporta l'inattendibilità e l'inutilizzabilità della dichiarazione.
Con il quarto motivo si lamenta l'omessa valutazione di elementi a favore dell'imputato, che avrebbero escluso il riconoscimento di qualsiasi sua responsabilità. Con il quinto motivo si eccepisce che la sentenza ha completamente disatteso i principi generali ai quali si è pure richiamata (presenza di riscontri interni, riscontri esterni e riscontri individualizzati).
EL propone un motivo, secondo il quale la Corte d'appello ha omesso l'esame degli atti, mancando al dovere di valutare la possibilità di giungere al proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p., o di pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.
ST propone due motivi. Con il primo lamenta che, essendo previsto che anche nei casi di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, la motivazione debba essere congrua, la Corte d'appello non ha motivato a proposito della correttezza della qualificazione giuridica, del corretto bilanciamento delle circostanze, della congruità della pena.
Il secondo motivo eccepisce inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla cumulabilità dei benefici previsti dalla L. n.203 del 1991, art. 8 e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7. Non è stata riconosciuta la prima delle due attenuanti senza alcuna motivazione in ordine alla loro pretesa non cumulabilità, nonostante che la cassazione (V. n. 222.299/2002) si sia pronunciata per la cumulabilità della circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e di quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Nella motivazione non si fa riferimento alla denegata concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8. Il ricorrente ha confessato i reati commessi e ha dato piena collaborazione anche con riferimento a reati per i quali non era ancora indagato. L'intera motivazione della sentenza si basa sulle sue dichiarazioni. Il suo apporto collaborativo è inconfutabile. È illogica la motivazione nella parte in cui ha negato il cumulo delle predette attenuanti.
I due BB, AN, VA, AN e AZ ricorrono con unico atto, tramite difensore, e propongono un solo motivo, con il quale lamentano mancanza ed illogicità della motivazione. Si lamenta che VA e AZ erano stati destinatari di un provvedimento di archiviazione per i reati di cui all'art. 416 c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 e 80, fatto "tuttora permanente"; che sia le contestazioni di allora che le attuali riguardano reati permanenti;
che si sarebbe dovuto chiedere la apertura delle indagini, non essendo cessata la permanenza, ma ciò non è stato fatto;
che la Corte d'appello, inoltre, avrebbe dovuto verificare se dopo la sentenza di primo grado, intervenuta il 16.2.01 a interrompere la permanenza, si fossero verificati ulteriori fatti associativi. Inoltre non è stata adeguatamente valutata la credibilità dei collaboranti, e non sono stati indicati riscontri individualizzanti. Non si è prestata sufficiente attenzione nella valutazione delle dichiarazioni incrociate, non si è considerato che ST ha deciso di accusare dopo essere stato assolto in altro procedimento. I riscontri citati dalla Corte sono in effetti inconsistenti (il primo sequestro di droga del 6.9.2000 fatto "su indicazione dello ST" si è verificato quando egli non aveva ancora iniziato a collaborare, e peraltro non aveva portato all'arresto di alcun componente del clan BB;
il sequestro presso l'abitazione di ST doveva esser considerato elemento a discarico, illogicamente essendosi invece valorizzata una incomprensibile negligenza dei presunti ex sodali dello ST;
nemmeno l'arresto di OR, LA e AZ può essere utilizzato come riscontro, poiché gli stessi sono stati assolti, salvo AZ per detenzione di arma, ed il gip ha scarcerato LA dopo aver appreso la circostanza. Non è possibile considerare individualizzante il fatto che alcuni dei detenuti abbiano ricevuto denaro, perché le somme non corrispondevano alla loro importanza, e normalmente i familiari inviano denaro ai detenuti. VA (che secondo ST era tra quelli che aiutavano ad assicurare benefici economici dei detenuti) si è sottratto all'arresto per soli otto giorni. ER e Lo SU non potevano offrire apporti importanti per la genesi delle loro conoscenze, parzialmente in contraddizione con quanto riferito da ST, e perché non partecipi al presunto clan BB. ER, peraltro, ha effettuato dichiarazioni de relato. Non è riscontro l'incontro tra gli imputati di cui parla la Corte. Nessuna pace è seguita all'incontro, tanto che VA fu successivamente ferito. Non sono state tratte deduzioni logiche dal fatto che OR è stato assolto dal giudice di primo grado, ed è rimasto in detenzione dall'ottobre 99 al dicembre 2000. Quanto all'associazione mafiosa la Corte d'appello da grande rilievo ai fatti di sangue, senza tener conto che si è trattato di una costante aggressione operata nei confronti dei fratelli BB;
