Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
Non costituisce idonea prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale sottostante ad una promessa di pagamento o ricognizione di debito, rilasciata da una società di capitali ad un socio di essa, la mancata iscrizione del debito tra le passività del bilancio sociale, perché le scritture contabili, a norma dell'art. 2709 cod. civ., costituiscono prova dei fatti sfavorevoli all' imprenditore, non a lui favorevoli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14771 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE BINASCO GREEN SPA, (già Motel Visconteo s.p.a.), in persona del suo Amministratore Unico Mario Cremonesi, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato DE SANNA EDUARDO, giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato TERMINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2751/98 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile depositata il 16/10/98; RG. 3106/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società per azioni Motel Visconteo, poi Immobiliare Binasco Green, proponeva opposizione avverso il decreto col quale, il 1 giugno 1992, il presidente del Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare a TO IO lire 159.885.000, oltre agli interessi, pretese sulla base di una dichiarazione di maggior debito recante la data del 10 marzo 1989, e ne chiedeva la revoca, contestando la provenienza del documento da essa società ed eccependo, in via subordinata, l'inesigibilità del credito, non avendo il ricorrente provato l'adempimento delle prestazioni poste a suo carico ne' l'avveramento della condizione. L'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza del 16 febbraio 1995, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto.
La Corte d'Appello milanese, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 16 ottobre 1998, in accoglimento del gravame del TO, ha rigettato invece l'opposizione.
Ricorre per la cassazione la società soccombente, formulando tre mezzi di annullamento. Resiste con controricorso il TO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 115 C.p.c. e 1362 e segg., 1988 e 2697 C.c. nonché omessa e comunque contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), la ricorrente rileva che la Corte d'appello, pur premettendo che la dichiarazione ricognitiva dev'essere valutata nel contesto in cui è stata rilasciata, è pervenuta poi, attraverso il confronto di varie scritture, al convincimento "che due delle tre cause dell'obbligazione sono venute meno nel tempo" e che dunque "l'esame della causa dell'obbligazione va limitata all'ipotesi di finanziamento effettuato in favore della società", senza che sia possibile capire donde abbia tratto la prova di quanto afferma. La Corte è incorsa anche in una palese contraddizione tra quanto prima asserito (dover essere valutata la dichiarazione ricognitiva nel suo complesso, come un "unicum", come una sola manifestazione di volontà) e quel che ha subito dopo statuito.
Il vizio della sentenza appare ancora più grave se si considera che la dichiarazione ricognitiva andava valutata con riguardo al suo rapporto sottostante, con riferimento cioè alle tre cause ricordate. Se unico era il debito riconosciuto, sebbene derivante da tre distinte cause, gli acconti via via versati dalla società non potevano che incidere, a scalare, sullo stesso debito riconosciuto;
e pertanto non era possibile ritenere che con i primi due acconti la società avesse soddisfatto due delle tre cause del debito riconosciuto, di ciò il TO non avendo addotto alcuna prova. Una prova siffatta non potrebbe evincersi nemmeno dalla lettera 17 aprile 1992, la quale anzi, se ben letta, contraddice apertamente la conclusione della Corte milanese, dacché non lascia margini di dubbio sull'eccepita nullità della dichiarazione ricognitiva per illiceità della causa del rapporto sottostante.
L'unico senso logico attribuibile alla lettera in esame è che il credito riconosciuto con la dichiarazione abbracciava tutti i conti e le partite della società relativi ai suoi interventi e non già solo le somme ricevute dalla società stessa a titolo di finanziamenti. L'affermazione della Corte avrebbe un senso logico giuridico qualora chi estingue un debito fosse tenuto ad imputare il pagamento alla causa dell'obbligazione e non già al debito in quanto tale, salvo naturalmente che si tratti di debiti distinti e separati e non già, come nel nostro caso, di un unico debito riconosciuto con la stessa dichiarazione ricognitiva;
dichiarazione peraltro affetta da nullità che la travolge tutta intera e indebitamente scomposta in tre distinte obbligazioni, due delle quali sarebbero state estinte, mentre la terza sarebbe rimasta in essere.
