Sentenza 8 maggio 2017
Massime • 2
Il giudice di appello che riformi "in peius" la sentenza di primo grado, anche per effetto di una riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello ritenuto dal primo giudice, deve comunque procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, se la riforma si fonda su una diversa interpretazione delle prove dichiarative.
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2017, n. 24478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24478 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2017 |
Testo completo
24478-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 08/05/2017 Sentenza n. 1320 Reg. gen. n. 035983/2016 Composta da: Franco Fiandanese Presidente Consigliere relatore Adriano Iasillo Lucia Aielli Consigliere Giuseppe Coscioni Consigliere Consigliere Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, Sezione Penale, in data 18/03/2016 da: l'Avvocato Erasmo Fuschillo, quale difensore di TE RE (n. il 27/09/1956); l'Avvocato Nicola Naponiello, quale difensore di IN MA (n. il 06/06/1973) e IN LL (n. il 24/07/1945); gli Avvocati Rodolfo Viserta e Massimo Torre, quali difensori di LL HE (n. il 26/07/1941); l'Avvocato Rodolfo D'Ascoli, quale difensore di CA VI (n. il 09/12/1952). Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Udito l'Avvocato Valentina Restaino - quale sostituto processuale dell'Avvocato Silverio Sica, difensore della Parte Civile OM EL - che chiede confermarsi la sentenza di condanna e deposita nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta. Uditi, per l'imputato UT RE, gli Avvocati Alfredo Gaito e Giuseppe Siciliano quest'ultimo in sostituzione dell'Avvocato Erasmo Fuschillo- - che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA: Con sentenza del 27/02/2013, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò il non doversi procedere nei confronti di UT RE, ER MA, ER EL, LA IC e CC CE in ordine ai reati di violenza privata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, così riqualificati i fatti loro ascritti in imputazione perché estinti per intervenuta prescrizione. Avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno e il difensore della Parte Civile OM EL proposero gravame. La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 18/03/2016 - in riforma dell'impugnata - sentenza dichiarò UT RE, ER MA, ER EL, LA IC e CC CE responsabili del reato di tentata estorsione aggravata, anche dall'art. 7 L. 203/1991, e li condannò alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuno, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio - in favore della costituita Parte Civile. Ricorrono per Cassazione i difensori di tutti gli imputati. L'Avvocato Erasmo Fuschillo, quale difensore di UT RE, deduce: 1) Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata, anche dall'art. 7 L. 203/1991, anziché per i reati così come riqualificati dal Tribunale. In particolare evidenzia che la Corte di appello non ha fornito una motivazione rafforzata, sottolineando le ragioni per le quali i principi di diritto evocati nel ricorso sono applicabili anche al caso di cui ci occupiamo. Il difensore dell'imputato evidenzia i motivi per i quali sussistono vizi motivazionali anche se non si ritenesse obbligatoria la motivazione rafforzata;
2) Illogicità manifesta della motivazione travisante totalmente il fatto. Il difensore del UT rileva tutti i fatti - non contestati - avvenuti al tempo degli incontri e dei dialoghi registrati e il travisamento degli stessi fatti da parte della Corte di appello che non ha tenuto conto delle deposizioni dei testi (ad esempio Aprile). In particolare sottolinea che al tempo dei dialoghi registrati dalla Persona Offesa oggetto di cessione era l'intero pacchetto azionario detenuto dal UT e che da tutti gli elementi probatori raccolti emerge che non sussiste l'illecito profitto;
3) Nullità 2 della sentenza per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire la P.O. OM. La Corte, infatti, riforma in peius la sentenza di primo grado valutando in modo diverso dal Tribunale l'attendibilità del OM;
4) Nullità della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. In proposito la difesa del ricorrente evidenzia tutti gli elementi probatori dei quali la Corte di Appello non ha tenuto conto e che escludono la sussistenza di tale aggravante per il UT. Rileva, in particolare, che CC e LA vantavano, effettivamente, dei crediti nei suoi confronti;
evidenzia il travisamento - da parte della Corte di merito di quanto - affermato dal LL Sensales richiamando l'allegato al ricorso n. 8 dal quale si apprende che egli ha rinvenuto non armi, ma tubi di ferro e comunque nel terreno di proprietà di tale Mazzitelli. Il difensore del ricorrente sottolinea, tra l'altro, che al UT non è stato mai contestato di aver agito utilizzando il c.d. metodo mafioso (posto in essere, eventualmente, da altri coimputati e mai dal UT) e quindi vi sarebbe anche violazione dell'art. 521 c.p.p. avendo, invece, la Corte territoriale ritenuto sussistente l'utilizzo di tale metodo;
5) Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Infatti pur essendo stato evidenziato che il UT era incensurato e la risalenza del fatto, la Corte di appello nulla dice in proposito e motiva solo su un altro coimputato (ER) indicato quale incensurato;
