Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
In tema di revisione, il fatto dell'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso posto a fondamento della sentenza di condanna, o di applicazione della pena, nei confronti di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, "perché il fatto non sussiste", tutti gli altri imputati della stessa associazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione richiesto dalla legge implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2014, n. 43516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43516 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/05/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 593
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 31256/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FR N. IL 06/05/1938;
avverso la sentenza n. 891/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 14/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. Coppi Franco e Malcangi IO che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 30.6.1995, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari emetteva sentenza, divenuta irrevocabile il 20.3.96, di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di LA CE in ordine a una serie di reati ascrittigli. Con istanza presentata il 28.4.2012 a mezzo dei suoi difensori, il LA chiedeva la revisione della citata sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A della rubrica), assumendo che i fatti stabiliti a fondamento della stessa non potessero conciliarsi con quelli stabiliti nella sentenza di assoluzione dal medesimo reato associativo per insussistenza del fatto emessa nei confronti dei coimputati CC VI e altri (trenta) dal Tribunale di Bari in data 27.5.2003 e confermata dalla Corte di Appello con decisione del 17.12.2009, irrevocabile dal 22.2.2011: invero, la statuizione interessata dall'istanza era incompatibile con l'intervenuta assoluzione in un distinto procedimento di tutti i presunti associati fatta eccezione per il LA e AP IO, giudicato con rito abbreviato, atteso che l'associazione per delinquere doveva essere costituita da almeno tre membri.
2. Con sentenza resa in data 14.1.2013, la Corte di Appello di Lecce rigettava l'istanza. Rammentato che, con la L. 12 giugno 2003, n. 134 era stata estesa la possibilità di richiedere la revisione anche alle sentenze irrevocabili di "patteggiamento", la Corte territoriale richiamava due decisioni con le quali questa Corte (la n. 31374 del 2011 e la n. 8957 del 2007) aveva chiarito che nel caso di tale tipologia di sentenze i margini per la revisione dovevano considerarsi più ristretti in ragione della peculiarità della decisione.
Sebbene le menzionate decisioni riguardassero l'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., lett. e) (sopravvenienza o scoperta di nuove prove), riteneva la Corte leccese che la rappresentata peculiarità della revisione di una sentenza di "patteggiamento" rispetto alle altre sentenze di condanna irrevocabili dovesse valere per tutte le ipotesi di revisione, attenendo alla natura tipica di quella statuizione con rito speciale.
La Corte di merito radicava il proprio convincimento su un condiviso passaggio della sentenza n. 31374/2011 in cui questa Corte, evidenziato che sulla revisione della pronuncia ex art. 444 c.p.p. si riflettevano i limiti strutturali del rito speciale in questione, ne inferiva che anche le regole di giudizio legittimanti la revisione della sentenza di patteggiamento risultavano diversificate. In particolare, se in sede di patteggiamento il giudice era chiamato (oltre ad un controllo sui termini dell'accordo) esclusivamente a valutare la sussistenza di cause di non punibilità suscettibili di condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., pure la revisione della sentenza di patteggiamento doveva essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione.
Con la conseguenza che gli elementi in base ai quali si chiedeva la revisione dovevano essere tali da condurre al proscioglimento dell'imputato cui era stata applicata la pena concordata per la presenza di una delle cause elencate nell'art. 129.
In base a tale principio, secondo la Corte di Appello di Lecce, l'inconciliabilità dei fatti stabiliti con altra sentenza irrevocabile andava ricondotta alla possibilità di pervenire ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., per effetto dell'intervenuta estensibilità della revisione alle sentenze di patteggiamento, dovendosi in tal senso interpretare il preesistente dettato dell'art. 631 c.p.p. con riferimento a tale tipologia di decisioni.
