Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di revisione, è legittima la decisione con cui il giudice di appello ravvisi la sussistenza dell'inconciliabilità tra giudicati nella sentenza di applicazione della pena (inclusa, ex art. 2 L. n. 134 del 2003, nell'ambito di operatività dell'art. 629, quale provvedimento suscettibile di revisione) per il reato di false comunicazione sociali, sub specie di concorso per omissione del controllo di competenza, in qualità di presidente del collegio sindacale di una ditta fallita, e la sentenza irrevocabile di assoluzione di altri soggetti, componenti dello stesso collegio sindacale, per essere stata accertata l'insussistenza del fatto oggettivo della falsità. (Fattispecie in cui la pronuncia di revisione indica quali fatti inconciliabili l'insanabile conflitto tra la relazione di segno accusatorio del curatore fallimentare e le risultanze oggettive o documentali di segno totalmente opposto acquisite nel giudizio definito nei confronti dei sindaci, così da rendere adeguatamente conto di una inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non già in termini di contradditorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni ma in riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si sono fondate le due decisioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2006, n. 7205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7205 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/01/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 35
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 005021/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
IO ER, N. IL 09/06/1936;
avverso SENTENZA del 06/12/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 06/12/2004, la Corte di Appello di Brescia, in accoglimento della richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p. proposta nello interesse di NO ER, ha revocato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Milano 21/01/2002, divenuta definitiva, applicativa della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - ritenuto nel fatto di falsa esposizione nel bilancio di una posta quale finanziamento dei soci - addebitatogli sub specie di concorso per omissione del controllo di competenza nella qualità di presidente del collegio sindacale della fallita ditta Fontanile S.r.l..
Il fatto giustificativo della revoca della pronuncia di condanna e della conseguente assoluzione dello NO con formula "perché il fatto non sussiste", è stato colto nella sentenza 29/01/2002 del Tribunale di Milano, irrevocabile, che ha assolto NT DO UC e AJ NA, componenti dello stesso collegio sindacale della Fontanile S.r.l., per avere accertato l'insussistenza del fatto oggettivo della falsità.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo: 1) violazione dell'art. 630 cod. proc. pen., lett. a), sul rilievo che, nella motivazione della sentenza impugnata non risulterebbero illustrati i fatti stabiliti a fondamento della sentenza "di condanna" dello NO inconciliabili con quelli stabiliti nella sentenza assolutoria di NT e AJ, limitandosi ad una acritica adesione alle valutazioni contenute in questa seconda e "tutt'altro che immuni da vizi logici"; 2) violazione dell'art. 637 c.p.p., comma 3, sul rilievo che il giudice avrebbe unicamente operato una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, con specifico riferimento alla credibilità della relazione del curatore fallimentare.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il ricorso è infondato. L'art. 630 c.p.p., lett. a) prevede quale caso di revisione l'ipotesi di fatti stabiliti a fondamento della sentenze o dei decreti penali di condanna (fra le prime incluse, in forza della L. 16 dicembre 2003 n. 134, art. 2, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2) che non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o del giudice speciale.
Nella fattispecie, l'impugnata sentenza ha dato atto della sentenza pienamente assolutoria ed irrevocabile di distinti soggetti, imputati del medesimo fatto addebitato a quello nei cui confronti era stata applicata la pena con sentenza parimenti irrevocabile, motivata per insussistenza della falsità della iscrizione, nel bilancio della fallita Fontanile S.r.l., della posta di quattrocento milioni di lire a titolo di finanziamento dei soci.
In sentenza risulta evidenziato come l'assunto accusatorio di falsità della iscrizione a carico dei sindaci NT e AJ risultava, nella sentenza assolutoria, originato dall'erronea relazione, sul punto, del curatore fallimentare, non avendo questi considerato che la somma certamente proveniva da soci o da terzi, sul dato accertato che la società non aveva disponibilità liquide sicché non avrebbe mai potuto emettere gli assegni riferiti a detto importo, ne' risultava dal libro giornale un'uscita di banca per tale somma nell'epoca sospetta;
di tal che non poteva configurarsi la violazione dell'art. 2621 c.c. di per ciò stesso che non era risultata falsa l'iscrizione della posta, dovendone quindi conseguire il proscioglimento dello NO, stante l'assoluta identicità del fatto addebitatogli con la sentenza di patteggiamento. Tale la motivazione, è infondato il primo motivo di gravame, atteso che la Corte territoriale ha, sia pure sinteticamente, indicato i fatti "inconciliabili" laddove ha evidenziato l'insanabile conflitto fra la relazione di segno accusatorio del curatore fallimentare e le risultanze oggettive o documentali di segno totalmente opposto acquisite nel giudizio definiti nei confronti dei sindaci NT e AJ, sì da rendere adeguatamente conto di una inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non già inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni ma sì, invece, con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si sono fondate le due sentenze e, pertanto, essenziali per la decisione;
ne' il motivo può trovare adesione nella parte, prevalentemente trattata, in cui viene aggredita, attraverso censure di merito (articolata in una serie di deduzioni ovvero nella puntualizzazione di fatti in questa sede incontrollabile), la stessa motivazione della sentenza assolutoria. Infondato, del pari, è il secondo motivo di ricorso.
Vero è, infatti, che il giudice richiesto della revisione, ove ravvisi ipotesi di contrasto fra i giudicati, è tenuto a motivare le ragioni per le quali il contrasto debba risolversi nel senso della revoca della sentenza di condanna, con il limite posto dal divieto di cui all'art. 637 c.p.p., comma 3. E, tuttavia, nella specie, risulta sufficientemente indicata la ragione di prescelta della soluzione assolutoria nella enunciazione degli elementi attestativi della irriferibilità alla società delle somme indicate nel bilancio;
ne' può dirsi violato il disposto dell'art. 637 c.p.p., comma 3, - peraltro applicabile limitatamente al terzo caso previsto dall'art. 630 c.p.p. (prove sopravvenute o nuove) - atteso che la Corte
territoriale, rendendo il proprio conclusivo giudizio attraverso il già richiamato passaggio argomentativo, non ha operato alcuna rivalutazione (tanto meno esprimendo apprezzamento di inattendibilità della relazione del curatore) del quadro probatorio già valutato nel precedente giudizio, definito con sentenza applicativa della pena e, peraltro, operato nei limiti della sommaria delibazione richiesta, ex art. 129 c.p.p. e art. 444 c.p.p., comma 2, dalla specialità del rito.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 gennaio 2006 Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006