6) Difetto di motivazione sulle statuizioni civili. Il difensore dell'imputato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'Avvocato Nicola Naponiello, quale difensore di ER MA e ER EL deduce: 1) Carenza motivazionale sulla ritenuta penale responsabilità dei ER, che in buona sostanza si fonda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa del reato. Dichiarazioni che, tra l'altro, non sono state valutate con l'estremo rigore richiesto, nè sottoposte ad una dettagliata verifica;
2) Inoltre, carenza motivazionale: sul perché la Corte di appello abbia ritenuta erronea la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale;
sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991; sul trattamento sanzionatorio. Il difensore degli imputati conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'Avvocato Rodolfo Viserta, quale difensore di LA IC deduce: 1) Nullità della sentenza per omessa valutazione della memoria difensiva ex art. 121 del c.p.p. depositata, dalla difesa del LA, nel corso della discussione;
memoria nella quale si evidenziava la "non credibilità della persona offesa" desumibile anche da un provvedimento di archiviazione per 3 fatti collegati a quelli dell'odierno processo;
2) Carenza di motivazione sulla credibilità della persona offesa. Sottolinea la necessità, in ogni caso, di una motivazione rafforzata e della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avendo la Corte di appello effettuato una reformatio in peius;
3) Violazione di legge circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. Il difensore dell'imputato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'Avvocato Massimo Torre, quale difensore di LA IC, deduce carenza motivazionale sia in relazione alla diversa qualificazione del reato sia in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. Sottolinea che la Corte di appello non ha tenuto conto di quanto evidenziato nella sentenza di primo grado. Il difensore dell'imputato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'Avvocato Rodolfo D'Ascoli, quale difensore di CC CE, deduce carenza motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come tentata estorsione aggravata e in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. In particolare evidenzia che la penale responsabilità dello CC si fonda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa del reato. Dichiarazioni che, tra l'altro, non sono state valutate con l'estremo rigore richiesto, nè sottoposte ad una dettagliata verifica. Inoltre, rileva che il ricorrente vantava un credito di 150 milioni di Lire nei confronti del UT per "lavori strutturali cementizi" effettuati dalla sua ditta in favore dello stesso UT. Quando il ricorrente ha, poi, saputo che il OM avrebbe riacquistato le quote della discoteca "Fuenti" dal UT che era in situazione - economica tale da non riuscirlo a pagare - si è inserito nella trattativa per avere dallo stesso OM i 150 milioni di lire;
in buona sostanza il UT aveva effettuato "una sorte di cessione di credito potenziale in favore dello CC". Quindi egli ha agito solo per riavere quanto dovutogli e pertanto al più avrebbe dovuto rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Evidenzia, infine, in ordine ai vizi motivazionali sulla ritenuta sussistente aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 che la Corte di appello a pagina 10 della motivazione afferma che CC e UT hanno agito "al fine di agevolare l'attività dell'associazione medesima" (quella alla quale secondo la Corte di merito appartenevano i due ER e il LA;
nds) e poche righe dopo la stessa Corte di appello afferma "Con riferimento alle posizioni del UT e dello CC ricorre quantomeno il cosiddetto metodo mafioso" (pagina 11 dell'impugnata sentenza) andando non solo oltre a quanto contestato nel capo di D 4 imputazione, ma evidenziando chiare contraddizioni, tra l'altro, senza fondamenti motivazionali e fattuali. Il difensore dell'imputato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. In data 01/03/2017 l'Avvocato Alfredo Gaito presenta motivi aggiunti nell'interesse di UT RE. Il difensore deduce, in particolare, l'apparenza della motivazione con la quale la Corte di merito ha giustificato la riqualificazione del fatto in estorsione aggravata anche dall'art. 7 L. 203/1991. Evidenzia, poi, le prove non prese in considerazione dalla Corte territoriale e il travisamento di alcune di esse;
prove che non lasciano dubbi sul fatto che l'unico reato ravvisabile è quello di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sottolinea, inoltre, che la Corte di appello segue l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la differenza tra il reato di estorsione e il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base della rilevanza della materialità del fatto, nel senso che qualora la minaccia si traduca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto si ha sempre estorsione. Ma altro orientamento giurisprudenziale sostiene, invece, che la differenza fra i due reati non si basa sulla materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. A tal proposito chiede che il contrasto giurisprudenziale di cui sopra sia rimesso alle Sezioni Unite per la definitiva soluzione della questione. Infine rileva la violazione dell'art. 521 del c.p.p. in quanto al UT è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per aver agevolato l'associazione mafiosa e, invece, la Corte di merito ha ritenuto senza - modificare il capo di imputazione che il UT ha agito utilizzando il metodo mafioso. Il difensore del UT insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. motivi della decisione 1. Si deve preliminarmente rilevare che il reato non è prescritto, come ha, invece, richiesto l'Avvocato Alfredo Gaito nel corso della sua discussione. Infatti si deve, certamente, applicare la vecchia normativa sulla prescrizione più favorevole per gli imputati;