all'incontro che avrebbe stabilito la pace tra i gruppi (incontro di cui non si conosce il contenuto e che comunque non ha fatto cessare le aggressioni); dimentica che per i reati di estorsione erano intervenute assoluzioni, e che dalle affermazioni dello stesso ST poteva escludersi che l'associazione potesse qualificarsi come mafiosa, data la finalità degli interventi violenti a carico di alcuni gestori di videogiochi e le ragioni dell'attribuzione allo ST dei bar dello stadio. OR propone un motivo. La motivazione è mancante e illogica. Di fronte ai motivi d'appello che lamentavano la mancanza di elementi di responsabilità per una serie di capi di imputazione riguardanti stupefacenti, armi, ed associazione mafiosa (essendo provato soltanto il sequestro di un piccolo quantitativo di cocaina ed un incontro non andato a buon fine, destinato alla valutazione della qualità di stupefacente di cui persona diversa dal ricorrente portava con sè un provino), la Corte d'appello non ha fornito nessuna motivazione circa le lamentele proposte, limitandosi ad affermare che la responsabilità emerge dalle dichiarazioni dei collaboranti e da intercettazioni telefoniche, che la difesa già aveva evidenziato essere avvenute con riguardo a persone diverse dal ricorrente. L'obbligo di motivazione non è assolto tramite l'elencazione di una serie di annotazioni di intercettazioni intervenute tra soggetti diversi dal ricorrente e dalle quali sarebbe emerso "un imminente rituale di affiliazione". UO propone due motivi. Il giudice ha disatteso le richieste proposte nei motivi d'appello, non ha chiarito gli eventuali dubbi sulla credibilità e genuinità delle chiamate in correità, omettendo di verificare con maggior rigore l'attendibilità intrinseca delle medesime, che potrebbero contenere accuse false, o aggiungere particolari falsi a fatti veri. La Corte d'appello ha utilizzato le dichiarazioni discordanti dei collaboratori e non ha fornito giustificazioni sul punto. Le dichiarazioni di ST sono l'unico elemento a carico del ricorrente e la Corte si è limitata a parafrasare la sentenza del GUP. I giudici d'appello, inoltre, non hanno motivato sul punto irrogazione della sanzione, e il trattamento sanzionatorio è parso eccessivo con riferimento al certificato penale e alla limitata durata della partecipazione. LI propone due motivi. La motivazione manca ed è manifestamente illogica, perché la Corte d'appello si limita a confermare le valutazioni a carico del ricorrente, rinviando alle medesime. Essa valuta congruo il riconoscimento della diminuente di cui al comma 5, ma circa la responsabilità il ragionamento è illogico. La Corte condanna il ricorrente riconoscendo l'assenza di elemento psicologico del reato ("manca la prova della consapevolezza nel LI... dell'inserimento di quel minimo quantitativo in una quantità di droga ben più ingente che doveva essere poi commercializzata"), e proprio tali valutazioni avrebbero dovuto condurre verso l'assoluzione. Dal testo delle intercettazioni che fanno riferimento a LI non si ricava la certezza che la sostanza nella sua disponibilità avesse funzione di "provino": già il giudice di primo grado aveva manifestato il proprio dubbio affermando che la droga era probabilmente destinata come provino. In primo grado si era esclusa la lieve entità proprio per la funzione di campione del quantitativo sequestrato ma il comportamento processuale e condotta di vita depongono per l'occasionalità.
Il ricorrente (secondo motivo) avrebbe dovuto beneficiare della sospensione condizionale, obbligatoria per legge, almeno una volta, per la sua incensuratezza.
OL propone un motivo, lamentando che la Corte ha basato la propria decisione su mere ipotesi e non su elementi certi e univoci. Alla posizione del ricorrente sono dedicate poche righe e nulla è provato a suo carico. La Corte non ha identificato il suo ruolo all'interno dell'associazione, ma ha solo postulato l'esistenza di questa. Manca qualsiasi riferimento a condotte del ricorrente utili all'associazione; non è stata valutata la differenza tra reato associativo e concorso di persone;
non è stata provata l'esistenza di una struttura associativa, e non vi è nemmeno una conversazione in cui gli associati facciano riferimento al OL come destinatario di una remunerazione in vista dell'attività svolta nell'interesse comune. Manca la prova dell'adesione del ricorrente all'accordo associativo. CH propone un motivo. Lamenta la violazione di legge ed il difetto e l'illogicità della motivazione, che è soltanto apparente. Il ricorrente è stato condannato per la partecipazione dal 1999 all'attualità ad una associazione mafiosa di tipo misto, costituita dai presunti appartenenti a due gruppi. Con l'appello si è eccepito che il ricorrente dal febbraio 99 al 3 marzo 2000 è stato in carcere, a seguito di altro provvedimento, per cui non risulta aver ricoperto alcun ruolo nell'associazione ne' aver partecipato ad alcun reato fine;
che la mafiosità
dell'associazione è desunta da attività illecite estranee al gruppo (di IO BB) nel quale è stato inserito il ricorrente;
che non esistono indizi sulla costituzione di un sodalizio mafioso comprensivo degli indagati appartenenti ai due gruppi, e non vi è prova dell'utilizzazione del metodo mafioso;
che il ricorrente risulta estraneo alle attività, tanto che è stato assolto dall'unico reato fine attribuitogli e dal reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo ad IO BB;
che egli, in conseguenza, non poteva appartenere al clan.
Il ricorrente riporta parte dell'atto d'appello e lamenta che, di fronte a tutte le doglianze ivi contenute, la Corte d'appello ha liquidato l'impugnazione limitandosi a riportare tra virgolette la motivazione della sentenza di primo grado, dopo aver premesso alcune asserzioni (pure riportate nel ricorso). La motivazione è solo apparente, e si riferisce ad un reato (l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) dal quale il ricorrente è stato assolto definitivamente per non aver commesso il fatto. La prova è stata travisata quanto alla partecipazione, nel marzo 2002, alla fantomatica riunione in casa di CIno UO, poiché tale circostanza non risulta provata e non è indicata nell'ordinanza di custodia ne' nella sentenza (nella quale si sostiene peraltro che già il 21 luglio 2001 il ricorrente si sarebbe affiliato ad altro clan).
