Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie in cui la Corte, essendo intervenuta, a fronte di una iniziale imputazione per furto consumato, una condanna per furto tentato, successivamente riqualificata in appello in furto consumato, ha escluso la violazione dell'art. 6 CEDU essendo sufficientemente prevedibile per l'imputata la riqualificazione del fatto in quello originariamente contestato con l'esercizio dell'azione penale).
Commentario • 1
- 1. Riqualificazione giuridica del fatto e aggravamento dei termini prescrizionali: Cass. 23410/2020Julia Sarno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., sez. II, 30 luglio 2020, n. 23410 Considerazioni preliminari. L'istituto della prescrizione, disciplinato dagli artt. 157 e ss c.p., ricollega effetti giuridici al decorso del tempo. <>: ciò è la diretta conseguenza del venire meno delle esigenze di prevenzione generale, le quali, come dimostra l'esperienza penalistica, a poco a poco si affievoliscono: a tale esperienza si adegua anche l'ordinamento, il quale stabilisce dei termini di prescrizione che variano in base alla gravità dei reati. In generale, la disciplina della prescrizione è stata radicalmente innovata con una riforma del 2005, la quale ha voluto soddisfare l'esigenza di assicurare una certezza maggiore nel calcolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2016, n. 23186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23186 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
23 1 86/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.43212016 Claudio D'Isa Pasquale Gianniti - Relatore - UP 13/04/2016 Ugo Bellini R.G.N. 33753/2015 Vincenzo Pezzella Marco Dell'Utri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER MA SA, nata il [...] avverso la sentenza n. 2012/2015 del 06/05/2015 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Camillo Celebrano del Foro di Lagonegro, in sostituzione : dell'avv. Giancarlo Tunno del Foro di Bologna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.ER MA SA è stata tratta a giudizio davanti al Tribunale di Bologna per rispondere del reato di furto aggravato, commesso in Bologna, il 13 settembre 2014, ad ore 00.55 circa, perché, in concorso con altri ed al fine di profitto, si era impossessata della borsa di colore nero in pelle marca keshia di ON De Stefano, contenente: 65 euro circa, 2 carte di credito, 2 bancomat ed un telefono cellulare marca Lg con sim card. Condotta consistita ed aggravata dall'aver agito con destrezza e con il fraudolento mezzo dell'aver profittato dalla disattenzione della vittima, che aveva momentaneamente lasciata la borsa incustodita su di un divanello, nella cui vicinanze stava ballando all'interno del locale Ristorante CA AG (artt. 625 nn. 2e 4), nonché dall'aver agito all'interno del citato esercizio mentre gli avventori erano impegnati nell'intrattenimento, così profittando di circostanze di tempo e di luogo tali da agevolarne l'azione (art. 61 n. 5 c.p.). Il tutto con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2.La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 6 maggio 2015, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2014 dal Tribunale di quella città ed appellata dall'imputata ER, ha qualificato il fatto come furto consumato, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando 4 motivi di doglianza.
3.1.Con il primo viene dedotta violazione dell'art. 597 comma 1 c.p.p. . Secondo la ricorrente, la Corte, riqualificando il fatto come furto consumato in assenza dell'impugnazione del P.M., avrebbe violato il principio devolutivo espresso dalla suddetta disposizione di legge.
3.2.Con il secondo viene dedotta violazione dell'art. 597 comma 3 c.p.p... Secondo la ricorrente, la Corte, riqualificando il fatto come furto consumato in assenza dell'impugnazione del P.M., non solo avrebbe effettuato una erronea lettura nel merito delle risultanze processuali, ma avrebbe violato anche il divieto M di "reformatio in peius, divieto che riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma in generale tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua 2 т determinazione.
3.3.Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio (e precisamente alla irrogazione di una pena inferiore ai minimi edittali previsti per delitto consumato). Precisamente, secondo la ricorrente, poiché il delitto tentato è caratterizzato dalla diminuente di 1/3 per la pena e poiché la riqualificazione del fatto è avvenuta in appello senza possibilità ulteriore impugnazione di merito, la Corte sarebbe incorsa in una manifesta contraddizione tra motivazione e dispositivo, tra fatto e sanzione penale, oltre che in una violazione del principio di legalità e del principio di uguaglianza.
