Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9614
CASS
Sentenza 10 settembre 1999

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Il principio per cui, in materia di locazioni, la rinnovazione tacita del contratto, nel quale sia parte una pubblica amministrazione, è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione, da parte di questa, della volontà di obbligarsi, che non può desumersi, in tal caso, da fatti concludenti, ma deve essere espressa nelle forme di legge, comporta l'inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche delle fattispecie legali di rinnovazione tacita dei contratti di locazione previste dalla legge n. 392 del 1978, rimanendo salva, viceversa, la possibilità che la continuazione dell'originario rapporto avvenga in forza di una specifica clausola del contratto precedentemente concluso.

Per la controversia che riguarda il rilascio di immobile ad uso non abitativo per finita locazione alla scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della legge sull'equo canone, senza che siano posti in discussione i motivi di recesso previsti dagli art. 73 e 29 stessa legge (dal locatore non invocati) e senza che il conduttore abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell'indennità eventualmente spettante per la perdita dell'avviamento commerciale, non va applicata la disciplina processuale di cui all'art. 30 della legge n. 392/1978 e la competenza va determinata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di procedure civile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9614
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9614
Data del deposito : 10 settembre 1999

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