CA propone tre motivi. Con il primo lamenta la violazione delle disposizioni sul giudizio abbreviato. Le dichiarazioni di MA sono intervenute quando il rito abbreviato era già stato richiesto, e quindi sono inutilizzabili. La modificazione dell'imputazione nel rito abbreviato è possibile solo in caso di integrazione probatoria. Il giudice a quo ha errato nel fondare la decisione sulle dichiarazioni spontanee rese nel rito abbreviato già instaurato: la cassazione (1708/1994, Morgante) ha evidenziato che esse non integrano una nuova prova.
Il secondo motivo sostiene che la sentenza impugnata non è motivata sul giudizio di affidabilità del MA che ha collaborato solo a processo ultimato, già al corrente di tutti gli atti processuali.
Il terzo motivo lamenta che la sentenza non motiva in ordine alla affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa DI, caduta in evidente contraddizione nell'individuare CA solo in un terzo interrogatorio. L'affermazione della Corte d'appello, secondo cui le indicazioni da questi fornite sarebbero precise e quindi credibili, è apodittica e tautologica. È inoltre apparente la motivazione quando si indicano come elementi corroboranti le dichiarazioni di ER, senza spiegare le ragioni per cui sono state ritenute idonee a confermare le affermazioni di DI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dal relativo certificato che IT AN è deceduto il 22 agosto scorso. Nei suoi confronti il reato deve esser dichiarato estinto per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 c.p. I ricorsi proposti da ES e IO BB, e da IT VA, sono inammissibili per tardività. Agli imputati, infatti, è stato notificato l'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello rispettivamente in data 4, 9 e 12 novembre 2005. Al difensore dei tre l'avviso è stato notificato il 2 novembre 2005. Il ricorso è stato depositato il 30 dicembre 2005, oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. I ricorsi proposti da coloro che si sono accordati sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, (TO, AR, ER, AN, MA, MA,
IM, NT, ZO, EL, ST) sono inammissibili, ad eccezione di quelli (TO, MA) i cui motivi si riferiscono all'applicazione della pena accessoria, limitatamente a tali motivi, e di quelli che, pur non contenendo impugnazione sul punto, sono stati proposti da imputati che si trovano in analoghe situazioni in ordine all'applicazione della pena accessoria (ER, ZO, ST), sempre limitatamente al punto in questione.
I ricorsi di cui si tratta, infatti riguardano in alcuni casi la motivazione della Corte d'appello, in altri la congruità della pena.
Quanto ai motivi con i quali vengono sollevate questioni relative alla prova e alla relativa motivazione "è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione" (Cass., VI, n. 1754 del 30/11/2005 Rv. 233393). Questa sezione, sul tema, ha recentemente affermato che "una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con eventuale rinuncia agli altri, si forma una preclusione processuale che non consente la deduzione in sede di legittimità di questioni ulteriori, neanche se riguardino la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il suddetto, qui condiviso, principio di diritto è stato enunciato dalla Sezione I di questa Corte nella sentenza del 24/10/2000, n. 6249, Fendoni, in relazione ad una fattispecie, del tutto sovrapponibile a quella qui in esame, nella quale l'imputato, dopo avere rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, aveva dedotto con il ricorso per Cassazione l'illegittimità della mancata rilevazione, da parte del Giudice di appello, dell'inutilizzabilità, nei suoi confronti, delle prove di accusa e la conseguente necessità di una sua immediata assoluzione. Con il motivo unico posto a sostegno del proprio ricorso" l'imputato "sostiene, appunto, che sulla base della dedotta inutilizzabilità degli atti non potrebbe pervenirsi alla affermazione della sua responsabilità, ma non tiene conto del fatto che su tale punto (responsabilità per i reati ascrittigli) della sentenza di primo grado si è formata una preclusione processuale impeditiva della riproposizione della questione in sede di ricorso per Cassazione. Questo, infatti, può soltanto concernere i punti della decisione su cui non vi è stata acquiescenza e sui quali si è pronunziato il Giudice d'appello, con la conseguenza che quando, come nella specie, non si deducano errori di legittimità della Corte d'appello sull'unico punto rimasto in contestazione (la misura della pena), ogni ulteriore questione deve ritenersi preclusa, avendo l'imputato volontariamente rinunciato a contestare nelle diverse fasi processuali i punti della sentenza di primo grado originariamente impugnata ed il punto deciso dalla sentenza d'appello (appunto la misura della pena). Donde la inammissibilità del ricorso (vedasi anche, in ordine alla causa di inammissibilità in oggetto, correlata all'effetto devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, Cass. Sez. Unite 28/6/2000, n. 1, Tuzzolino)" (Cass., IV, n. 15573 del 20/12/2005). In ordine al secondo tema, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226715) hanno condivisibilmente affermato che "nel c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione". Non risulta che alcuno dei ricorrenti lamenti l'illegalità della pena concordata;
le questioni relative all'applicazione delle attenuanti e alla determinazione della pena sono risolte dalla citata decisione, e in ordine alla critica circa l'applicazione della continuazione Cass., II, n. 14850 del 18/03/2005 Rv. 231503 ha precisato che "in tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti, riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o diritto di queste ultime a vedere manifestati in sentenza l'ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati, sì che l'eventuale ricorso per cassazione per tale profilo si palesa manifestamente infondato e inammissibile". In ordine al tema delle sanzioni accessorie i principi sono i seguenti:
- si deve avere riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata sia per l'applicazione delle circostanze attenuanti che per la scelta del rito (Cass., IV, n. 3538 del 23/12/2003 Rv. 230305);
- nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione (Cass., IV, n. 4559 del 25/02/1999 Rv. 213149; Cass., VI, n. 17542 del 13/02/2006 Rv. 234496). La Corte d'appello non ha applicato la giurisprudenza ora richiamata, non modificando la pena accessoria in conseguenza dell'applicazione della pena patteggiata. Non è esatto quanto afferma TO, secondo il quale la procedura di cui all'alt. 599 c.p.p. avrebbe dovuto escludere l'applicazione delle pene accessorie, perché ad essa "non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento in primo grado di cui agli artt. 444 c.p.p., e segg., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p., come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun profilo premiale: ne' la riduzione sino ad un terzo della pena principale, nè la esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, ne' l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Mancando la "eadem ratio" tra i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in primo grado. Tutto al più nel patteggiamento di secondo grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti". (Cass., III, n. 13484 del 28/10/1999 Rv. 214815).