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1988 e 2697 C.c. e 645 C.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), la ricorrente, dopo aver ricordato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova incombe al convenuto in opposizione, attore in senso sostanziale, osserva che se il TO, sul piano processuale, era esentato dall'onere della prova, la società opponente, autrice della dichiarazione posta a base della domanda, ne ha immediatamente eccepito la nullità, sotto il profilo dell'insussistenza o comunque dell'invalidità delle cause di obbligazione. Pertanto, superata la questione dell'astrazione processuale, era onere dell'attore opposto TO, quale promissario destinatario della dichiarazione, in presenza della contestazione della controparte, fornire la prova dell'esistenza e validità della causa o delle "causae debendi".
Viceversa la Corte ha acriticamente fatto prevalere l'astrazione sulla realtà, ignorando le contestazioni dell'opponente e così stravolgendo l'onere della prova nonché i principi che riguardano la stessa efficacia processuale della promessa di pagamento e della ricognizione di debito.
La ricorrente sottolinea poi l'erroneità dell'affermato venir meno di due delle tre "causae debendi" e l'apoditticità
dell'interpretazione della lettera del 17 aprile 1992. Col terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1185, 1343, 1344 e 1418 C.c. e 115 C.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), la ricorrente individua un ulteriore errore della Corte nel non aver dichiarato l'illiceità del presunto finanziamento del TO. La società infatti aveva eccepito che l'unica posta a debito contenuta nel bilancio atteneva a un anticipo dei soci per l'aumento del capitale (lire 680.000.000); per cui, se intesa come esplicitazione a favore del socio TO, la dichiarazione ricognitiva concerneva un debito inesigibile, non essendo stato attuato detto aumento. Seppure il finanziamento fosse inteso come conferimento di capitale, ne sarebbe vietata la restituzione anzitempo, se prima non siano stati soddisfatti determinati requisiti.
In un caso e nell'altro, conclude la ricorrente, la richiesta del TO non poteva essere accolta.
Tutte queste censure, da trattare congiuntamente per le loro strette connessioni, sono destituite di fondamento.
La Corte d'appello, dopo aver espresso l'avviso che la scrittura ricognitiva del debito verso il TO debba essere valutata nella sua interezza, nel contesto in cui è stata rilasciata, e che la dichiarazione di debito contenga l'indicazione della "causa debendi", rileva "che ogni effetto vincolante della medesima viene meno ove il dichiarante dimostri che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto".
Dal confronto della dichiarazione originaria del 10 marzo 1989, di quella del 20 novembre 1990 (saldo avere di lire 137.535.000), di quella del 31 dicembre 1991 (credito del TO determinato in lire 159.885.000) e della lettera del 17 aprile 1992 (con la quale, in risposta alla costituzione in mora del TO, la società ha confermato il riconoscimento del debito nella misura da ultimo indicata) la sentenza impugnata ritiene di individuare tre cause di obbligazione, due delle quali sarebbero venute meno col tempo, e di dover limitare l'esame della causa dell'obbligazione "all'ipotesi di finanziamenti effettuati in favore della società". All'obiezione poi dell'appellata, secondo cui non emerge prova di finanziamenti dalle scritture contabili, nelle quali sono annotate unicamente le somme anticipate dai soci non per finanziare la società bensì in vista di un futuro aumento del capitale, i giudici di appello rispondono che la mancata iscrizione nel bilancio del finanziamento del TO "non inficia il rapporto che si è validamente instaurato tra le parti". Infatti, a norma dell'art. 2709 C.c., le scritture contabili fanno piena prova contro l'imprenditore e non a suo favore, sicché la mancata menzione, in tali documenti, di un credito non può costituire prova dell'inesistenza del credito stesso.
Essendo dunque in sè lecito il finanziamento e contraria alle norme imperative solo la mancata iscrizione del finanziamento nel bilancio, la società è tenuta a rispettare l'obbligazione assunta nei confronti del TO.
Di qui l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo emesso a carico della società.
