Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui i due diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due processi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione fondata sul diverso significato attribuito alla richiesta telefonica, rivolta a un negoziante, di praticare un prezzo di favore, giudicata implicitamente minatoria nel giudizio abbreviato richiesto dal ricorrente, condannato per estorsione, ma non anche nel giudizio ordinario celebrato a carico del coimputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 12030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12030 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/03/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 454
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 35120/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 20/06/2013 delle Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
lette conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALLI Massimo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata da OL IO contro la sentenza del 01/12/2006 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di primo grado del 27/10/2005, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato il prevenuto alla pena di giustizia in relazione, tra l'altro, al reato di cui agli artt. 81 e 10 c.p., art. 629 c.p., comma 2, con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere, in concorso con il fratello OL PI, avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. - reato associativo per la cui commissione il prevenuto era stato pure condannato con la medesima sentenza - minacciato RU EN, titolare di un esercizio commerciale per la rivendita di materiale elettrico ed idraulico, per costringerlo a cedere a persona non meglio identificata beni al prezzi di costo (capo F) dell'originaria imputazione). Rilevava la Corte di appello come, benché il fratello PI fosse stato assolto dal medesimo reato con sentenza irrevocabile emessa in un autonomo e differente procedimento, non ricorressero le condizioni di applicabilità dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), in quanto tra le due decisioni passate in giudicato non si era creata una inconciliabilità, tenuto conto che con la sentenza assolutoria emessa nei riguardi del germano non era stato accertato un fatto diverso da quello o da quelli posti a fondamento della sentenza di condanna adottata nei confronti di OL IO, ma era stata data una diversa interpretazione al contenuto dello stesso elementi di prova, costituito dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti durante le indagini.
2. Contro tale ordinanza ha presentato ricorso OL IO, con atto sottoscritto dal proprio difensore e procuratore speciale avv. Morrà Antonio, il quale, con un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente omesso di considerare che la sentenza assolutoria emessa nei riguardi del fratello PI aveva accertato un fatto del tutto inconciliabile con quelli posti a fondamento della sua condanna, essendo stato verificato che la richiesta formulata telefonicamente dal germano all'indirizzo del commerciante RU non aveva avuto alcun contenuto estorsivo, essendosi il primo limitato a chiedere al secondo uno sconto per un acquisto di merce effettuato da un suo amico.
3. Con requisitoria del 01/10/2013 il Procuratore generale della Repubblica in sede ha domandato dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del relativo motivo.
È pacifico, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, che l'ipotesi della revisione dovuta al c.d. "conflitto teorico di giudicati", prevista dal già menzionato art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: di talché, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti - come nella fattispecie è accaduto - di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti;
mentre, ai fini che qui interessano, di contrasto di giudicati non si può parlare se i fatti posti a base delle due decisioni sono stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata una distinta interpretazione giuridica dai due diversi giudici (così, ex multis, Sez. 5^, n. 3914/12 del 17/11/2011, Serafini e altri, Rv. 251718). Di tale regola di diritto la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione, chiarendo, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, come nella sentenza assolutoria del fratello dell'odierno ricorrente i fatti oggetto di analisi fossero rimasti immutati, ma degli stessi i giudici che, procedendo nelle forme ordinarie, erano pervenuti alla soluzione del proscioglimento avevano dato un significato, dunque una valenza dimostrativa, diverso da quello che era stato privilegiato dal giudice che, all'esito dell'abbreviato (dunque, in un giudizio nel quale gli elementi di prova erano inevitabilmente differenti), aveva condannato IC IO per il reato di estorsione aggravata: non essendo stato messo in discussione il contenuto delle conversazioni telefoniche captate dagli inquirenti durante le indagini, bensì essendo stata attribuita una differente capacità probatoria a quelle frasi pronunciate da IC PI il quale, dopo essersi sentito con IO, dunque d'intesa con questo, aveva telefonato al RU chiedendogli di praticare ad un loro amico il "prezzo di costo"; richiesta che, il giudice del processo a carico dell'odierno ricorrente, aveva considerato implicitamente minatoria per il fatto di provenire da due soggetti gravitanti nel contesto della locale criminalità organizzata camorristica e per le dichiarazioni, chiaramente spaventate, che la persona offesa aveva reso, riferendo di avere accettato quella sollecitazione in quanto riteneva che fosse "una forma di rispetto" far pagare il solo prezzo di costo a tutti coloro che si presentavano nel suo negozio "a nome" dei fratelli OL.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014