Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di revisione, ricorre l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 630 cod. proc. pen. quando ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere (nella specie, finalizzata allo spaccio di stupefacenti) sia seguita altra sentenza irrevocabile che assolva ulteriori imputati dall'identica imputazione per insussistenza del fatto, dovendosi riconoscere un'effettiva incompatibilità fra i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni. (Fattispecie in cui ad una sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato e confermata nei successivi gradi di giudizio era seguito una sentenza di assoluzione, pure emessa in sede di giudizio abbreviato condizionato non accolta dal Gup e celebrato dinanzi il tribunale, non impugnata).
Commentario • 1
- 1. Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 1/2015Gian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Come ormai d'abitudine, con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 1/2015), che sarà distribuito nei prossimi giorni. Nella colonna di destra è disponibile la versione in inglese. DOTTRINA Articoli Pisani M., La pena di morte in Italia (1926-1948), p. 1 s. Viene qui delineata, prevalentemente sulla base delle discipline normative, la storia della pena di morte in Italia. E ciò a decorrere dal 1926, anno del suo ripristino - dopo l'abolizione sancita dal codice Zanardelli - attraverso una serie di passaggi alterni di segno e di esito diversi, fino alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2013, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 6 95 / 14 دیا M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1836 TO Stefano Agrò Presidente UP 03/12/2013 NC Ippolito R.G.N. 24560/2013 Guglielmo Leo Relatore - Giorgio Fidelbo Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di fiducia nell'interesse di LL SQ, nato il [...] IO NZ, nato il [...] IL TO, nato il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 15/01/2013 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il Difensore dei ricorrenti, avv. Maurizio Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 102/13 del 15/01/2013, con la quale è stata rigettata la richiesta di revisione proposta dagli odierni ricorrenti riguardo alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 17/06/2009, irrevocabile dal successivo 10/03/2011. سلا Con tale ultima sentenza, pronunciata in esito a giudizio abbreviato e in sede di rinvio, SQ LL, NZ IO e TO IL erano stati ritenuti responsabili dei delitti di associazione finalizzata al narcotraffico e di detenzione continuata di sostanze stupefacenti, fatti commessi in LA TE dal giugno del 2000 al marzo del 2001 (artt. 74 e 73 del d.P.R. 09/10/2000, n. 309, con l'aggravante, per il secondo reato, di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152/1991). La revisione era stata sollecitata per l'asserito contrasto tra il relativo accertamento fattuale e quello sotteso alla sentenza pronunciata dal Tribunale di LA TE 1'8/07/2005, irrevocabile dal 25/11/2005, mediante la quale altri presunti partecipi dell'associazione criminale richiamata erano stati assolti con formula di insussistenza del fatto.
1.1. Il procedimento era stato unitariamente promosso riguardo a tutti gli interessati, sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e degli esiti di intercettazioni ambientali effettuate, in carcere, riguardo ai colloqui di SQ LL (arrestato nella flagrante detenzione di un considerevole quantitativo di cocaina) e di VE IO. Nel corso dell'udienza preliminare erano state formulate richieste di giudizio abbreviato, che il giudice aveva accolto solo per i tre attuali ricorrenti, mentre, per gli ulteriori imputati, era stato disposto il giudizio in forma ordinaria. Il rito abbreviato si era concluso con sentenza di condanna degli interessati anche in ordine al reato associativo loro ascritto (G.u.p. Catanzaro, 25/11/2003).
1.2. Gli ulteriori imputati, in apertura del dibattimento, avevano reiterato la domanda di rito abbreviato, ottenendone l'accoglimento. All'esito del giudizio, anche in esito ad una perizia fonica disposta dal Tribunale procedente, detti imputati erano stati assolti dal reato associativo con formula di insussistenza del fatto (sentenza 08/07/2005). In particolare, era stata disconosciuta la pienezza della prova in ordine all'autonoma sussistenza di un gruppo criminale organizzato, secondo vincoli giuridicamente rilevanti tra i soggetti imputati, nell'ambito della più vasta consorteria mafiosa del territorio, riferita alla famiglia IO. La sentenza poi, come accennato, era divenuta irrevocabile.