Applicando l'esposto criterio al caso di specie, la Corte territoriale, rilevato che dalle pronunce assolutorie contrastanti con quella di patteggiamento concernente il LA non era dato evincere l'affermazione dell'insussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. nei termini previsti dall'art. 129 c.p.p. (in primo grado: "non è stata raggiunta la prova certa della sussistenza dell'organismo associativo"; in secondo grado: "permane l'impossibilità di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento dell'ipotesi accusatoria relativa alla costituzione del sodalizio criminale"), perveniva ad escludere la ricorrenza di quell'inconciliabilità tra i fatti di cui ai due giudicati richiesta dall'art. 630 c.p.p., lett. a) per addivenire alla revisione della sentenza del 30.6.1995. 3. Ha proposto ricorso per cassazione LA CE per il tramite dei suoi difensori (avv.ti IO Malcangi e Franco Coppi), deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 416 bis c.p., artt. 129, 530, 630 e 631 c.p.p., nonché vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di revisione. Sostengono i difensori del ricorrente che la sentenza impugnata vada innanzitutto censurata laddove, stralciando solo poche righe da motivazioni più articolate, ha tentato di "reinterpretare" le due decisioni di merito in ordine alla posizione degli altri asseriti partecipi all'associazione facente capo al LA, in modo da far apparire che l'assoluzione sia intervenuta con formula dubitativa e che, pertanto, non sarebbe possibile individuare nei confronti del ricorrente quell'evidenza di prova della sua innocenza richiesta dalla lettura combinata dell'art. 129 c.p.p., art. 444 c.p.p., comma 2, artt. 630 e 631 c.p.p..
Tale argomentazione è infondata, atteso che la sentenza del Tribunale di Bari in data 13.11.2003 ha assolto i trentuno imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste", richiamando nel dispositivo l'art. 530 c.p.p. e non, specificamente, il suo comma 2, come accade nei casi di insufficienza o contraddittorietà della prova.
Aggiunge la difesa ricorrente che dalla lettura della sentenza in questione, integralmente confermata in appello, risulta chiaro che i Giudici sono giunti alla loro decisione sulla scorta di puntuali rilievi sia in merito all'esistenza di numerosi elementi indicativi dell'impossibilità di ritenere il LA e molti dei suoi coimputati inseriti in un contesto mafioso, sia in merito alla mancanza di prova che alcuni degli imputati - sospettati di appartenenza ad altre consorterie mafiose - avessero costituito e organizzato, insieme al LA, la diversa associazione per delinquere di tipo mafioso contestata nell'imputazione. La nettezza delle posizioni assunte dalla due sentenze di merito era stata confermata dalla pronuncia con la quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura Generale territoriale contro la decisione di secondo grado.
La sentenza impugnata incorreva, poi, in ulteriori errori di diritto, tentando di estendere, con argomentazioni infondate e già contrastate dalla giurisprudenza di legittimità, la regola di giudizio imposta dalla combinata lettura degli artt. 129 e 631 c.p.p. per le prove nuove sopravvenute al diverso caso della richiesta di revisione fondata ai sensi dell'art. 630, lett. a) sulla inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile, caso in cui il Giudice della revisione è chiamato, evidentemente, a svolgere un altro tipo di valutazione, che prende le mosse da quanto affermato, con autorità di giudicato, da una sentenza successiva all'intervenuto patteggiamento.
A chiarire questo punto era, peraltro, già intervenuta la giurisprudenza di legittimità - del tutto trascurata nella sentenza impugnata - che, in più occasioni, aveva valutato casi analoghi a quello in esame (assoluzione per insussistenza del fatto di compartecipi ad associazione per delinquere, tale da far venire meno il numero minimo di soggetti richiesti per la configurabilità astratta del reato) come ipotesi tipiche di revisione della sentenza di patteggiamento pronunciata a carico di altro asserito compartecipe dell'associazione criminosa (Sez. 4 n. 1673/2010 - che richiama Sez. 1, n. 36121 del 9.6.2004, Fursov, Rv. 229531; Sez. 2, sent. n. 48613 del 15.10.09, Platania, Rv. 246043 - e Sez. 1 n. 2284 del 14.10.2010, ric. Ferorelli ed altri).
A giudizio dei difensori, detti precedenti in termini imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente osservato che, nella formulazione originaria del codice di rito, non era prevista la revisione per le sentenze di patteggiamento che, a seguito della modifica apportata all'art. 629 c.p.p. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 3, comma 1 possono invece oggi formare oggetto di questa forma di impugnazione straordinaria.
