Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2006, n. 7205
CASS
Sentenza 18 gennaio 2006

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In tema di revisione, è legittima la decisione con cui il giudice di appello ravvisi la sussistenza dell'inconciliabilità tra giudicati nella sentenza di applicazione della pena (inclusa, ex art. 2 L. n. 134 del 2003, nell'ambito di operatività dell'art. 629, quale provvedimento suscettibile di revisione) per il reato di false comunicazione sociali, sub specie di concorso per omissione del controllo di competenza, in qualità di presidente del collegio sindacale di una ditta fallita, e la sentenza irrevocabile di assoluzione di altri soggetti, componenti dello stesso collegio sindacale, per essere stata accertata l'insussistenza del fatto oggettivo della falsità. (Fattispecie in cui la pronuncia di revisione indica quali fatti inconciliabili l'insanabile conflitto tra la relazione di segno accusatorio del curatore fallimentare e le risultanze oggettive o documentali di segno totalmente opposto acquisite nel giudizio definito nei confronti dei sindaci, così da rendere adeguatamente conto di una inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non già in termini di contradditorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni ma in riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si sono fondate le due decisioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2006, n. 7205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7205
    Data del deposito : 18 gennaio 2006

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