Sentenza 9 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2002, n. 9919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9919 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
E N O I LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE0 99 19 /0 2 Z A R . T Y REPUBBLICA ITALIANA 2 S I A . G R N E U 1 R IN NOME DEL POL LO ALI L 0 E 0 A 1 D D - I 5 - E S Oggetto 3 T N N E E E S SANZIONI G SEZIONE PRIMA CIVILE S I AMMINISTRATIVE G E A E * L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14325/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron.27024 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Ud. 08/04/2002 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AS EN, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
intimato avversO la sentenza n. 108/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 16/02/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 763 udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il giorno 11 febbraio 1999 l'avvocato Massimo VE propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Verona il 9 ottobre 1998 con la quale le era stata intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per vio- lazione dell'art. 7 cod.stradale, di lire 117.500, oltre a lire 10.900 per spese procedimentali. A sostegno dell'opposizione il ricorrente dedusse fra l'altro che تلا l'ordinanza opposta era stata emessa oltre il termine prescritto dall'art.204 c.stradale. Il Prefetto si costituì e depositò provvedimento di revoca dell'ordinanza opposta. Con sentenza depositata il 16 febbraio 2000 il Tri- bunale di Verona dichiarò cessata la materia del con- tendere per avvenuta revoca del provvedimento impugnato e dispose la compensazione delle spese di lite, osser- vando che, venuta meno la ragion d'essere del giudizio opposizione, occorreva, tuttavia, determinare ladi soccombenza virtuale per la statuizione sulle spese. Sul punto rilevò, quindi, che sussistevano giusti ed 2 apprezzabili motivi per giustificare la compensazione in quanto, per un verso, la interessata avrebbe potuto chiedere al Prefetto l'archiviazione degli atti, senza attendere di conoscere l'ordinanza-ingiunzione per im- pugnarla ed eccepire che essa non era stata emessa en- tro il termine prescritto;
per altro verso, il Prefet- to, revocando il provvedimento opposto а seguito dell'eccezione di intempestività sollevata, aveva tenu- to un comportamento processuale corretto. Avverso questa sentenza il VE ha proposto ri- corso per cassazione con due motivi, illustrato con me- moria. Motivi della decisione Col primo motivo si denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c., in quanto sarebbe stata accolta una domanda, quella relativa alla compensazione delle spese, non proposta dal Prefetto. Il motivo infondato, perché il giudice dell'opposizione è, in via di principio, tenuto a prov- vedere sulle spese processuali, anche indipendentemen- te dalla domanda della parte. Tanto più era tenuto a statuire nella fattispecie il Tribunale, in quanto una domanda in tal senso ("condannarsi il Prefetto di Vero- na a rifondere integralmente le spese...) era stata espressamente proposta dall'opponente. Sicché corretta- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 14325 00) mente il Tribunale, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha valutato il merito della lite al fine di determinare la soccombenza vir- tuale delle parti. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. lamenta che il Tribunale, attribuendo all'opponente l'onere di richie- dere l'archiviazione degli atti alla P.A., gli abbia attribuito una inesistente responsabilità professiona- le. E osserva che in altri analoghi giudizi lo stesso giudice (onorario) abbia adottato, contraddittoriamen- te, la medesima statuizione. Il motivo infondato, perché secondo l'orientamento di questa Corte, la decisione del giudi- ce del merito in materia di spese processuali è censu- rabile in sede di legittimità come violazione di legge soltanto quando le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Mentre l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di com- pensare le spese della lite per giusti motivi ne rende censurabile il positivo esercizio in questa sede sol- tanto se esso sia stato basato su ragioni palesemente illogiche od inconsistenti, inidonee cioè ad integrare una base argomentativa della volontà decisionale espressa sul punto. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 14325 00) 4 Questo principio priva di consistenza la censura, posto che il richiamo della sentenza impugnata all'immediato riconoscimento da parte del Prefetto del fondamento della opposizione proposta (sulla questione preliminare della tardività dell'atto impugnato) ed al dell'opponente da ulteriore attivitàconnes SO esonero difensiva, consente di cogliere la ratio della compen- sazione e la logicità del suo supporto logico (per l'incidenza sulle spese di causa del comportamento con cui una parte aderisca alla pretesa dell'altra). Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Nessun provvedimento sulle spese, in quanto la par- te intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il giorno 8 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Vincenzo Proto ki A E L N L E O I D Z A 9 7 CORTES R 1 . T T 3 Pritl S R I . A G ' N E L 7 R L 6 E 03 2002 9 A D 1 D - I 5 S E - N T 3 E N S E E I S G Corte di cassazione est. V. Proto (r.n. 14325 00) 5 E A " G E L