invero, trattandosi di un reato di cui all'art. 51, comma 3 bis, del c.p.p. in base alla nuova legge sulla prescrizione (art. 157, comma 5, c.p.; art. 160, comma 3, c.p.; art. 161, comma 2, c.p.) il reato si prescriverebbe ben oltre i 35 anni e quindi il termine di prescrizione sarebbe 5 molto più lungo di quello determinato secondo le vecchie norme sulla prescrizione. Siamo in presenza di un tentativo di estorsione pluriaggravata, anche dall'art. 7 della L. 203/1991. Essendovi più aggravanti ad effetto speciale l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 deve essere di un solo terzo ex art. 63, comma 4, del cod. penale. Quindi la pena massima detentiva prevista dalla legge per il caso di specie è pari ad anni 17 e mesi 9 di reclusione. Pertanto il reato si prescrive - ex art. 157, comma 1 n. 2, e art. 160, comma 3, c.p. vecchio testo in anni 22 e mesi 6 di reclusione (anni 15 di prescrizione, più - anni 7 e mesi 6 per le interruzioni). La decorrenza del termine di prescrizione è il 15/03/1995 e cioè dalla data nella quale è cessata la permanenza o la continuazione (ex art. 158, comma 1, c.p. vecchio testo). Quindi anche se non vi fossero sospensioni della prescrizione il reato si prescriverebbe in data 15/09/2017. In realtà vi sono sospensione della prescrizione delle quali si deve tener conto e precisamente: dall'08/05/2015 al 06/11/2015; dal 06/11/2015 al 18/12/2015; dal 26/02/2016 al 18/03/2016; dal 21/03/2017 all'08/05/2017. Il totale delle sospensioni è pari a mesi 10 e giorni 19. Dunque il reato si prescriverà in data 04/08/2018. 2. Tanto premesso si rileva che i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. 2,1. Si deve in proposito osservare che il Tribunale di Nocera Inferiore, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, ha ritenuto di qualificare il fatto originariamente contestato come tentata estorsione - aggravata continuata - come violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Poiché come già evidenziato - la data di commissione del reato è stata fissata "fino al 15/03/1995" il Giudice di primo grado ha dichiarato prescritti i reati di cui sopra per intervenuta prescrizione (rilevando che non vi sono cause di sospensioni della prescrizione e che questa è, quindi, intervenuta in data 15/09/2002). La diversa qualificazione del fatto effettuata dal Tribunale si fonda sulla ritenuta credibilità delle dichiarazioni dell'imputato UT e, dunque, sulla non piena credibilità delle dichiarazioni della Persona Offesa OM EL (costituitasi Parte Civile). Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il Procuratore Generale presso la corte di Appello di Salerno e la Parte Civile che hanno sottolineato la piena credibilità della Persona Offesa e, invece, non credibili le dichiarazioni dell'imputato UT. La Corte di merito, sul punto, afferma a pagina 6 dell'impugnata sentenza che "il Giudice di primo grado ha evidenziato che le prove sono costituite, da un lato, dalla versione resa da OM EL, persona offesa del reato, secondo cui la richiesta di danaro a lui rivolta dagli imputati era del tutto priva di titolo, perché egli nulla doveva al UT;
dall'altro lato dalla versione resa dal UT, il quale, al contrario, ha riferito di avere saldato i debiti della società per una somma complessiva superiore ai 500 milioni. Sulla base della valutazione delle due contrapposte tesi, il Tribunale ha concluso che gli imputati avessero agito per riscuotere il proprio credito rappresentato dalla somma di danaro che il OM effettivamente - doveva al UT e che questi, a sua volta, doveva allo CC e che essi avessero posto in essere la condotta nella convinzione ragionevole della legittimità della loro istanza". Dunque la Corte di appello ha accolto l'impugnazione sulla base della diversa valutazione delle prove dichiarative ed ha, quindi, riqualificato il fatto come tentata estorsione aggravata, anche dall'art. 7 L.203/1991, ed ha, conseguentemente, irrogato le pene sopra specificate. 2,2. Orbene non vi è dubbio che la Corte territoriale, accogliendo l'impugnazione del P.M., ben poteva decidere di riqualificare il fatto quale reato anche più grave di quello ritenuto dal Giudice di primo grado. Infatti, l'imputazione originaria era quella di estorsione aggravata e quindi fin dall'inizio gli imputati hanno avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su tale accusa concreta ed effettiva, nel pieno rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (si veda sentenza 11 dicembre 2007 della Corte europea dei diritti dell'uomo, adita da Mauro Drassich). Tanto ciò è vero che il Tribunale ha riqualificato il fatto nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (si vedano, fra le tante, le motivazioni delle seguenti sentenze sul principio CEDU di cui sopra: Sez. 4, Sentenza n. 23186 del 13/04/2016 Ud. - dep. 01/06/2016 - Rv. 268995; Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013 Cc. dep. 12/09/2013 - Rv. 256653; Sez. 6, Sentenza n. 36323 del 25/05/2009 Ud. - dep. 18/09/2009 - Rv. 244974). A fronte dell'appello del P.M., ovviamente, gli imputati hanno potuto esplicare appieno le proprie difese, anche, innanzi al Giudice di secondo grado e, poi, avanti a questa Suprema Corte. Non vi è, poi, alcun dubbio che essendo stato proposto appello dal P.M. la sentenza di primo grado poteva essere riformata in peggio. Ma la Corte di merito aveva, però, l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata. Infatti, questa Suprema Corte ha più volte affermato che quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente 7 richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992 Ud. - dep. 04/06/1992 - Rv. 191229; Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. - dep. 20/09/2005 - Rv. 231679). Inoltre, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata ha il dovere di indicazione specifica delle ragioni giustificative della decisione, specie nel caso in cui valuti diversamente il materiale istruttorio rimasto inalterato non potendosi limitare alla citazione formale delle fonti di prova (Sez. 2, Sentenza n. 746 del 11/11/2005 Ud. dep. 11/01/2006 - Rv. 232986; Sez. 6, Sentenza n. 39911 - del 04/06/2014 Ud. - dep. 26/09/2014 - Rv. 261589; Sez. 4, Sentenza n. 4222 del 20/12/2016 Ud. - dep. 30/01/2017 - Rv. 268948). Inoltre, è illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 40159 del 03/11/2011 Ud. dep. 07/11/2011 Rv. 251066). In proposito appare opportuno riportare - tra le tante decisioni di questa Corte sul punto una parte della motivazione di una sentenza di questa Sezione (la n. 50643 del 2014) che affronta, anche, la seconda questione sollevata in alcuni ricorsi e della quale si tratterà successivamente. Si afferma nella predetta decisione: "Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di sottolineare che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni, (ex plurimis e da ultimo, Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Pg in proc. Ricotta, Rv. 258005). D'altra parte, si è pure sottolineato che, in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente 0 0 la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/VI), costituisce espressione di un generale principio di immediatezza, e trova pertanto applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado (in motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che l'obbligo di rinnovare la prova orale è ancora più stringente quando nel processo concluso con condanna in primo grado vi è stata la costituzione di parte civile;
Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014 - dep. 23/07/2014, Pg in proc. Pipino e altro, Rv. 260071). Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame, dunque, deve fondarsi non su una semplice divergenza di apprezzamento tra giudici "orizzontalmente" proiettati verso un - reciprocamente autonomo sindacato dello stesso materiale - di prova, ma sul ben diverso versante di un supposto "errore" di giudizio che l'organo della impugnazione reputi di "addebitare" al giudice di primo grado, alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema di giudizio che è stato devoluto. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, infatti, sostituirsi, sic et simpliciter, la altrettanto plausibile - ma diversa ricostruzione operata in sede di impugnazione (ove così fosse, - infatti, il giudizio di appello sarebbe null'altro che un mero doppione del giudizio di primo grado, per di più a "schema libero"), giacché, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, deve comunque essere posta in luce la censurabilità del primo giudizio;
e ciò, sulla base di uno sviluppo argomentativo che ne metta in luce le carenze o le aporie che giustificano un diverso approdo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello. La sentenza di appello, dunque, ove pervenga ad una riforma (specie se radicale, come nella specie) di quella di primo grado, deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, Sentenza n. 50643 del 18/11/2014 Ud. - dep. 03/12/2014 - Rv. 261327). 2,3. A fronte di tutto ciò, in realtà, la Corte di appello si è, invece, limitata ad affermare che la dichiarazione della P.O. "logica e coerente è pienamente *** attendibile ed è confermata da altre prove a sostegno". Le altre prove a sostegno sono: le conversazioni telefoniche registrate dalla stessa persona offesa;
l'attività di Polizia e le dichiarazioni degli altri testi escussi (si veda pagina 8 dell'impugnata sentenza). Ma in relazione a tali prove la Corte territoriale non specifica affatto quale sia la conversazione o affermazione di altro teste o attività a 9 di Polizia Giudiziaria che confermi la attendibilità della dichiarazione della persona offesa e smentisca quanto affermato dall'imputato UT. A proposito delle dichiarazioni della persona offesa si deve rilevare che quando la stessa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 1, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010 Ud. dep. 27/07/2010 - Rv. 248016). Principio questo - confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno ribadito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
in motivazione le Sezioni Unite hanno precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. - dep. 24/10/2012 - Rv. 253214). Orbene, questo è il controllo "normale" di attendibilità delle dichiarazioni della P.O. costituitasi parte civile;
ma in un caso come quello di cui ci occupiamo, nel quale il Giudice di primo grado ha rilevato gli elementi per i quali non ritiene del tutto attendibile la P.O., è evidente che la Corte di appello che voglia riformare la sentenza del Tribunale deve necessariamente effettuare la verifica di cui sopra in modo ancor più rigoroso, confrontandosi con tutti gli argomenti del giudice di primo grado. Cosa che nel caso di specie non è avvenuto. Lo stesso discorso vale per quanto dichiarato dall'imputato. La Corte di merito a pagina 8 dell'impugnata sentenza - esamina, infatti, genericamente - una sola circostanza relativa a tali dichiarazioni senza confrontarsi con tutti gli argomenti che hanno portato il Tribunale a ritenere attendibili le dichiarazioni del UT. 2,4. Infine si deve rilevare, per quanto riguarda la credibilità delle dichiarazioni della P.O., che la difesa del LA in sede di discussione avanti alla Corte di appello ha depositato una memoria ex art. 121 del c.p.p.; in tale memoria si evidenziava che si era proceduto all'archiviazione di alcuni fatti collegati a quelli di cui al presente processo, nonostante quanto sostenuto dal OM EL che aveva, anche, presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. La Corte di appello non ha fornito alcuna risposta su tale circostanza sebbene sia evidente la rilevanza di quanto sopra sulla verifica 10 dell'attendibilità del OM EL. Si deve, in proposito, sottolineare che questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, Sentenza n. 269 del 05/11/2013 Cc. - dep. 07/01/2014 - Rv. 258456; Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 23/11/2015 Ud. dep. 29/01/2016 - Rv. 267561). Analoghe censure sulla credibilità della Persona offesa sono state evidenziate da tutti gli altri ricorrenti, ma la Corte di merito come si è già evidenziato non ha proceduto - - alla necessaria rigorosa verifica di cui si è detto sopra.
3. E' necessario, ora, affrontare l'altra doglianza proposta da alcuni ricorrenti (UT e LA) e cioè la omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte della Corte di appello che ha, poi, riqualificato il fatto e dunque riformato, in peius, la sentenza di primo grado. A tal proposito i ricorrenti evocano la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte nella quale si afferma che la previsione contenuta nell'art. 6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 Ud. dep. 06/07/2016 Rv. 267487). Appare opportuno - ricordare in proposito che già all'indomani della sentenza della Corte E.D.U. del 05/07/2011 nel caso Dan
contro
VI, si è definitivamente chiarito che il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (si veda fra le tante Sez. 5, Sentenza n. 29827 del 13/03/2015 Ud. - dep. 10/07/2015 - Rv. 265139). I principi di cui sopra sono, poi, stati confermati dalla sentenza delle Sezioni Unite evocate dai ricorrenti nella quale si è ribadita la necessità della rinnovazione dibattimentale nei casi di 11 cui sopra. Orbene la questione che si pone, nel caso di specie, è se principio di cui sopra - cioè l'obbligatorietà della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - sia applicabile anche nei casi in cui non si abbia una riforma "radicale" della sentenza di primo grado (ad esempio assoluzione o condanna in primo grado e condanna o assoluzione in secondo grado). Dunque se tale principio sia applicabile nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha qualificato in modo diverso e meno grave fatto e per questo ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e, poi, la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto come tentata estorsione aggravata e ha irrogato agli imputati le pene sopra specificate. 3,1. La prima conferma della necessaria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in un caso come quello di cui ci si occupa discende dai principi già sopra richiamati, secondo i quali il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado. In particolare nella motivazione della sentenza di questo Collegio sopra riportata (la n. 50643 del 2014) si afferma che "... d'altra parte, si è pure sottolineato che, in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/VI), costituisce espressione di un generale principio di immediatezza, e trova pertanto applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado". E, poi, laddove si sostiene che "... la sentenza di appello, dunque, ove pervenga ad una riforma (specie se radicale, come nella specie) di quella di primo grado, deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice"; quindi tale principio vale per una qualsiasi riforma, visto che nella sentenza, tra parentesi, si evidenzia "specie se radicale". Nel nostro caso come si è, già, sottolineato si è in presenza di una riforma in peius, dato che la diversa qualificazione del fatto ha comportato una condanna di rilievo per imputati che si erano visti dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Riqualificazione del fatto diversa e, conseguente, reformatio in peius che si fondano su una diversa valutazione della prova testimoniale. 3,2. La conferma definitiva dell'applicabilità del principio di cui sopra anche in un caso come quello di cui ci si occupa, lo si deduce, infine, proprio dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 27620 del 28/04/2016 precedentemente citata. In primo luogo allorchè le Sezioni Unite richiamano la 12 giurisprudenza della Corte EDU secondo la quale "l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (più recentemente, MA c. Romania del 05/03/2013; Fluera5 c. Romania del 09/04/2013)" (si veda pagina 9 della sentenza delle S.U.). E', infatti, evidente che un tale importante diritto dell'imputato non può non applicarsi anche nel caso in cui la diversa valutazione di prove dichiarative porti ad una reformatio in peius non integrale. Invero, la ratio dell'art 6 CEDU è, chiaramente, quella di garantire l'imputato da qualsiasi effetto a lui pregiudizievole che possa discendere da una diversa valutazione di una prova dichiarativa senza una nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione. E sarebbe del tutto illogico e discriminatorio escludere il riconoscimento di tale diritto all'imputato che subirà una riforma in peius senza aver potuto far esaminare i testi le cui dichiarazioni siano state valutate in modo diverso dal giudice della riforma. 3,3. Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si sottolineano, poi, tutti i principi fondamentali del processo accusatorio, che sono alla base della decisione sull'obbligatorietà di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello allorchè il giudice di secondo grado interpreti in modo diverso le prove dichiarative e, quindi, riformi la sentenza di primo grado. Riforma che per quanto sopra può essere anche non radicale, purchè peggiorativa per l'imputato. In particolare si legge nella predetta motivazione delle Sezioni Unite che "a disciplina dell'odierno 603 c.p.p. non prende in considerazione l'ipotesi in cui il giudice di appello interpreti le risultanze di prove dichiarative in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado Va al riguardo considerato che nel **** nostro ordinamento processuale - che ha prescelto a statuto cognitivo fondante del processo penale il modello accusatorio, ispirato ai principi fondamentali della oralità della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti nella sua formazione il giudice di appello, che ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per sé, in base alla sua costituzione e all'ordinamento giudiziario, una "autorevolezza maggiore" di quello, può vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal primo giudice, solo a patto che nel giudizio di appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado. Deve infatti riconoscersi che, nel modello di A 13 giudizio ordinario, "contraddittorio", "oralità", "immediatezza" nella formazione della prova e "motivazione" del giudice di merito sono entità strettamente correlate. Dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa ..... Dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa. D'altro canto, l'ampia facoltà di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, ripristinata dalla Corte cost. con la sentenza n. 26 del 2007, che ha in parte qua espunto dall'art. 593 cod. proc. pen. le previsioni fortemente limitative introdotte dall'art. 1 legge n. 46 del 2006, implica di per sé quale contrappeso, proprio per la esigenza di coerenza con il modello accusatorio (e in attesa di una riforma generale del sistema delle impugnazioni, auspicata anche dalla Corte cost. nella sentenza sopra citata), che la difesa sia messa in grado di contrastare i rilievi critici dell'ufficio appellante sulla portata probatoria delle fonti dichiarative dimostrandone eventualmente la infondatezza proprio attraverso la viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dai primo giudice. In questo quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale, dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale. Ne discende che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "assolutamente necessaria" ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.". 3,4. Dunque sulla base di quanto sopra esposto si può affermare che allorchè giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado è necessaria una motivazione rafforzata;
e se tale riforma si fonda su una diversa interpretazione di prove dichiarative è necessaria la rinnovazione della istruzione dibattimentale affinchè tali prove le assuma direttamente il giudice che intende riformare la sentenza impugnata.
4. L'accoglimento dei motivi dei ricorsi che comporta la necessaria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - per l'escussione della Persona Offesa OM EL e per sentire l'imputato UT RE (e tutti gli altri testi e imputati che la Corte di appello riterrà necessari per la completa valutazione sulla attendibilità delle prove dichiarative) e la redazione di una motivazione - 14 rafforzata, ha quale conseguenza l'assorbimento, nei motivi di ricorso di cui sopra, di tutte le altre doglianze evidenziate nei vari ricorsi come, ad esempio: che non si è tenuto conto del grado di parentela che lega la persona offesa con l'imputato UT e che lega altri coimputati tra loro;
la carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio;
i travisamenti di alcune dichiarazioni quale quelle del LL Sensales. Tutti argomenti che dovranno essere affrontati dalla Corte di merito. Inoltre, la Corte di appello, dopo aver sentito tutte le persone di cui sopra e affrontato tutte le doglianze dei difensori degli imputati, dovrà valutare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 confrontandosi, ovviamente, con la motivazione del Tribunale - che aveva escluso la sussistenza di tale aggravante - ed anche con la contestazione di tale aggravante contenuta nel capo di imputazione. Infatti, nei ricorsi di UT e ET si evidenzia che a loro è stata contestata tale aggravante solo per aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa;