3.4.Con il quarto motivo viene dedotta violazione dell'art. 61 comma 5 e dell'art. 625 comma 4 c.p. Sotto il primo profilo, il locale nel quale è avvenuto il fatto in contestazione, essendo caratterizzato da un locale di sicurezza maggiorato rispetto ad altri locali o luoghi pubblici, non potrebbe essere ritenuto un luogo che attenua la capacità di difesa del soggetto passivo. Quanto poi alla contestata destrezza, quest'ultima indicherebbe una particolare abilità di cui si avvalere l'autore del furto per sorprendere l'attenzione della persona offesa nella custodia della cosa, particolare abilità che invece nel caso di specie non ricorrerebbe affatto (come dimostrerebbe il fatto che l'imputata, non appena aveva messo le mani sulla borsetta, era stata vista dalla proprietaria che aveva allertato gli agenti di sicurezza, presenti all'interno del locale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
2.Non fondati sono i primi due motivi di ricorso, che qui si trattano congiuntamente, in quanto entrambi concernenti la pretesa violazione dell'art. 597 comma 1 c.p.p. -2.1. Nel noto "caso Drassich", la Corte europea dei diritti dell'uomo esaminando la specifica questione sorta con riferimento ad un processo penale nel quale la Cassazione, riqualificando i fatti contestati nella fattispecie di cui all'art. 319 ter c.p., aveva rigettato il ricorso dell'imputato condannato dai giudici di merito in relazione al diverso reato di cui all'art. 319 c.p., in applicazione - dell'art. 6, paragr. 3, CEDU, ha affermato che, in quel processo, era stato violato il diritto dell'imputato "ad essere informato in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa formulata nei suoi confronti", nonché il "diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa", atteso che "la riqualificazione in questione aveva avuto luogo al momento della 3 deliberazione della corte di cassazione" e che ne' "il pubblico ministero o uno dei magistrati che compongono il collegio dell'alta giurisdizione avevano evocato l'opportunità di riqualificare i fatti della causa in una fase anteriore del procedimento", sicché "il ricorrente non era stato avvertito della possibilità di + una riqualificazione dell'accusa formulata nei suoi confronti e, ancora meno, che egli aveva avuto l'occasione di discutere in contraddittorio la nuova accusa". Ha spiegato la Corte di Strasburgo che "le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 6" non riguardano solo la fase della formazione della prova, ma rivelano la necessità di porre una cura particolare nel notificare ""accusa" all'interessato. Poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'art. 6, p. 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti (PE e SI c. Francia (GC), n. 25444/94, p. 51, CEDU 1999-2). La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo. (...). Le disposizioni dell'art. 6, p. 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'art. 6, p. 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa (PE e SI c. Francia già cit., 52- 54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti.>> In tale ottica, la verifica degli effetti della riqualificazione giuridica dei fatti deve essere compiuta - hanno aggiunto i Giudici di Strasburgo - controllando se, in concreto, sia "sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti poteva essere riqualificata"; "la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti"; ed ancora quali siano state "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente", ad esempio se la nuova qualifica Fl comporti una modifica in "peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione, tanto da portare il giudice, come in quella fattispecie era accaduto, al rigetto della eccezione di "prescrizione del reato sollevata dal ricorrente sulla base della nuova qualificazione giuridica del fatti e tenuto conto del limite massimo della pena applicabile al reato di corruzione in atti giudiziari, più elevato rispetto a quello previsto per il reato di corruzione semplice". Tenute a mente le peculiarità della situazione processuale del "caso Drassich", caratterizzato dal fatto che la riqualificazione era stata effettuata con risultati pratici peggiorativi per il ricorrente e solo nel giudizio di legittimità, proprio in quello specifico processo la Corte non aveva potuto che disporre la rinnovazione del giudizio davanti a sè, in maniera tale da garantire il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, beneficiando di un congruo termine per apprestare la propria difesa (v. Sez. 6^, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244974).
2.2. E la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo più volte di affermare che il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che: sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e detta nuova definizione non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (Sez. 2, sent. n. 2884 del 16/10/2015, Peverello ed altro, Rv. 262286, in fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione dei fatti, inizialmente contestati come furto e resistenza, nell'unico fatto di rapina impropria;
sent. n. 38049 del 18/07/2014, De Vuono, Rv. 260585 in fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione del fatto inizialmente contestato come frode in assicurazione in quello di truffa).