Ciò premesso, quanto al profilo di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a) che viene in considerazione nel caso di revisione in esame ("se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale"), va, anzitutto, ribadito il principio da questa Corte già affermato secondo cui il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto (la norma fa riferimento ai "fatti stabiliti" costituenti le premesse storiche delle decisioni) su cui esse si fondano (Sez. 6, Sentenza n. 12030 del 4/3/2014, Formicola, Rv. 259461; Sez. 6, Sentenza n. 20029 del 27/2/2014, Corrado, Rv. 259449; Sez. 5, Ordinanza n. 3914 del 17/11/2011, dep. 31/1/2012, Serafini e altri, Rv. 251718; Sez. 2, Sentenza n. 12809 del 11/3/2011, Vitale, Rv. 250061; Sez. 5, Sentenza n. 40819 del 22/9/2005, Gollin, Rv. 232803; Sez. 1, Sentenza n. 36121 del 9/6/2004, Fursov ed altro, Rv. 229531; Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 25/10/2001, dep. 28/2/2002, Pisano, Rv. 221098). La situazione di cui alla lettera a) dell'art. 630 è, dunque, caratterizzata dalla assoluta e insuperabile impossibilità della coesistenza dei fatti accertati dall'una e dall'altra sentenza. Nel respingere l'istanza del LA, la Corte di Appello di Lecce ha richiamato il filone giurisprudenziale di legittimità, condiviso da questo Collegio, che ha affermato il principio per il quale la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità (Sez. 4, Sentenza n. 26000 del 5/3/2013, Paoli, Rv. 255890; Sez. 6, Sentenza n. 31374 del 24/05/2011, C, Rv. 250684; Sez. 6, Sentenza n. 8957 del 4/12/2006, dep. 1/3/2007, Tambaro, Rv. 235490). Nelle menzionate decisioni, si è, invero, affermato che, in ragione delle particolari caratteristiche del rito disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p., l'area della revisione della sentenza di patteggiamento, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., lett. e), è più circoscritta rispetto a quella della revisione della sentenza emessa all'esito di un giudizio ordinario, dal momento che sul primo tipo di pronuncia si riflettono gli oggettivi limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio di revisione (in cui non vi è spazio per l'"acquisizione" di prove in senso tecnico, giacché la funzione del giudice, dopo che egli abbia escluso l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed abbia valutato positivamente il quadro di legalità dell'accordo, resta limitata al controllo di congruità della pena: Sez. 6, n. 31374/2011 cit.).
Ciò posto, la Corte di Appello di Lecce, con motivazione assai stringata, ha ritenuto, sostanzialmente, "inevitabile", pena lo "stravolgimento" della "natura" della sentenza di patteggiamento, estendere la portata del suenunciato principio anche all'ipotesi di inconciliabilità tra giudicati di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a). L'assunto, quanto meno nei termini assoluti in cui è stato affermato, non è condivisibile in diritto.
Osserva il Collegio, in sintonia con altre decisioni di questa Corte, che, a differenza del caso previsto dall'art. 630 c.p.p., lett. e) quello in esame non richiede una rivalutazione del compendio probatorio arricchito dalle nuove prove acquisite nel giudizio di revisione, ma esclusivamente una valutazione comparativa per verificare se i fatti accertati dalla sentenza di condanna siano conciliabili con quelli stabiliti nell'altra sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 4, Sentenza n. 2635 del 21/12/2010, dep. 26/1/2011, Bianchi, Rv. 249621; Sez. 1, 9 giugno 2004 n. 36121, Fursov, rv. 229531).
Deve trattarsi, come già detto, di inconciliabilità oggettiva - e non conseguente ad una diversa valutazione del quadro probatorio - e risolutiva, nel senso che i fatti oggettivamente incompatibili devono essere astrattamente idonei a condurre ad una diversa decisione. Non si ignorano due recenti pronunce, solo apparentemente discordi, di questa Corte regolatrice che, facendo leva sulla diversità del criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sè tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti, hanno escluso l'applicabilità della revisione della sentenza di applicazione della pena, ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), sul presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante (Sez. 3, Sentenza n. 13032 del 18/12/2013, dep. 20/3/2014, Tosi, Rv. 258687; Sez. 3, Sentenza n. 23050 del 23/4/2013, Mattioli, Rv. 256169).
Gli arresti menzionati, peraltro, da un lato si saldano a precedenti conformi, in cui si è ritenuto - e correttamente, in linea di principio - che non si verifica contrasto di giudicati per il solo fatto del proscioglimento in diverso processo di concorrenti nel reato (Sez. 5, Sentenza n. 4225 del 9/12/2008, dep. 9/1/2009, Mazzanti, Rv. 242950; Sez. 5, Sentenza n. 40819 del 22/9/2005, Gollin, Rv. 232803; Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 25/10/2001, dep. 28/2/2002, Pisano, Rv. 221098); dall'altro, e, soprattutto, palesano decisioni la cui lettura integrale consente di evincere come i Giudici di merito, a ben vedere, non abbiano deciso di escludere la revisione della sentenza di patteggiamento pur avendo ravvisato una "inconciliabilità dei fatti" accertati nel giudizio ordinario, ma, semplicemente, perché hanno sempre rilevato, nell'ambito dei giudizi ordinari, una diversa valutazione dei fatti stessi o delle relative modalità di commissione che aveva condotto, fisiologicamente, a diversi esiti dei diversi tipi di giudizio.
Tutt'affatto diverso, invece, è il caso sottoposto all'odierno vaglio del Collegio, in cui non si tratta, semplicemente, di affrontare un contrasto valutativo tra le posizioni di coimputati di un medesimo reato (l'uno patteggiante e gli altri assolti con rito ordinario), ma di registrare, quale effetto della sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati, il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di patteggiamento cui si chiede la revisione.
Va, a questo punto, evidenziato, proprio con riferimento al caso in rilievo, come la giurisprudenza di legittimità abbia già ritenuto l'inconciliabilità della sentenza di condanna di un imputato per associazione a delinquere nel caso di assoluzione, in altro processo, di tutti i presunti compartecipi (Sez. 6, Sentenza n. 695 del 3/12/2013, dep. 10/1/2014, Gullo e altri, Rv. 257849; Sez. 2, Sentenza n. 48613 del 15/10/2009, Platania, rv. 246043) e ciò anche nell'ipotesi, coincidente con la posizione del LA, di sentenza di patteggiamento (Sez. 1, Sentenza n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli e altro, Rv. 248464).
A tale riguardo, è fin troppo ovvio ricordare che il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale il ricorrente ha patteggiato la pena, può configurarsi solo nel caso in cui "tre o più persone" si associno tra loro per le finalità indicate dalla suddetta norma. Pertanto, non vi è dubbio che, nel caso come quello di specie, in cui siano stati assolti, in distinto procedimento, tutti gli altri trentuno "associati", il contrasto non possa dirsi "valutativo", poiché esso attiene al fatto cosi come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere un'associazione per delinquere composta da un solo associato.
Solo l'esistenza, oltre al ricorrente e ai prosciolti con la formula "il fatto non sussiste", di altri partecipi all'associazione per delinquere avrebbe potuto, infatti, consentire di superare il dato costituito dall'essere venuto meno il numero minimo di associati. Deve, pertanto, stabilirsi il principio secondo il quale il fatto dell'esistenza dell'associazione per delinquere posto a fondamento della sentenza di condanna o di applicazione della pena (equiparabile alla prima) di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, "perché il fatto non sussiste", tutti gli altri imputati della stessa associazione. Tale principio, tra l'altro, costituisce espressione del più ampio e condiviso principio in forza del quale il fatto-reato fondante la sentenza di condanna o di applicazione della pena di un imputato non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, "perché il fatto non sussiste", il coimputato o i coimputati del fatto-reato medesimo (si veda, in tema, Sez. 5, Sentenza n. 7205 del 18/1/2006, P.G. in proc. Iosano, Rv. 233635 che ha affermato: "In tema di revisione, è legittima la decisione con cui il giudice di appello ravvisi la sussistenza dell'inconciliabilità tra giudicati nella sentenza di applicazione della pena per il reato di false comunicazione sociali, sub specie di concorso per omissione del controllo di competenza, in qualità di presidente del collegio sindacale di una ditta fallita, e la sentenza irrevocabile di assoluzione di altri soggetti, componenti dello stesso collegio sindacale, per essere stata accertata l'insussistenza del fatto oggettivo della falsità".).
Dei principi suenunciati la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione.
Pertanto, ne va disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, che si atterrà a quanto in questa sede statuito.
L'individuazione del giudice del rinvio viene effettuata ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto, in tema di revisione, la previsione speciale di cui all'art. 634 c.p.p., comma 2 - per la quale in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza ed essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità o, come nella specie, il rigetto vengano dichiarati con sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 10167 del 24/11/2009, dep. 12/3/2010, Zitouni Noureddine, Rv. 246884; Sez. 3, Sentenza n. 11040 del 22/1/2003, Piro, Rv. 227199).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014