Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 629 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 629 (Condanne soggette a revisione). - 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta».