Sentenza 10 marzo 2004
Massime • 2
La richiesta, avanzata in sede di appello, in base alla normativa transitoria contenuta nel D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, di applicazione delle pene previste per i reati divenuti di competenza del giudice di pace, non può essere respinta a cagione della mancata, espressa rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado, dovendosi detta rinuncia considerare implicita nella richiesta in questione, atteso il disposto di cui all'art. 60 del citato D.Lgs., il quale esclude l'applicabilità della sospensione condizionale alle pene irrogate dal giudice di pace.
Nel giudizio abbreviato, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell'art. 441, comma primo, cod. proc. pen., delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all'art. 421 stesso codice, sussiste il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualora egli ne faccia richiesta, nulla rilevando che questa non sia stata formulata all'atto della scelta del rito. È quindi illegittimo, e costituisce causa di nullità (da qualificarsi a regime cosiddetto "intermedio"), il mancato accoglimento di detta richiesta, motivato dal fatto che, nel domandare l'applicazione del giudizio abbreviato, l'imputato non lo aveva subordinato all'effettuazione dell'incombente in questione.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 19103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19103 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 440
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 38570/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LU nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 21-6-02;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 7-12-00 il Tribunale di Torino, a seguito di giudizio abbreviato dichiarava RO LU responsabile di percosse, minaccia, lesioni personali aggravate e ingiuria nei confronti del coniuge ZO MI Concetta: con la continuazione e le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore della parte civile.
La Corte di appello con decisione 21-6-02 rideterminava il trattamento sanzionatorio alla luce del D. Lvo 274/00. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1- Nullità della sentenza di primo grado per essersi esclusa la possibilità dell'imputato di essere sottoposto ad interrogatorio. La Corte osserva.
Il Tribunale ebbe a dichiarare inammissibile la richiesta dell'imputato di essere interrogato, riconoscendogli invece il diritto di rendere spontanee dichiarazioni, in quanto il medesimo non aveva subordinato a detto incombente la propria istanza di procedersi con rito abbreviato e tale impostazione è stata ritenuta corretta dalla Corte territoriale.
Rileva questa Corte che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, l'imputato, nell'ambito del giudizio abbreviato ha diritto a che si proceda al suo esame, anche se la relativa domanda non è stata da lui formulata al momento della scelta del rito in questione: invero deve ritenersi che l'accettazione del giudizio allo stato degli atti, se implica rinuncia al diritto di difendersi provando, non comporta invece compressione del diritto di autodifesa di cui l'interrogatorio costituisce principale espressione;
all'uopo va considerato che l'art. 441 c. 1^ c.p.p. non esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 421 c.p.p. e che l'interrogatorio è atto compatibile con qualsiasi procedimento, salvo quello a contraddicono eventuale e posticipato (Cass. 19-6-96 n. 0 6188 RV. 205094; Cass. 17- 7-98 n. 0 8447 RV. 212222) A quanto sopra consegue che, qualora venga rigettata un'istanza siffatta si verifica una nullità per violazione del diritto di difesa, nullità a regime intermedio che ai sensi dell'art. 182 c.p.p. se l'imputato assiste al compimento dell'atto, ossia alla pronuncia del provvedimento di rigetto, deve essere eccepita immediatamente dopo quest'ultima.
Nella fattispecie concreta l'eccezione non fu formulata tempestivamente, ma sollevata dalla difesa del RO solo in sede di conclusioni, dopo che l'imputato ebbe a rendere spontanee dichiarazioni - così dimostrando incondizionata acquiescenza al provvedimento di rigetto della richiesta di esame e di contestuale ammissione a rendere dette dichiarazioni - e dopo che la parte civile ebbe a depositare le proprie conclusioni. Pertanto deve concludersi nel senso che, a prescindere dalla motivazione adottata, la quale a fronte di questioni processuali non rileva, l'eccezione de qua, riproposta in appello, correttamente sia stata disattesa nel provvedimento impugnato.
2 - Vizio di motivazione in ordine alla domanda dell'imputato di essere ammesso ex art. 54 D.Lvo 274/00 al lavoro di pubblica utilità.
Il motivo è fondato.
L'istanza è stata rigettata dalla Corte di appello in base alla considerazione che essa era, stata avanzata senza previa rinuncia ai benefici già concessi.
Detta giustificazione è erronea posto che, non essendo prevista per i reati di i competenza del giudice di pace la possibilità di concedere la sospensione condizionale (art. 60 cit. D.lvo), la citata richiesta implicava di necessità la rinuncia a questo beneficio, il quale del resto avrebbe comunque dovuto essere revocato dal giudice di secondo grado nel rideterminare il trattamento sanzionatorio secondo le nuove disposizioni;
per il beneficio della non menzione non sussiste invece incompatibilità essendo esso previsto automaticamente, senza necessità di concessione. Tanto puntualizzato, deve riconoscersi che il diniego di applicare la pena invocata si palesa ingiustificato per cui s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino la quale dovrà procedere a nuovo esame sul punto senza incorrere nell'evidenziato errore e dando conto della soluzione adottata.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004