E tuttavia alla interdizione perpetua dai pubblici uffici andava sostituita l'interdizione temporanea, e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena andava eliminata.
L'errore è rimediabile in questa sede ai sensi dell'art. 619 c.p.p., anche nei confronti di TO, sia perché nel motivo proposto dal ricorrente può intendersi compresa una generale lamentela in ordine all'applicazione della pena accessoria, sia perché - comunque - questa è stata applicata in misura illegale. Anche ZO si trova nella medesima situazione. Poiché la pena accessoria gli è stata applicata in misura illegale, il vizio va rilevato d'ufficio e corretto come precisato in dispositivo. Per effetto della rideterminazione della pena, la pena accessoria applicata ST e ER doveva essere revocata, cosa alla quale non ha provveduto la Corte d'appello ed alla quale può provvedersi qui, come da dispositivo.
Alcuni degli altri ricorrenti contestano che la Corte d'appello abbia adeguatamente risposto ai motivi proposti in tale sede, che sia stata adeguatamente verificata l'attendibilità dei chiamanti in correità, che sia stata data dimostrazione dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso.
Su queste tematiche si osserva quanto segue.
In primo luogo va considerato che in tema di vizio della motivazione, è generalmente riconosciuta la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento (purché le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme, Cass., III, n. 10163 del 01/02/2002, Rv. 221116). In secondo luogo, occorre ricordare che "in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione" (Cass., II, n. 29434 del 19/05/2004 Rv. 229220). La sentenza di primo grado è ampiamente motivata in ordine al tema dell'attendibilità di ST e delle altre persone che hanno inteso collaborare con la giustizia (pagine da 10 a 52) e, proprio a proposito di ST, si addentra nei motivi che lo hanno indotto a collaborare, esclude l'esistenza di motivi di inimicizia, sottolinea la precisione delle sue confessioni, precisa che le sue dichiarazioni sono state utilizzate quando sono stati trovati riscontri. La Corte d'appello, dopo aver ampiamente richiamato una parte della sentenza di primo grado riguardante il metodo di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, espone per ciascun imputato i motivi della decisione, come si vedrà trattando le singole posizioni, e da adeguata risposta ai motivi d'appello rispettando il principio or ora richiamato sull'argomento. In ordine al carattere mafioso dell'associazione per delinquere contestata ad alcuni degli imputati, occorre tener presente in particolare la prima delle due premesse, sulla integrazione della sentenza di appello con quella di primo grado.
