Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 17702
CASS
Sentenza 3 marzo 2004

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La richiesta dell'indagato di rendere l'interrogatorio al pubblico ministero ai sensi dell'art. 375 cod.proc.pen., eventualmente presentata nel corso delle indagini preliminari, non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dal comma 3 dell'art. 415 bis cod.proc.pen., che obbliga l'organo dell'accusa ad assumere l'atto di indagine preliminare; pertanto non è nullo il decreto di citazione a giudizio emesso senza procedere all'interrogatorio dell'indagato che non ne abbia avanzato espressa richiesta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche se in precedenza lo stesso aveva reiteratamente espresso la volontà di essere sentito dal pubblico ministero.

Costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali dell'attività riservata in via esclusiva a soggetti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali possedute. Spesso l'attività professionale tipica è preceduta , accompagnata o seguita da atti necessari od utili, ma non tipici, pertanto spetta al giudice valutare se tali atti siano comunque espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta. Così l'attività di dialogo con i propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica ed anche a fornire consigli, svolta da un mero pranoterapeuta, prima della fase della "seduta" relativa alla pranoterapia, costituisce un'attività di diagnosi e di terapia che, nonostante la genericità delle indicazioni contenute nella legge professionale 18 febbraio 1989, n. 56, è certamente intimamente connessa alla professione di psicologo, costituendo espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e comunque può agevolmente essere ricompresa tra le attività della professione medica, soprattutto quando sia diretta alla guarigione di vere e proprie malattie (nel caso di specie: anoressia).

Commentari2

  • 1Esercizio abusivo della professione forenseAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2014

  • 2Abusivo esercizio di una professione, pluralità di atti, necessità, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 17702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17702
Data del deposito : 3 marzo 2004

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