poi, però, la Corte di merito a pagina 11 della sentenza afferma che per UT e ET "ricorre quantomeno il cosiddetto metodo mafioso". Orbene, sul punto si deve rilevare che viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza (nella specie del giudice di appello che, in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 203 del 1991 (conv. in legge n. 203 del 1991), sub specie dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso (Sez. 6, Sentenza n. 45203 del 22/10/2013 Ud. dep. 08/11/2013 Rv. 256870). Nella motivazione della - - predetta sentenza si legge: "l'art. 7 cit. prevede una duplice possibilità di manifestazione della condotta, che può esprimersi "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen." o attivandosi per "agevolare le associazioni previste nello stesso articolo". La dizione letterale della disposizione, che prevede con la formula avversativa le due autonome ipotesi, e la sua costante interpretazione (Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 18/03/1994, dep. 14/04/1994, imp. Torcasio, Rv. 197430), impongono di ritenere che l'imputazione debba individuare con chiarezza secondo quali modalità l'accusa ritenga integrata l'aggravante (si veda sul punto Sez. 1, n. 11742 del 17/11/2011 - dep. 29/03/2012, Buono, Rv. 252275, a proposito di un caso ove si è svolta la contestazione di entrambi i profili, ritenuta legittima in quanto amplia e non riduce le prerogative difensive), con la conseguenza che non può, ove sia contestata una specifica modalità della realizzazione della condotta che giustifica l'aggravamento di pena, senza una modifica della contestazione, ritenersi configurata l'una o l'altra fattispecie ivi considerata, poiché la possibilità attribuita al giudice dall'art. 521 cod. proc. pen. di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme da quanto prospettato 15 nell'imputazione, si muove necessariamente nell'ambito dell'identità del fatto contestato, che nella specie risulta differente, non fosse altro in quanto l'agevolazione mafiosa presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un'associazione, esclusa invece nella ipotesi dell'utilizzo del metodo mafioso (v. Sez. 2, n. 3061 del 03/02/2000 - dep. 10/03/2000, Graziano ed altro, Rv. 215555)". Principio questo che, ovviamente, dovrà essere tenuto presente dalla Corte di merito nel decidere la questione di cui sopra. 4,1. Infine, la Corte di appello a pagina 8 della sentenza impugnata sembra chiudere ogni discorso sulla possibile valenza delle dichiarazioni dell'imputato UT, sottolineando che, in ogni caso, non si può ravvisare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni qualora la minaccia si traduca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione assume di in sè i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva (sembra che la Corte di merito tragga tale affermazione da: Sez. 2, Sentenza n. 51013 del 21/10/2016 Ud. - dep. 30/11/2016 - Rv. 268512; nella motivazione di tale sentenza alle pagine 3 e 4 si riportano, però, le stesse specificazioni sotto indicate e contenute nelle sentenze della Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 17/02/2016 Ud. - dep. 18/03/2016 - Rv. 267123 e Sez. 2, Sentenza n. 46288 del 28/06/2016 Ud. - dep. 03/11/2016 - Rv. 268361). Orbene si deve rilevare, sul punto, che la Corte di Appello in sede di rinvio dovrà indicare quali siano le espressioni dalle quali si ricava la modalità dell'intimidazione particolarmente incisiva e a quale titolo tale intimidazione sia imputabile a tutti i ricorrenti o da quali elementi probatori si può desumere che tutti gli imputati fossero consapevoli dell'uso di tale intimidazione;
ciò tenuto conto che la Corte di merito, a pagina 8, indica il solo LA quale autore delle espressioni dalle quali ricava la speciale modalità dell'intimidazione e a pagina 9 indica quali autori della "attività aggressiva idonea a coartare la volontà del OM" unicamente LA, ER MA e CC. Ovviamente la Corte territoriale dovrà confrontarsi, anche su tale circostanza, con la motivazione del Tribunale che non ha, invece, ravvisato l'intimidazione particolarmente incisiva di cui sopra. Inoltre il Giudice di secondo grado dovrà esaminare quanto sostenuto dallo CC in relazione al suo credito e cioè che in buona sostanza il UT avrebbe effettuato "una sorte di cessione di credito potenziale in favore dello CC"; e quindi egli avrebbe agito solo per riavere quanto dovutogli e pertanto al più avrebbe dovuto rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ovviamente la Corte di merito dovrà, anche, accertare quale sia stato l'atteggiamento del UT su tale questione (ad esempio se effettivamente il UT ha ceduto il suo credito allo CC oppure ha solo promesso di pagare Д 16 il suo debito allo CC una volta incassata la somma dovutagli dal OM EL;
consapevolezza del UT della condotta tenuta dallo CC e dagli altri coimputati). In proposito la Corte in sede di rinvio dovrà tenere conto che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione intimidatrice con la quale si costringe il debitore a pagare il proprio debito nelle mani di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e al quale sia stato ceduto il credito, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Sez. 5, Sentenza n. 52241 del 20/06/2014 Cc. dep. 16/12/2014 - Rv. 261381). - Inoltre, che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono tra loro in relazione non già alla sussistenza o meno di una legittima pretesa creditoria alla base della condotta, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta, configurandosi il reato di estorsione in tutti i casi nei quali l'azione delittuosa è posta in essere non direttamente dal titolare del diritto, ma da soggetti terzi, che perseguono propri fini - di qualsiasi natura che si sovrappongono a quelli del creditore, ovvero con modalità esecutive che esorbitano dalla esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sè il carattere di ingiustizia (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere il reato di estorsione nella pretesa avanzata per conto dell'avente diritto da esponenti di un gruppo camorristico;