Va rilevato che se è vero che la Corte d'appello insiste particolarmente su alcuni aspetti, parte dei quali sono tipici di qualsiasi aggregazione criminosa (e quindi non sono idonei di per sè a caratterizzare l'associazione mafiosa), la sentenza di primo grado dedica però ampio spazio alla dimostrazione della capacità di intimidire (da cui derivano l'assoggettamento e la situazione di omertà che caratterizzano, al pari dell'efficacia intimidatrice, il reato) delle associazioni ritenute integrataci della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. Al tema, al quale comunque ci si riferisce indirettamente in varie parti di entrambe le sentenze, il primo giudice dedica specificamente, sotto il titolo "La metodologia mafiosa" una cospicua parte della motivazione, facendo riferimento espresso (con citazione e/o analisi delle fonti) al fatto che non esistesse possibilità di rifiutare l'installazione dei videogiochi e di condividerne i guadagni con BB, ovvero di rivolgersi ad altri fornitori;
alle precise divisioni territoriali delle competenze in proposito;
alle rivendicazioni, in armi, dell'intangibilità del clan e dei suoi interessi;
alle azioni di recupero crediti e a quelle punitive o persuasive;
al fatto che non era mai capitato che l'aggredito denunziasse l'aggressione subita;
al controllo fisico del territorio;
al fatto che tale era l'autorevolezza riconosciuta al clan che raramente si era posta la necessità di far valere le pretese ad esso riconducibili ricorrendo all'uso di armi e di violenza fisica (attraverso spedizioni che, benché numerose negli anni, erano state necessarie solo raramente). Sono ricordati i riti di affiliazione e l'esistenza di un sistema gerarchico all'interno del gruppo (elementi che contribuiscono al generarsi di un alone intimidatorio all'interno dell'associazione). Si fa riferimento all'incontro al ristorante LI, al quale hanno partecipato in gran numero appartenenti sia al clan BB che a quello rivale, indicandolo come origine di una pax mafiosa, poi effettivamente mantenuta ad eccezione di un unico episodio (il ferimento di VA) che, come ricorda la sentenza d'appello, non ha causato ritorsioni. Il carattere intimidatorio risulta, d'altra parte, anche dall'ultima pagina del ricorso comune di AN e AZ, dove si assume, basandosi sulle dichiarazioni di ST, che le forme di violenza verso alcuni gestori di videogiochi erano state esplicitate non per obbligarli ad installare le macchine ma per recuperare la quota parte dei guadagni che dalla utilizzazione derivavano, e che l'attribuzione a ST dei bar dello stadio fu fatta perché, presumibilmente, i gestori si sentivano più tranquilli sapendo che ST apparteneva agli BB. Risulta anche da queste circostanze, oltre al carattere intimidatorio dell'associazione (che questo operasse con riferimento all'installazione delle macchinette o per il recupero dei crediti non fa differenza), anche l'assoggettamento di coloro ai quali l'intimidazione era rivolta, senza che nemmeno questa si esplicitasse in manifesta violenza. La sentenza d'appello fa inoltre riferimento specifico, tra l'altro, alla serie di fatti di sangue, i quali non sono attribuibili esclusivamente al clan CO/NT, poiché vi sono attivamente coinvolti anche gli BB, che il 22 agosto 2000 rispondono al fuoco dei rivali. Tali fatti vanno ritenuti manifestazione di capacità di intimidazione.
E poiché il requisito tipico dell'associazione per delinquere di tipo mafioso consiste "nella forza di intimidazione promanante dalla stessa esistenza del vincolo associativo" (Cass., VI, n. 0 2324 del 16/05/2000 Rv. 217562); l'associazione mafiosa "e1 contraddistinta dall'accordo programmatico per la commissione di delitti, per il controllo di attività economiche e per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, con il ricorso a metodi tipicamente mafiosi (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e di omertà)" (Cass., VI, n. 3650 del 26/09/1997 Rv. 208717); il requisito della forza di intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi costituisce "un elemento strumentale, rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati nella fattispecie incriminatrice", ...per aversi il delitto di partecipazione... è sufficiente ...che l'associato si avvalga della forza di intimidazione propria della associazione della quale egli fa parte e del conseguente stato di omertà e di assoggettamento degli estranei per commettere più agevolmente i delitti scopo, anche se questi non siano caratterizzati, dall'uso strumentale della violenza" (Cass., I, n. 13070 del 6/04/1987 Rv. 177304), esattamente è stato riconosciuto all'associazione il carattere di mafiosità.
Non rileva l'assoluzione dalle estorsioni, sottolineata dalla difesa di AN e AZ, in quanto l'integrazione del reato associativo prescinde dalla commissione dei reati fine. Passando all'esame delle ulteriori posizioni si osserva. Il ricorso proposto da OR è infondato. La Corte d'appello ha risposto alle critiche rivolte alla sentenza di primo grado attraverso l'evidenziazione di una ricostruzione dei fatti che ha condotto alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa, da una parte esponendo argomenti che riguardano la vicenda nel suo complesso, dall'altra precisando quali sono gli elementi che riguardano OR in particolare, che vanno oltre il contenuto delle intercettazioni telefoniche. A proposito delle intercettazioni, che sono valido elemento probatorio anche nei casi in cui gli elementi di responsabilità derivino da conversazioni intercorse tra soggetti diversi dall'indagato, va notato che la Corte cita espressamente sia telefonate intercorse tra terzi che telefonate in cui OR è interlocutore. A proposito degli elementi ulteriori, la Corte si riferisce anche alle dichiarazioni di ER, all'essere il ricorrente stato sorpreso il 21 luglio 2001 insieme ad altri imputati in una situazione tale da far ritenere presumibile la sua partecipazione ad un rito di affiliazione, al sequestro di due grammi e mezzo di cocaina (che riguarda personalmente OR), al sequestro di un ulteriore grammo di cocaina, e alla relazione del ricorrente con l'episodio, storicamente risultante, rilevato tramite intercettazioni. Dal complesso degli elementi esposti dalla sentenza impugnata (e dalla sentenza di primo grado, che con essa si integra) risulta adeguatamente motivata la decisione presa nei confronti di OR anche riguardo alla sua partecipazione all'associazione mafiosa, la cui esistenza è dimostrata anche dalla capacità intimidatrice connessa ai vari fatti di sangue, ad uno dei quali il ricorrente ha partecipato personalmente.
OR si trova nelle condizioni di TO, MA e ZO quanto all'applicazione delle pene accessorie, e la sentenza va corretta sul punto come da dispositivo.