2.3. Alla luce di tali principi deve escludersi che, nel caso di specie, si sia determinata la lamentata violazione, in quanto l'imputata è stato condannata in secondo grado per lo stesso reato, che le era stato originariamente contestato al momento dell'esercizio dell'azione penale: di talché è di tutta evidenza come fosse ampiamente prevedibile per la ER che la Corte di appello potesse "correggere" la qualificazione giuridica attribuita ai fatti accertati dal giudice di prime cure, "tornando" all'imputazione iniziale, con riferimento alla quale la 5 prevenuta aveva già avuto ampia possibilità di fare valere le proprie ragioni e di esercitare il diritto alla prova.
3.Non fondato è anche il quarto motivo di ricorso, concernente la pretesa violazione dell'art. 61 comma 5 e dell'art. 625 comma 4 c.p.
3.1. Occorre premettere che, secondo quanto riferito dai giudici di merito, dalle dichiarazioni rese dall'addetto alla sicurezza all'uscita del Ristorante CA AG, dalla persona offesa e dal di lei fidanzato è risultato che la ER, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in imputazione, aveva sottratto una borsetta, contenente i contestati effetti personali, e si era poi avviata per andarsene dalla discoteca;
solo all'uscita era stata interpellata e, rientrata nel locale, aveva riposto la refurtiva (peraltro in luogo diverso da dove era stata asportata). Sulla base di tali circostanze di fatto la Corte di appello ha ritenuto, da un lato, che l'imputata aveva portato a termine sottrazione ed impossessamento della borsa, della quale aveva avuto autonoma ed incontrollata disponibilità sia pure per breve lasso di tempo;
e dall'altro, che la sua decisione di riporre nuovamente la borsa non era stata frutto di resipiscenza, ma determinata dal controllo del personale della vigilanza e dalla necessità di non farsi cogliere con le tracce del reato appena commesso.
3.2. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ricorre l'aggravante (oggettiva) della minorata difesa quando l'agente approfitta di circostanze a lui favorevoli (di tempo, di luogo, di persona), da lui conosciute e che abbiano agevolato in concreto la commissione del reato;
mentre ricorre l'aggravante (parimenti oggettiva) della destrezza ogni qualvolta siano poste in essere mosse o manovre particolarmente scaltre ed ingannevoli, tali da eludere la più vigile attenzione dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente ed in constanza del fatto.
3.3. Di detti principi hanno fatto corretta applicazione entrambi i giudici di merito laddove hanno ravvisato, rispettivamente, la minorata difesa nella situazione di particolare affollamento ed intrattenimento e di scarsa illuminazione esistente nella discoteca, tale da attenuare per la persona offesa la possibilità di attenzione e di sorveglianza sulla propria borsetta;
e la destrezza nell'azione repentina, abile e fugace, di sottrazione e di rapido allontanamento nella folla.
4. Non fondato è infine il terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio.
4.1. Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su 6 detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382, Dell'Anna ed altri, n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua": Sez. 6, sent. N. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Inoltre, è ricorrente nella giurisprudenza di questa l'affermazione di principio per cui l'obbligo di motivazione è tanto più stringente quanto maggiore sia il divario tra la pena in concreto irrogata ed il minimo edittale e che "in tema di determinazione della misura della pena, giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Sez. 2, sent. n.12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754; Sez. 4, n. 56 del 16/11/1988, dep. 1989, Spina, Rv. 180075). -4.2. Orbene, nel caso di specie, il Giudice di primo grado dopo aver escluso l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e dopo aver concesso le attenuanti generiche (avuto riguardo alla modestia del fatto, al corretto comportamento procesusale dell'arrestata, nonché della necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettiva e concreta entità ed offensività del fatto) in misura equivalente alle residue contestate aggravante ed alla contestata recidiva - ravvisata la fattispecie tentata, ha determinato la pena base in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa (pena sulla quale ha poi applicato la diminuente per il rito, per giungere alla pena finale di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa). D'altra parte, la Corte territoriale, dopo aver considerato il fatto quale delitto consumato (per l'appunto in conformità della contestazione), ha a sua volta ritenuto la sussistenza delle contestate aggravanti della minorata difesa e della destrezza;
ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze ed ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado.
4.3. In definitiva, nel caso di specie, la determinazione della pena (peraltro, rientrante nella fascia prossima al minimo edittale) non può dirsi affatto frutto di mero arbitrio, avendo i giudici di merito fornito adeguata e logica motivazione.
5.Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. 7 T Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 13/04/2016 ConsiglietIl Consigliere estensore Pasquale Gianniti E N O I Z A S
P.Q.M.
la ricorrente al pagamento delle spese Ih Presidente Claudio D/Isa CORTE P R U S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 GIU. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa farell amelza 80