Articolo 3 della Legge 12 giugno 2003, n. 134
Articolo 2Articolo 4
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29 giugno 2003
Art. 3. 1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale , dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 629 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 629 (Condanne soggette a revisione). - 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta».
Entrata in vigore il 29 giugno 2003
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