Il ricorso di UO è infondato. Richiamante le osservazioni generali più sopra svolte, va rilevato che il primo motivo di ricorso, alquanto generico, non propone specifici argomenti dimostrativi delle poche asserzioni che contiene, in termini il più delle volte dubitativi ("La Corte d'appello doveva necessariamente chiarire in primo luogo gli eventuali dubbi che si addensano sulla credibilità e genuinità delle chiamate...";
"viene però spontaneo sospettare"; "questi giustificati sospetti"), in grado di contrastare efficacemente l'adeguata e logica motivazione della Corte d'appello. Questa, in effetti, motiva espressamente richiamando, quanto a UO, non solo le dichiarazioni di ST ma anche quelle di ER e di DO, e riferendosi poi ad alcuni specifici eventi che, oltre ad essere in linea con il contenuto delle dichiarazioni cui viene fatto riferimento, sono di per sè significativi, come la partecipazione alla riunione al ristorante e a quella, tenuta a casa sua, in tema di stupefacenti.
È infondato anche il motivo riguardante la determinazione della pena. La Corte d'appello ha parzialmente accolto sul punto l'impugnazione, riducendo la pena inflitta al UO in primo grado da dieci ad otto anni di reclusione con attenutami generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva. Il motivo lamenta - senza peraltro indicare le ragioni per le quali ritiene inadeguata l'entità della pena - la mancanza di motivazione sull'entità della pena. Va però rilevato che la Corte d'appello ha posto a base del calcolo il minimo della pena prevista per il D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, ed è acquisito in tal caso che "la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (Cass., IV, n. 41702 del 20/09/2004 Rv. 230278).
Il ricorso di CA è infondato. In tema di giudizio abbreviato, l'accesso a tale giudizio "non è incompatibile con la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee (art.421 c.p.p., comma 2) e, pur comportando la rinuncia a difendersi provando, non compromette in "toto" il diritto di autodifesa, di cui le spontanee dichiarazioni sono una fondamentale espressione" (Cass., III, n. 46766 del 16/11/2005 Rv. 233067), ed "è ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421 c.p.p., comma 2, purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola" (Cass., VI, n. 937 del 07/11/2001 Rv. 220383). Dalle massime emerge l'ammissibilità sia delle dichiarazioni spontanee che dell'interrogatorio nel giudizio abbreviato, e la valutabilità di tali dichiarazioni a fini probatori (purché - ma nulla è stato dal ricorrente lamentato in proposito - siano rispettate le regole sul contraddittorio). Il riferimento del ricorrente a Cass., 1708/1994, Morgante, non ha rilievo, riguardando diversa situazione (possibilità di interrompere la discussione nel dibattimento ordinario, e non assimilabilità delle dichiarazioni spontanee a nuove prove ai fini dell'interruzione).
La Corte utilizza le dichiarazioni di MA (che ha partecipato all'aggressione e la cui attendibilità è stata evidentemente tratta dalla circostanza che si è autoaccusato di diversi reati) a conferma di quelle rese da DI, l'analisi della credibilità del quale risulta dalle pagine della sentenza dedicate alla sua posizione personale (accusato di favoreggiamento, è stato assolto ai sensi dell'art. 384 c.p.), in cui si da conto che dopo l'aggressione egli non si è rifiutato del tutto di collaborare (fornendo alcune precise informazioni), ma ha omesso di fare subito i nomi dei propri aggressori per timore di ritorsioni.
I ricorsi di AN e AZ, presentati con unico atto, sono infondati.
In primo luogo va osservato che il decreto di archiviazione cui fa riferimento il comune motivo porta la data del 5 maggio 2000. Cass., III, n. 43952 del 28/09/2004 Rv. 230334 ha condivisibilmente affermato che "la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti - come quello di associazione a delinquere oggetto del caso di specie - in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi", ed in modo analogo si è pronunciata Cass., V, n. 17380 del 18/01/2005. La precedente posizione di AZ è stata archiviata, dunque, nel maggio 2000; la contestazione che lo riguarda si estende fino all'attualità (sentenza di primo grado 8.6.2004), vari sono gli episodi verificatisi successivamente alla data dell'archiviazione (come si vedrà trattando la posizione di AN), non si tratta ad evidenza dello stesso fatto e la censura non ha pertanto rilievo.
Per quel che riguarda il richiamo alla sentenza 16 febbraio 2001 (che sarebbe stata interruttiva della permanenza per gli altri imputati), è indubbio che sono proseguiti i contatti e le attività criminose anche oltre tale decisione, come risulta per esempio dai controlli citati a pag. 114 della sentenza d'appello e dalla riunione a proposito del da farsi a seguito del sequestro di duecento milioni destinati al sequestro di droga (pag. 109 della sentenza), per fare due esempi. Che AN - unico oltre a AZ il cui ricorso va ulteriormente esaminato, essendo per gli altri tardivo - non abbia partecipato a tutti gli eventi in questione non ha rilievo, poiché le contestazioni riguardano reati associativi e il AN è indicato quale luogotenente di ES BB e quale partecipe alla riunione al ristorante LI (oltre ad essere stato controllato insieme a AZ il 12.5.01). Verificata la sussistenza di fatti nuovi, è esatta l'affermazione della Corte, secondo la quale questioni riguardanti sovrapposizioni delle imputazioni in procedimenti diversi e riguardanti la continuazione vanno - nella situazione processuale dalla Corte descritta - risolte in sede esecutiva. In ordine alle ulteriori censure contenute nel medesimo motivo, a proposito della risposta ai motivi d'appello, della verifica della credibilità dei collaboranti, della mafiosità dell'associazione BB, va in primo luogo ripetuto quanto già osservato in generale su tali argomenti.
