Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
È passibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di associazione per delinquere se altra sentenza abbia assolto gli altri imputati dallo stesso reato per insussistenza del fatto, posta l'inconciliabilità delle due pronunce e l'impossibilità di ipotizzare l'esistenza di un'associazione per delinquere composta da una sola persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2009, n. 48613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48613 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 15/10/2009
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 4496
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 27409/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIANCONA;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in data 5 giugno 2008, nel procedimento di revisione proposto da TA UR, n. a Catania il 24.7.1959;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. FIANDANESE Franco;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 5 giugno 2008, a seguito di richiesta di revisione proposta da TA UR, revocava la sentenza del Tribunale di Bologna, in data 18 maggio 1992, confermata dalla Corte di Appello di Bologna e divenuta definitiva con il rigetto del ricorso per cassazione in data 22 settembre 1994, di condanna del suddetto alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il delitto di associazione per delinquere commesso nei primi mesi del 1990, e assolveva lo stesso TA con la formula "perché il fatto non sussiste".
Il TA, imputato di associazione per delinquere, era stato giudicato separatamente dagli altri associati, avendo optato per il giudizio immediato e veniva condannato, mentre gli altri imputati venivano tutti assolti dal delitto di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste. Il TA proponeva istanza di revisione per contrasto tra giudicati. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza in data 4 novembre 2004, dichiarava inammissibile l'istanza, ma, a seguito di ricorso per cassazione dell'interessato, la stessa ordinanza veniva annullata per avere proceduto ad un confronto valutativo delle decisioni con procedura de plano. La Corte di Appello di Ancona, in sede di rinvio, osservava che si è in presenza di una situazione di contrasto, poiché, a fronte di un giudicato di condanna di un concorrente, si perviene ad giudicato di assoluzione nei confronti di tutti gli altri concorrenti non mediante una nuova e diversa valutazione e interpretazione delle prove, ma mediante l'accertamento di due realtà fattuali, diverse e incompatibili tra loro.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo:
a) violazione dell'art. 630 c.p.p., lett. a), poiché la sentenza impugnata, affermando sostanzialmente che l'accertamento di un fatto non può andare disgiunto dalla sua valutazione, sarebbe incorsa in un vizio logico, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha affermato che l'inconciliabilità deve riguardare i fatti di reato accertati e non deve tradursi in una mera valutazione differente da parte dei giudici di merito;
b) vizio di carenza assoluta di motivazione, poiché la sentenza impugnata si è limitata ad una acritica adesione alle valutazioni contenute nella sentenza assolutoria, senza illustrare i fatti che sarebbero in contrasto tra loro;
c) violazione dell'art. 637 c.p.p., a mente del quale il giudice della revisione non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
Ha depositato memoria il difensore del TA, il quale osserva che un sodalizio criminoso non può in un caso essere considerato sussistente e in un altro no e la Corte di Appello ha preso atto di una intrinseca confliggenza tra i fatti posti a base della decisione di condanna con quelli che hanno legittimato l'assoluzione con la formula il fatto non sussiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. È bensì vero che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di Cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (da ultimo, Sez. 5^, 22 settembre 2005, n. 40819, Gollin, rv. 232803; Sez. 1^ 9 giugno 2004, n. 36121, Fursov, rv. 229531). È stato, inoltre, affermato, che l'accertamento dell'esistenza di un concorso di persone costituisce l'esito di un giudizio valutativo, che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), (Sez. 4^, 25 ottobre 2001 - 28 febbraio
2002, n. 8135, Pisano, rv. 221098; Sez. 4^, 12 maggio 1999, n. 1515, Fucci, rv. 214643). In altri termini, le situazioni di contrasto tra giudicati non sono definibili in numero chiuso. Nel caso di specie, peraltro, l'imputazione in relazione alla quale il ricorrente è stato condannato è quella di associazione per delinquere, delitto che è configurabile solo nel caso in cui "tre o più persone" si associano tra loro allo scopo di commettere più delitti. Pertanto, non vi è dubbio che, nel caso in cui siano stati assolti, in distinto procedimento, tutti gli altri "associati". il contrasto non si può dire valutativo, poiché attiene al fatto così come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere un'associazione per delinquere composta da un solo associato.
Deve, pertanto, stabilirsi il principio secondo il quale il fatto dell'esistenza dell'associazione per delinquere posto a fondamento della sentenza di condanna di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva perché il fatto non sussiste tutti gli altri imputati della stessa associazione. Di tale principio la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009