Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2009, n. 10167
CASS
Sentenza 24 novembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di revisione, perché fondata su prove preesistenti che erano nella disponibilità della parte, ritenendo che l'adesione all'accordo per l'applicazione della pena implichi la rinuncia a sottoporle alla cognizione del giudice, in quanto, e da un lato, le prove nuove rilevanti, ex art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., sono, non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente; dall'altro, l'istituto della revisione è applicabile anche alla sentenza di applicazione della pena, in virtù della nuova formulazione dell'art. 629 cod. proc. pen., introdotta con l'art. 3, comma primo, della legge n. 134 del 2003 e, sia pure nell'ambito della peculiarità delle valutazioni e dei limiti che ne caratterizzano la motivazione, il giudice, quantomeno ai fini di accertare o escludere l'esistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., deve tener conto di tutti gli elementi emergenti dagli atti.

In tema di revisione, la previsione di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c) ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato.

Commentario1

  • 1L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenza
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2009, n. 10167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10167
Data del deposito : 24 novembre 2009

Testo completo