Occorre poi aggiungere che il motivo di ricorso fonda alcune critiche su una analisi non del tutto puntuale della sentenza. A proposito del sequestro di stupefacente del 6.9.2000 (verificatosi prima dell'inizio della collaborazione di ST) la sentenza della Corte d'appello, a pag. 75, riporta un passo della sentenza di primo grado, ove si legge che ST "ha attribuito al clan l'altra sostanza sequestrata nel settembre 2000" (e quindi non ha fatto sequestrare la sostanza). Ancor più chiaramente nella sentenza di primo grado, pag. 49, si legge che tramite le dichiarazioni di ST "si è fatto luce su un precedente episodio di sequestro di droga del 6.9.00". Appare quindi non rilevante l'osservazione svolta su altro passo della motivazione in cui, incidentalmente, si assume che grazie a ST sarebbe stato operato (anziché spiegato) il sequestro del settembre 2000. L'argomento successivo, riguardante il sequestro di stupefacente operato a seguito - questa volta sì - delle dichiarazioni di ST, consiste in una deduzione suggestiva ma priva dell'indicazione di qualsiasi elemento di riscontro in ordine alla consapevolezza dell'inizio della collaborazione da parte di ST medesimo e/o alla possibilità materiale di spostare la sostanza e/o alla effettuabilità dell'operazione senza essere sorpresi nella sua attuazione.
A proposito, invece, dell'arresto di AZ insieme ad OR (e del fermo di LA), che la Corte (pagg. 76 e 77), citando la decisione di primo grado, utilizza come riscontro alle dichiarazioni di ST, è lo stesso ricorrente a ricordare che AZ è stato condannato per detenzione d'arma, e risulta che nell'occasione vennero sequestrate sostanze stupefacenti. Va inoltre considerato che l'episodio è citato insieme ad una serie di altri riscontri che, specie se collegati a quanto più complessivamente risulta dalla sentenza, sono di per sè più che sufficienti a dimostrare l'attendibilità del dichiarante. Il fatto storico - si nota per inciso - è richiamato dalla Corte d'appello (pag. 114 della sentenza) nell'esporre i "controlli di polizia in cui lo AZ è stato sorpreso con altri esponenti dei due clan", come elemento rilevante ai fini della verifica dei rapporti intersoggettivi.
Anche l'osservazione riguardante il ricevimento di denaro da parte dei detenuti è irrilevante, da una parte perché propone solo la possibilità di interpretazioni del fatto diverse da quelle adottate dalla sentenza impugnata (e in proposito va ricordato che esula dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, Cass., IV, n. 6552 del 06/04/2000 Rv. 216734), dall'altra perché seziona le dichiarazioni di ST sull'argomento, ponendo in evidenza soltanto la posizione di VA, mentre il collaboratore si riferisce anche ad altri (si confrontino pag. 76 e pag. 113 della sentenza a proposito del succedersi delle carcerazioni e delle scarcerazioni), così tralasciando il pertinente contesto generale.
Anche in ordine al rilievo della riunione al ristorante LI va ripetuto il principio affermato dalla massima sopra richiamata. Le critiche riguardanti le dichiarazioni degli altri collaboranti sono assai generiche, e comunque non idonee a porre in dubbio la credibilità.
Il ricorso di LI è infondato. Con motivazione logica ed adeguata la Corte d'appello ha sì escluso che LI fosse consapevole che il "minimo quantitativo" facesse parte di una quantità ben più ingente, ma nello stesso tempo ha precisato che a lui era stato ordinato di consegnare il "minimo quantitativo" in questione, con ciò evidenziando che egli era consapevole, avendo ricevuto l'ordine, dell'attività che avrebbe svolto, quella cioè di consegnare lo stupefacente ad altri, e cioè di cederlo, così integrando la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Esattamente è stato motivato anche il rifiuto di concessione della sospensione condizionale in quanto la complessiva entità della pena era ostativa alla concessione medesima. LI, infatti, era stato precedentemente condannato ad un anno e due mesi di reclusione che, sommati alla pena inflitta nel presente giudizio, comportano una pena complessiva di due anni e sei mesi di reclusione (oltre la multa), che oltrepassa il limite previsto dall'art. 163 c.p. per la concedibilità del beneficio. Il ricorso di OL è infondato. Il motivo addotto è al limite della genericità, e inesattamente rileva che non sarebbe stato identificato il ruolo dal ricorrente svolto all'interno dell'associazione. La Corte ha motivato adeguatamente in ordine alla sua partecipazione, riferendosi alle dichiarazioni di ST, secondo il quale egli spacciava per il clan BB, al quale era affiliato, ed indicando riscontri individualizzanti consistiti nell'esser stato fermato mentre si trovava al volante di un'auto sulla quale è stato rinvenuto stupefacente, e nell'esser stato ferito in una aggressione mentre si intratteneva con altre persone appartenenti al clan.
