Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL P0 2 3 85 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16565/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 5676 Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep. 639 Dott. TO LIMONGELLI Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMA CORAZIONE UFFICIO E sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE IO IO C SNC, in persona del suo legale per diritti 1.55 19 FEB 2002... rappresentante pro tempore Sig. TO FA, - L CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 27 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI GIOIA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO PASCALE, giusta delega in atti;
1,55 L.3000 CANCELLERIA ricorrente -
contro
S.A.P.A. ASSICURAZIONI SPA, IO NI;
_ DG709791 - intimati 2001 avverso la sentenza n. 920/98 del Tribunale di POTENZA, 2084 Sezione Civile, emessa il 15/07/98 e depositata il 10/09/98 (R.G. 728/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 2.3.1988, NI FA, premesso che il 4.5.1987, in Vietri di Potenza, la sua autovettura era stata danneggiata, nell'area antistante la cava coltivata dalla S.n.c. FA TO & C., da una pala meccanica di proprietà della detta società ed assicurata per la responsabilità civile dalla S.p.a. S.A.P.A. Assicurazioni, conveniva davanti al Pretore di Potenza le suindicate società per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni. Si costituiva soltanto la S.p.a. S.A.P.A., che con- testava la sussistenza della propria obbligazione, poi- ché l'incidente non si era verificato in area equipara- ta a strada di uso pubblico. Il pretore accoglieva la domanda proposta nei con- fronti della S.n.c. FA TO, che condannava al pagamento della somma di L. 3.950.000; rigettava la do- manda proposta nei confronti della S.p.a. S.A.P.A. 2 Avverso la sentenza proponeva appello la S.n.c. Fa- bio TO, sostenendo che il danno doveva essere ri- sarcito dalla S.p.a. S.A.P.A., in quanto l'incidente si era verificato in area accessibile al pubblico. Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 10.9.1998, rigettava l'appello. Considerava che, come già ritenuto dal primo giudice, l'area della cava non poteva ritenersi equiparata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969, a strada di uso pubblico. Avverso la sentenza la S.n.c. FA TO ha pro- posto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato con memoria. Non hanno svolto difese gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 e difetto di motivazione, deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto l'area della cava coltivata dalla S.n.c. FA TO, nell'ambito della quale si è verificato l'incidente tra la pala meccanica di proprietà della predetta società ed assicurata presso la S.p.a. S.A.P.A., non equiparabile a strada di uso pubblico, con conseguente esclusione dell'operatività della CO- pertura assicurativa. Sostiene che, secondo la giurisprudenza della S.C., 3 per il disposto dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 e dell'art. 2 del d. P.R. n. 973 del 1970, ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dal- la circolazione di veicoli a motore, sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione del pubbli- CO, intendendosi per tali quelle in cui la circolazione è consentita ad una cerchia indeterminata di persone, diverse dai titolari dei diritti sulle aree medesime, sia pure sotto specifiche condizioni о per particolari finalità (sent. n. 1062/96; n. 8846/95). Afferma che, nella specie, l'area della cava era aperta all'accesso del pubblico degli acquirenti del materiale estratto.
2. Il motivo non è fondato. Il tribunale non ha ignorato l'orientamento giuri- sprudenziale invocato dal ricorrente, ma, dopo averlo espressamente richiamato, ha negato l'operatività della garanzia assicurativa sul rilievo che l'area della cava non era equiparabile ad una strada di uso pubblico nei sensi suindicati, poiché, trattandosi di una cava de- stinata all'estrazione di materiali lapidei, l'area CO- stituiva uno spazio riservato alla frequentazione del personale addetto alle operazioni di coltivazione, re- 4 stando escluso l'indiscriminato accesso del pubblico al suo interno, per ragioni strettamente connesse alla prevenzione dei rischi potenzialmente ingenerabili dal- la pericolosità dell'attività estrattiva. Il tribunale ha quindi compiuto un accertamento in concreto circa la limitata accessibilità all'area del- la cava al solo personale, con esclusione di altri sog- getti, e tale accertamento costituisce oggetto di ap- prezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di questa S.C. essendo sorretto da congrua motivazione.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli 20,66 intimati non hanno svolto difese. 149,77
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 4.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Арбана Fiduces Doggi, fi 1972. 09 Depositata in Cancelleria . p A M E R li P SU 9 1 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoli 5