Sez. 2, Sentenza n. 41433 del 27/04/2016 Ud. - dep. 04/10/2016 Rv. 268630). 4,2. Si deve, poi, rilevare che non si riscontra il contrasto giurisprudenziale all'interno di questa Sezione - denunciato dall'Avvocato Gaito - sulla differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione. Infatti, questa Sezione della Suprema Corte dopo aver evidenziato, in varie sentenze, in cosa consista la differenza tra i due reati ha, poi, specificato quali siano i casi nei quali non può assolutamente ravvisarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si legge nella motivazione di una delle ultime sentenze di questa Sezione (Sez. 2, Sentenza n. 46288 del 28/06/2016 Ud. dep. 03/11/2016 Rv. 268361): "il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone) è posto a tutela dell'interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione (il c.d. monopolio giurisdizionale) nella risoluzione delle controversie;
il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con - violenza alle cose che con violenza alle persone) rientra tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratterizzano perché la condotta tipica assume rilievo penale nell'ambito della norma incriminatrice che la prevede e punisce soltanto se posta in essere personalmente da un determinato soggetto attivo;
ne consegue che, se la condotta tipica di violenza o minaccia prevista dagli artt. 392 e 393 c.p. è posta in essere da un terzo estraneo al rapporto D 17 obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente vantata nei confronti della p.o., che agisca su mandato del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma soltanto altra fattispecie. (Nei casi in cui la condotta tipica è posta materialmente in essere da chi intende farsi ragione da sé medesimo», è, al contrario, configurabile il concorso - per agevolazione, od anche morale nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di terzi estranei alla pretesa civilistica vantata dall'agente nei confronti della p.o.); - il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone) e quello di estorsione si distinguono quanto al soggetto attivo, perché soltanto il primo è un reato proprio esclusivo o c.d. di mano propria, e quanto all'elemento psicologico, perché, nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto ingiusto, nella piena consapevolezza della sua ingiustizia;
- per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone) occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente. La pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato;
- ai fini della distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone) e quello di estorsione, l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p., poiché l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni può risultare - come l'estorsione - aggravato dall'uso di armi, ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione". Inoltre si è precisato che è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive;
b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui;
c) la condotta 18 minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 17/02/2016 Ud. - dep. 18/03/2016 - Rv. 267123; Conforme: Sez. 2, Sentenza n. 51013 del 21/10/2016 Ud. - dep. 30/11/2016 - Rv. 268512, si vedano le pagine 3 e 4 della motivazione, perché la massima è molto succinta;
Sez. 2, Sentenza n. 14188 del 25/01/2016 Ud. - dep. 22/03/2017 non massimata). Si deve, infine, rilevare che leggendo la motivazione di alcune sentenze, che vengono definite difformi rispetto a quelle sopra evocate, ci si rende conto che in realtà non vi è alcuna difformità. Emblematica in tal senso è la sentenza di questa Sezione n. 1901 del 20/12/2016 la cui massima esplicita che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come estorsione la condotta dell'imputato, consistita nell'aver costretto una persona anziana - dicendole, in luogo isolato: "Io non ci metto nulla ad ammazzare una persona" - a consegnargli una modesta somma di denaro come risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un urto tra i rispettivi autoveicoli, in realtà mai avvenuto;
Sez. 2, Sentenza n. 1901 del 20/12/2016 Ud. - dep. 16/01/2017 - Rv. 268770). Orbene già dalla lettura della massima si rileva che in realtà nel caso di specie non si sarebbe mai potuto ravvisare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché il soggetto attivo non vantava alcun credito nei confronti della P.O. perché non era mai avvenuto l'incidente stradale tra le due autovetture (quella dell'imputato e quella della P.O.). Ma dalla lettura della motivazione emerge chiaramente che il Collegio richiama la prima parte del principio, comune a tutte le sentenze di questa Sezione, sulla materialità del fatto comune ai due reati e non si sofferma, poi, sulla verifica delle altre specificazioni sopra evidenziate in quanto nel caso trattato non - - sussisteva proprio il credito.
5. Da quanto sopra esposto discende l'accoglimento dei ricorsi e, conseguentemente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che dovrà osservare tutti i principi di diritto sopra indicati. 5,1. La parte civile costituita, OM EL, non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito di questo giudizio di legittimità che si è 19 concluso con l'annullamento con rinvio (fra le tante si veda Sez. 5, Sentenza n. 25469 del 23/04/2014 Cc. - dep. 13/06/2014 - Rv. 262561).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 1'08/05/2017. Il Consigliere estensore Presidente Franco Fiandanesefraveco fandorry Adriano Iasillo Abrian S illo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 MAG, 2017 IL CANCELLIERE A M E R Claudia Pianelli F E T R O C 2 20 0