Il ricorso di CH è infondato. Anche per quanto riguarda questo ricorrente è opportuno premettere quanto già ricordato in ordine alla integrazione della sentenza di appello con quella di primo grado (Cass., III, n. 10163 del 01/02/2002, Rv. 221116) ed in ordine alla relazione tra sentenza d'appello e deduzioni proposte con l'impugnazione (Cass., II, n. 29434 del 19/05/2004 Rv. 229220), nonché quanto esposto a proposito del carattere mafioso dell'associazione di cui il ricorrente è accusato di far parte.
Tutto ciò premesso, si osserva che il ricorso tralascia elementi esposti (direttamente o riportando brani della sentenza di primo grado) dalla Corte d'appello a sostegno dell'affermazione della responsabilità di CH, e cerca di sminuire il significato di altri, quali l'incontro al ristorante LI. La sentenza impugnata richiama le dichiarazioni di ST e quelle di ER a proposito delle relazioni esistenti tra il ricorrente e il clan facente capo ad IO BB ed il contenuto delle medesime, corredate dal riferimento ai risultati "dei controlli effettuati dalla Polizia e che hanno consentito di verificare i contatti tra i due clan ed in cui lo CH ha attivamente partecipato, facendo poi parte anche della delegazione degli BB durante il "summit mafioso", summit che, secondo ER, aveva contribuito ad organizzare. È ancora ER a riferire che - la sentenza di primo grado nota che i fatti sono riferibili al marzo 2001 - CH avrebbe prima cercato di convincerlo ad un incontro chiarificatore con CO, e poi sarebbe stato nel gruppo di fuoco che doveva agire contro di lui. CH ha ammesso, sentito il 19 maggio 2000, i suoi rapporti con IO BB, ammette che il telefono cellulare rinvenuto sul luogo della sparatoria del 10 marzo 2000 in cui è stato ucciso PE OL è di sua proprietà; riferisce in ordine a fatti intervenuti precedentemente all'aggressione. Vero è che frequenti sono i rapporti tra il ricorrente e il clan CO, risultanti dalle intercettazioni;
vero è che il 21 luglio 2001 si giungerà alla sua affiliazione formale al clan CO, e tuttavia ciò non toglie valenza ai rapporti che lo legano a BB e al suo clan (e al contenuto di tali rapporti), ed anzi ne rafforza in qualche misura il significato dimostrando la disponibilità del ricorrente nei confronti delle consorterie criminali. Gli elementi ora esposti sono da una parte adeguatamente posti a base della dichiarazione di responsabilità;
dall'altra sono contraddetti solo in parte dal ricorrente, il quale inoltre, svilendo il significato di alcuni elementi considerati dalla Corte, propone una diversa lettura delle prove, non consentita in questa sede, perché esula dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco (Cass., IV, n. 6552 del 06/04/2000 Rv. 216734) ovvero verificare se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, dovendosi limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendogli esclusa la possibilità di dare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (Cass., IV, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). Ciò vale in particolare per il summit presso il ristorante LI.
Il coinvolgimento del sottogruppo di IO BB nelle vicende che riguardano in generale il clan BB (individuato unitariamente per quel che riguarda l'associazione mafiosa) risulta ad esempio dalle pagine 151, 152, 155 (in nota), 156 (in nota) 158, 159 (in nota) della sentenza di primo grado che, come si è osservato, si integra con quella d'appello. In relazione alle osservazioni citate, a proposito della preparazione dell'incontro al ristorante il ricorrente si limita a riferirsi ad alcune affermazioni di ER del tutto decontestualizzate, mentre nemmeno tratta il tema delle affiliazioni. Il quadro complessivamente delineato resiste anche indipendentemente dal riferimento alla riunione presso UO, da ritenersi superfluo. All'inammissibilità e al rigetto dei ricorsi rispettivamente di AR IC, AN UI, MA IO, IM LD, NT MO, EL ME, AB IO, AB ES, VA IT (inammissibilità) e di AN IC, AZ PE, CA IC, OL RO, CH SI, LI SQ e UO CIno (rigetto) segue la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali;
alla inammissibilità dei ricorsi di AR IC, AN UI, MA IO, IM LD, NT MO, EL ME, AT IO, AB ES, VA IT segue anche, tenuto conto degli elementi di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento della somma di Euro mille, ciascuno, alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN IT perché estinto il reato per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza limitatamente al punto concernente le pene accessorie, che elimina, nei confronti di ST OL e ER AV. Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di TO RC, MA IC, ZO AU, SO IC, limitatamente al punto concernente le pene accessorie, determinando quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed eliminando la interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi di tali ricorrenti.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AR IC, AN UI, MA IO, IM LD, NT MO, EL ME, AT IO, AT ES e VA IT.
Rigetta i ricorsi di AN IC, AZ PE, CA IC, OL RO, CH SI, LI SQ e VA IT.
Condanna AR IC, AN UI, MA IO, IM LD, NT MO, EL ME, AT IO, AT ES, VA IT, AN IC, AZ PE, CA IC, OL RO, CH SI, LI SQ e VA IT al pagamento in solido delle spese processuali, nonché AR IC, AN UI, MA IO, IM LD, NT MO, EL ME, AT IO, AT ES e VA IT al pagamento ciascuno della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2007.
Depositalo in Cancelleria il 23 marzo 2007