Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 19103
CASS
Sentenza 10 marzo 2004

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La richiesta, avanzata in sede di appello, in base alla normativa transitoria contenuta nel D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, di applicazione delle pene previste per i reati divenuti di competenza del giudice di pace, non può essere respinta a cagione della mancata, espressa rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado, dovendosi detta rinuncia considerare implicita nella richiesta in questione, atteso il disposto di cui all'art. 60 del citato D.Lgs., il quale esclude l'applicabilità della sospensione condizionale alle pene irrogate dal giudice di pace.

Nel giudizio abbreviato, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell'art. 441, comma primo, cod. proc. pen., delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all'art. 421 stesso codice, sussiste il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualora egli ne faccia richiesta, nulla rilevando che questa non sia stata formulata all'atto della scelta del rito. È quindi illegittimo, e costituisce causa di nullità (da qualificarsi a regime cosiddetto "intermedio"), il mancato accoglimento di detta richiesta, motivato dal fatto che, nel domandare l'applicazione del giudizio abbreviato, l'imputato non lo aveva subordinato all'effettuazione dell'incombente in questione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 19103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19103
Data del deposito : 10 marzo 2004

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