Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Nella fattispecie, il giudice procedente fu messo al corrente dell'impedimento dell'imputato solo al momento dell'udienza, e l'imputato medesimo non espresse, tramite il difensore, la volontà di comparire).
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2008, n. 21529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21529 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 24/04/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 536
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 49001/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di fiducia di:
SA AN, n. a Palermo il 9 agosto 1976;
contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo del 21 ottobre 2003;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del consigliere, Dott. Pietro Curzio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per cassazione il difensore di fiducia di TO AN chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21 ottobre 2003 che, accogliendo l'appello del pm, riformò la sentenza di primo grado, escludendo l'attenuante di cui al cpv dell'art. 648 c.p., e condannando l'imputato per il reato di ricettazione, con la contestata recidiva, alla pena di due anni e un mese di reclusione e 600,00 Euro di multa, confermando per il resto la sentenza del Tribunale. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo si denunzia una violazione procedurale (specificamente dell'art. 420 ter c.p.p.) e motivazionale, perché - si scrive nel ricorso - "all'udienza del 21 ottobre 2003 in cui si è svolto il giudizio di appello il difensore provvedeva ad evidenziare al giudice la sussistenza del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in quanto lo stesso si trovava in quel momento associato agli arresti domiciliari relativamente ad altro procedimento penale". Tuttavia la Corte ha respinto l'istanza di rinvio, con motivazione denunziata come destituita di ogni fondamento logico-giuridico. Con il secondo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), nella parte in cui, accogliendo l'appello del pm, ha escluso la attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, che prevede una pena minore per la ricettazione quando "il fatto è di particolare tenuità".
Con il terzo motivo si contesta la violazione della legge penale e la violazione dell'obbligo di motivazione, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene che egli non potè partecipare all'udienza perché sottoposto ad arresti domiciliari nell'ambito di altro procedimento penale;
che tale situazione non risultava dagli atti del presente procedimento e che tale situazione di sottoposizione agli arresti domiciliari fu portata a conoscenza della Corte dal difensore dell'imputato solo in udienza. L'art. 420 ter c.p.p., di cui si assume la violazione da parte della Corte, recita: "Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato a norma art. 419 c.p.p., comma 1". È evidente che il requisito base è costituito dalla "assoluta impossibilità di comparire". Tale situazione non sussiste in caso di arresti domiciliari per altra causa, perché l'imputato, ricevuta la citazione, può chiedere all'autorità giudiziaria per questo valido motivo l'autorizzazione a recarsi in udienza o ad esservi tradotto. Se formula tale richiesta e gli viene negata per un qualsiasi motivo, ciò costituisce sicuramente per lui "assoluta impossibilità a comparire", ma se non la formula non può dirsi che ricorra tale situazione di impossibilità assoluta.
Nel caso in esame, il difensore, nel presentare l'istanza di rinvio, non ha dimostrato, e neanche prospettato, che il suo assistito, ricevuta la citazione, avesse chiesto all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a recarsi in udienza, ne' ha prospettato che tale autorizzazione gli fosse stata negata. In presenza di tale stato di cose deve ritenersi che l'imputato non si trovasse nella "assoluta impossibilità di comparire". In senso convergente, Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2007, dep. 3 dicembre 2007, n. 44922, Gentile, ha affermato che l'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. In motivazione la sentenza spiega: "se è vero che, sulla scorta di quanto affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 26 settembre - 14 novembre 2006 n. 37483, Arena, non esiste alcun onere a carico dell'imputato di comunicare tempestivamente al giudice procedente la propria sopravvenuta sottoposizione a privazione della libertà per altra causa, è altrettanto vero che, quando si tratti di arresti domiciliari, l'imputato, qualora intenda comparire in udienza, ha comunque l'onere, secondo l'ormai affermato orientamento di questa Corte, di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo al riguardo configurabile, per converso, un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporre la traduzione, come invece deve dirsi nel caso di sopravvenuta detenzione ordinaria (in tal senso, fra le più recenti: Cass. Sez. 4^, 13 maggio - 29 luglio 2005 n. 28558, Bruschi, RV 232436; Cass. Sez. 5^, 15 novembre 2002 - 14 febbraio 2003 n. 7369, datinone, RV 224859); e, nella specie, non risulta e neppure si deduce, nel ricorso, che detta richiesta di autorizzazione fosse stata avanzata". A ciò deve aggiungersi, tornando al caso in esame, che, come ha sottolineato la Corte d'appello, la dichiarazione del difensore e la richiesta di rinvio, formulate solo in udienza, non furono accompagnate dalla manifestazione di una espressa volontà dell'imputato di presenziare all'udienza, elemento questo necessario secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione per fondare una richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p.. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte ha fornito una motivazione adeguata, spiegando perché il valore dell'auto rubata, pur trattandosi di una "cinquecento", non è minimo e considerando, come è necessario fare, le circostanze oggettive e soggettive del fatto: l'auto fu utilizzata poi per commettere un furto;
l'imputato ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio: furto e ricettazione. I rilievi critici del ricorrente, non evidenziano ne' violazioni di legge su questioni di diritto, ne' illogicità nella motivazione, ma solo una serie di considerazioni critiche nel merito inammissibili in sede di legittimità, prima ancora che infondate. Quanto al terzo motivo, con il quale si contesta la mancata motivazione del diniego di concessione delle generiche, lo stesso è infondato perché la sentenza motiva specificamente, ed in modo convincente, sul punto, offrendo un duplice argomento. Il ricorso va, pertanto, rigettato e l'imputato è tenuto, come per legge, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008