Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato, pur implicando tale rito la rinuncia delle parti alla introduzione di nuovi mezzi di prova, è consentito all'imputato di sottoporsi all'interrogatorio, in quanto l'accettazione del giudizio allo stato degli atti non impone la compressione del diritto di autodifesa, di cui l'interrogatorio è espressione principale. La relativa richiesta deve peraltro essere avanzata personalmente dall'imputato, dato che l'interrogatorio impegna la disponibilità psicofisica del soggetto e lo espone a possibili conseguenze negative, come si ricava dall'art. 421 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 441) che rinvia agli artt. 64 e 65 dello stesso codice. Da ciò consegue anche che non possono essere ammesse in tale rito le "spontanee dichiarazioni", che sono cosa diversa dall'interrogatorio e che non rispondono ai requisiti di forma e di contenuto degli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Accollohttps://www.studiocataldi.it/
L'accollo Cos'è l'accollo, quale la causa e le tipologie Un terzo può assumere un debito altrui, modificando così il soggetto passivo di un'obbligazione, mediante un accordo con il debitore. Tale accordo, espressamente disciplinato dal codice civile all'art. 1273, prende il nome di "accollo". Cos'è l'accollo L'accollo consiste in una convenzione tra il debitore originario (accollato) e il terzo (accollante) mediante la quale quest'ultimo si obbliga a pagare il debito assunto dall'altro verso il creditore (accollatario). La causa dell'accollo L'accollo è un negozio giuridico caratterizzato da una propria causa, autonoma rispetto a quella del rapporto sottostante, potendo assumere diverso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/1998, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 5/5/1998
1 - Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 678
3 - Dott. Ugo Candela Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Stefano Bielli Consigliere N. 120/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LO AR, nato a [...] il [...],
2) ST ED, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa in data 25 settembre 1997 dalla Corte d'Appello di PO. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Vacca, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR LO ed ED ST, condannati col rito abbreviato nel doppio grado del giudizio di merito per detenzione e spaccio continuati di eroina, commessi in PO il 20 giugno 1996, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 25 settembre 1997 dalla Corte d'appello di PO. Il LO lamenta violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità; violazione di legge penale sostanziale;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Deduce:
che in primo grado il proprio difensore aveva fatto presente al GIP che il proprio assistito intendeva rendere spontanee dichiarazioni ed inoltre aveva chiesto la proiezione in aula della videocassetta con la quale la polizia aveva ripreso le attività di spaccio poste a fondamento dell'accusa;
che con i motivi di appello aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per essere state dette richieste rigettate con ordinanza in violazione del diritto della difesa (art. 178 lett. "c" e 180 c.p.p.);
che erroneamente la Corte d'Appello di PO aveva disatteso tale motivo di gravame motivando che con la richiesta di rito abbreviato l'imputato aveva consumato definitivamente il diritto di difesa, essendogli pertanto preclusa la facoltà di essere sentito e di far proiettare la videocassetta in aula, potendo soltanto sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria spettante al giudice, non ricorrenti peraltro nel caso di specie per la mancanza della "assoluta necessità" di assumere altre prove in presenza del notevole compendio probatorio raccolto dal P.M.;
che, infine, difettava la motivazione, anche sul piano logico, in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., minima essendo stata la sua partecipazione al fatto,
essendosi limitato a contare i soldi provento dello spaccio da parte dei correi.
Il ST a sua volta lamenta violazione di legge penale sostanziale e di legge processuale stabilita a pena di nullità, oltre che mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Deduce:
che il mancato raccoglimento delle spontanee dichiarazioni e la mancata proiezione della videocassetta costituiscono motivo di nullità della sentenza;
che il giudizio di secondo grado era nullo in quanto sebbene avesse richiesto in carcere (posto nel luogo ove ha sede la Corte di appello) di essere presente all'udienza, non era stato tradotto;
che erroneamente la corte di merito non aveva applicato l'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.). La Corte ritiene che il ricorso del LO sia infondato e vada pertanto rigettato.
Lo svolgimento del giudizio abbreviato è regolato dall'art. 441 c.p.p., per il quale si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare compatibili con il rito, caratterizzato dal fatto che il giudizio avviene "allo stato degli atti", senza la possibilità di assumere nuove prove, presupponendo detto rito la decisione giudiziale di sufficienza del materiale probatorio raccolto in precedenza ed implicando da parte dell'imputato una rinuncia a difendersi provando.
Sicché in camera di consiglio, dopo la costituzione delle parti, si passa direttamente alla discussione, senza possibilità di attività istruttorie come letture, visioni di videocassette, ascolto di nastri, siccome le parti ed il giudice già conoscono il materiale probatorio perché proprio in base a tale conoscenza l'imputato sceglie il rito ed il giudice lo ammette (nella specie il difensore aveva già in precedenza ottenuto una copia della videoregistrazione su cui si fondava l'accusa riguardante episodi di spaccio di stupefacenti).
L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, in quanto l'accettazione del giudizio allo stato degli atti, se implica una rinuncia a difendersi provando, non impone anche la compressione del diritto di autodifesa di cui l'interrogatorio è espressione principale. La relativa richiesta deve peraltro essere avanzata personalmente dall'imputato, dato che l'interrogatorio impegna la disponibilità psicofisica del soggetto e lo espone a possibile conseguenze negative applicandosi, a mente dell'art. 421 c.p.p. (norma richiamata dall'art. 441 c.p.p.) all'interrogatorio le disposizioni degli artt. 64 e 65 c.p.p. quanto a formalità e contenuto. Tale regolamentazione porta a ritenere che non possono essere ammesse nel giudizio abbreviato le "spontanee dichiarazioni" che sono cosa diversa dall'interrogatorio, comportando questo requisiti di forma e di contenuto indicati nei richiamati articoli 64 e 65 c.p.p.- Correttamente quindi la corte di merito ha rigettato la richiesta di proiezione della videocassetta e non ha dato ingresso alle spontanee dichiarazioni dell'imputato.
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.(partecipazione minima alla condotta), la Corte di merito ha motivato in modo sufficiente e corretto, mettendo in risalto come la partecipazione del LO non potesse definirsi marginale, essendo stato visto non solo nell'atto di ricevere denaro ma anche in quello di distribuire le dosi di stupefacente, e quindi nella piena attività di spacciatore.
Al rigetto del ricorso del LO consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
Per quanto riguarda il ricorso del ST, valgono le medesime considerazioni svolte per il LO per quanto riguarda la richiesta di proiezione in aula della videocassetta ed il raccoglimento delle "spontanee dichiarazioni" dell'imputato.
Va invece accolto, perché fondato, il motivo relativo alla dedotta nullità del procedimento camerale d'appello, per la mancata traduzione all'udienza del ricorrente, il quale ne aveva fatta richiesta con dichiarazione resa prima dell'udienza stessa (due giorni prima) alla direzione della Casa circondariale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello di PO (Casa Circondariale di Poggioreale - PO). Trattasi di nullità riconducibile a quella di cui all'art. 178 primo comma lettera c) C.P.P., di carattere assoluto ed insanabile ex art. 179 primo comma C.P.P., che si estende a tutti gli atti del procedimento per il disposto dell'art. 185, primo comma, sino ad investire la decisione conclusiva, per quanto riguarda la posizione del ST.
Gli altri motivi rimangono assorbiti.
E pertanto la impugnata sentenza va annullata nei confronti di ST ED con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di PO.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di ST ED e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di PO.
Rigetta il ricorso di LO AR, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1998