Ebbene, rileva il Collegio, il ragionamento della Corte d'appello, in estrema sintesi, si fonda su questi passaggi logico-giuridici: 1) esiste, a favore del TO, una ricognizione di debito, da ultimo (31 dicembre 1991) di lire 159.885.000; 2) era onere della controparte, a norma dell'art. 1988 C.c., in forza dell'astrazione processuale, provare l'inesistenza o l'invalidità della "causa debendi"; 3) una prova siffatta è mancata, giacché la mancata iscrizione della relativa posta in bilancio, ai sensi dell'art. 2709 C.c., non prova ne' l'inesistenza ne' l'invalidità del credito del
TO.
Questa "ratio decidendi", così ridotta, in via di interpretazione, all'essenziale, è giuridicamente ineccepibile.
Ed invero, per giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 C.c., nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate, un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia la dispensa del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella promessa unilaterale (Cass. 14 gennaio 1997 n. 280; conf., specialmente quanto al rilievo che nella previsione dell'art. 1988 C.c. rientrano anche le dichiarazioni titolate, Cass. 11 dicembre
2000 n. 15575; 19 novembre 1999 n. 12833; 20 marzo 1999 n. 2614). Ed noto poi che i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, inclusa naturalmente la scrittura contabile per eccellenza, ossia il bilancio sociale, fanno piena prova contro l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2709 C.c., e non invece a favore di esso (Cass. 17 febbraio 1995 n. 1718); di guisa che la mancata iscrizione di un credito in tali documenti non può costituire prova dell'inesistenza del credito medesimo (Cass. 25 ottobre 1984 n. 5422;
conf. Cass. 15 dicembre 1987 n. 9284). Superfluamente, a ben vedere, il giudice di merito si è tuttavia accollato l'onere, che non gli competeva, di andare alla ricerca delle possibili "causae obligandi", credendo di individuarne tre, due delle quali estinte e una superstite, ricondotta, sempre in via ipotetica, a un (lecito) finanziamento del TO a favore della società; dal momento che doveva reputarsi soddisfatto dell'inequivoco e indiscusso tenore ricognitivo della scrittura posta a fondamento del decreto ingiuntivo ("31.12.1991. In data odierna si determina il credito del sig. TO IO nei confronti del Motel Visconteo s.p.a. in lire 159.885.000"), per ricavarne, nell'equivoco silenzio del bilancio, come poi in definitiva ne ha ricavato, le doverose conseguenze in tema di mancato assolvimento dell'onere della prova.
Se dunque queste divagazioni del giudice di merito possono essere senza danno espunte dal corpo della motivazione e non scalfiscono la giuridica correttezza della decisione, altrettanto superfluamente contro di esse si appuntano le ridondanti, ripetitive e oltretutto poco perspicue censure mosse dalla ricorrente col primo motivo, sulle quali pertanto non occorre più a lungo indugiare.
Senza fondamento è altresì il secondo motivo, col quale, ripercorrendo l'itinerario del primo, la ricorrente pretende, in contrasto coi principi dianzi ribaditi, per effetto di un'eccezione, non provata, di nullità del rapporto fondamentale, di porre a carico del destinatario della ricognizione l'onere di provare l'esistenza e la validità della "causa debendi".
Il terzo motivo infine, per quanto è dato di capire, sembra dare per dimostrato, in questa sede, ciò che doveva essere dimostrato in sede di merito, e cioè, quale premessa di un'asserita inesigibilità del credito, l'esistenza, alla base della scrittura ricognitiva, non già di un finanziamento ma di un conferimento fatto dal TO in conto di un futuro aumento del capitale sociale;
così opponendo ad un'ipotesi un'altra ipotesi, con valutazioni precluse nel giudizio di legittimità.
Peraltro, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, una difesa siffatta viene ora affacciata inammissibilmente anche per la prima volta, dacché l'appellata trasse argomento dalla voce di bilancio cui oggi allude solo per negare che la stessa includesse finanziamenti (ovvero mutui) e non già per sostenere che il credito riconosciuto al TO avesse radici in un conferimento in conto di aumento del capitale.
Al rigetto del ricorso consegue, a carico della soccombente, l'onere del rimborso, a favore del resistente, delle spese di questo giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 3.500, di cui euro 3.400 per onorario, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2003