Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/1998, n. 8442
CASS
Sentenza 5 maggio 1998

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Massime1

Nel giudizio abbreviato, pur implicando tale rito la rinuncia delle parti alla introduzione di nuovi mezzi di prova, è consentito all'imputato di sottoporsi all'interrogatorio, in quanto l'accettazione del giudizio allo stato degli atti non impone la compressione del diritto di autodifesa, di cui l'interrogatorio è espressione principale. La relativa richiesta deve peraltro essere avanzata personalmente dall'imputato, dato che l'interrogatorio impegna la disponibilità psicofisica del soggetto e lo espone a possibili conseguenze negative, come si ricava dall'art. 421 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 441) che rinvia agli artt. 64 e 65 dello stesso codice. Da ciò consegue anche che non possono essere ammesse in tale rito le "spontanee dichiarazioni", che sono cosa diversa dall'interrogatorio e che non rispondono ai requisiti di forma e di contenuto degli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Accollo
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    L'accollo Cos'è l'accollo, quale la causa e le tipologie Un terzo può assumere un debito altrui, modificando così il soggetto passivo di un'obbligazione, mediante un accordo con il debitore. Tale accordo, espressamente disciplinato dal codice civile all'art. 1273, prende il nome di "accollo". Cos'è l'accollo L'accollo consiste in una convenzione tra il debitore originario (accollato) e il terzo (accollante) mediante la quale quest'ultimo si obbliga a pagare il debito assunto dall'altro verso il creditore (accollatario). La causa dell'accollo L'accollo è un negozio giuridico caratterizzato da una propria causa, autonoma rispetto a quella del rapporto sottostante, potendo assumere diverso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/1998, n. 8442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8442
Data del deposito : 5 maggio 1998

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