1.3. Nelle more, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 30/11/2004, in riforma della decisione assunta dal Giudice dell'udienza preliminare, aveva assolto gli odierni ricorrenti dal reato associativo loro ascritto, per ritenuta insussistenza del fatto. Alla base della decisione, anche il giudizio di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate cui sopra si è fatto riferimento. La stessa decisione, tuttavia, era stata annullata da questa Corte suprema (sentenza del 22/11/2006). 2 معا Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, ritenuta l'utilizzabilità delle intercettazioni, aveva aderito alla ricostruzione dei fatti proposta dal primo Giudice, pervenendo ad una affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti (sentenza 17/06/2009). Nell'ambito del giudizio di legittimità promosso contro la decisione, la difesa degli imputati aveva posto la questione del giudicato di irrilevanza del preteso fenomeno associativo, formatosi grazie alla sentenza del Tribunale di LA TE riguardo agli ulteriori imputati. Ma la Corte di cassazione, con sentenza n. 24436 del 10/03/2011, aveva escluso la rilevanza del precedente nei termini in quel contesto prospettati, cioè in termini di violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.
2. Proposta da SQ LL, NZ IO e TO IL richiesta di revisione, a norma dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., la Corte territoriale, pur riconoscendo la pertinenza delle decisioni evocate ad un medesimo reato associativo ed il contrasto tra l'enunciato di condanna ed il giudizio di insussistenza del fatto, ha negato che sussistano i presupposti della revisione. Ricorda la Corte che il contrasto rilevante a tal fine non riguarda le valutazioni del fatto considerato e le relative qualificazioni giuridiche, ma solo l'affermazione, nelle decisioni poste a confronto, di fatti storici che siano tra loro incompatibili. Nel caso di specie si riscontrerebbe proprio, e soltanto, una diversa valutazione giuridica dei medesimi profili di fatto, concordemente identificati. Non a caso - si osserva anche la sentenza assolutoria in favore dei diversi imputati aveva stimato che gli stessi commerciassero stupefacenti nell'orbita della cosca IO, tanto da riconoscere, riguardo al delitto continuato di narcotraffico, la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152/1991. Si aggiunge, da ultimo, che la lettura dei fatti sottesa alla sentenza oggetto dell'odierna impugnazione sarebbe stata due volte avallata da questa Corte, dapprima con sentenza di annullamento della sentenza d'appello assolutoria, e poi con decisione di rigetto del ricorso contro la sentenza di condanna pronunciata in sede di rinvio. Ricorrerebbe dunque il caso tipicamente regolato dal comma 3 dell'art. 637 cod. proc. pen.: alla Corte d'appello sarebbe stata richiesta una inammissibile rivalutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 3 е 3. Con unico motivo di impugnazione, la difesa dei ricorrenti deduce l'erronea applicazione e la violazione degli artt. 110 cod. pen., nonché degli artt. 192 e 630 cod. proc. pen., e la carenza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe liquidato come mere difformità di valutazione del fatto due giudizi tra loro inconciliabili, posto che l'uno afferma l'insussistenza di una determinata organizzazione criminale, con proscioglimento tra l'altro del presunto suo capo, mentre l'altro afferma l'esistenza dell'associazione, condannando, da soli, i presunti collaboratori del capo in questione. Ciò tra l'altro trascurando secondo la difesa dei ricorrenti la riduzione del compendio - cognitivo che si connetterebbe alle perizie foniche realizzate nel solo giudizio ad esito assolutorio, in forza delle quali risulterebbe impossibile stabilire se, nel corso delle conversazioni intercettate in carcere, fossero stati davvero compiuti riferimenti testuali alla cocaina. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei soli profili di seguito specificati. Non vi è dubbio, in via preliminare, circa l'identità del fenomeno associativo perseguito nei giudizi poi definiti con esiti opposti, in termini di insussistenza del fatto per alcuni degli accusati, ed in termini di condanna per gli ulteriori accusati. La sentenza impugnata si segnala per l'accurata ricostruzione delle rispettive sequenze procedurali, ed è stata pur sinteticamente richiamata nel Ritenuto in fatto della presente decisione, cosicché pare sufficiente precisare solo alcuni e pregnanti aspetti dei relativi provvedimenti. L'imputazione associativa è stata elevata con un'unica richiesta di rinvio a giudizio, formulata il 22/09/2003 dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro. Al capo 1) di quella rubrica era prospettato un fatto associativo rilevante ex art. 74 del d.P.R. 9/10/1990, n. 309, enucleato «nell'ambito dell'associazione mafiosa dei IO, capeggiata da GI e NO IO, oggi defunti», e finalizzato a commettere delitti in materia di stupefacenti, parte dei quali contestati nello stesso procedimento, e parte perseguiti in procedimenti diversi. A AH VI, moglie di TO LL (arrestato in flagranza per il possesso di una certa quantità di stupefacente), si contestavano funzioni di collegamento tra l'associato che procurava la droga (SQ IO) e gli acquirenti. EP LL era considerato collaboratore del citato fratello TO nell'organizzazione del gruppo. ER IN ed il pure citato SQ IO avrebbero provveduto al recupero dei crediti, anche per conto di TO LL, la cui famiglia avrebbe assistito economicamente. Lo stesso 4 le avrebbe fatto NZ IO, provvedendo anche a custodire sostanze stupefacenti. Senza specificazione di ruolo, erano imputati anche TO IL, SQ LL, VE IO, GI PI e IC IO. L'associazione sarebbe stata costituita e gestita al fine di favorire l'attività della cosca mafiosa dei IO in LA TE, a far tempo dal giugno del 2000. 1.1. Su tale imputazione si è pronunciato anzitutto il Tribunale di LA TE, con la nota sentenza dell'8/07/2005 (depositata il 30/09/2005), prosciogliendo per insussistenza del fatto AH VI, SQ IO e TO LL. Non essendo stato impugnato, il provvedimento è divenuto irrevocabile. Alla base della decisione, come ampiamente riferito alle pagg.
7-9 della sentenza posta ad oggetto dell'odierno ricorso, una disamina critica delle prove (consistenti nella registrazione di conversazioni intercettate, di scarsa intelligibilità, e nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori), in esito alla quale si concludeva che non vi fosse compiuta dimostrazione di un autonomo vincolo associativo tra gli imputati, dei quali pure erano noti i contatti reciproci e quelli con l'ambiente mafioso circostante, e comunque dell'esistenza di una organizzazione criminale distinguibile ed autonoma dalla cosca locale. Va notato in disparte qualsiasi considerazione circa l'esattezza del decisum e del principio di diritto allo stesso sotteso che un problema di "continenza" dell'associazione - contestata in un ambito associativo più vasto era posto già dal tenore dell'imputazione. E che la ratio decidendi dell'assoluzione non si fondava sull'inesistenza dei contestati traffici e dei rapporti di parte almeno degli imputati con persone appartenenti all'organizzazione mafiosa capeggiata dai IO, tanto che non era stata esclusa, per i singoli episodi di narcotraffico, l'aggravante della finalità di agevolazione dell'organizzazione citata (art. 7 del d.l. 13/05/1991, n. 152). Si trattava piuttosto, come già detto, della identificazione o non dello specifico ente associativo raffigurato nell'imputazione.
1.2. L'imputazione descritta nel paragrafo che precede ha segnato la regiudicanda, senza alcuna modificazione, lungo l'intero corso del giudizio concernente gli attuali ricorrenti. Senza menzionare i passaggi analiticamente ricostruiti nella sentenza impugnata, e sopra citati (§ 1.1. e 1.3. del Ritenuto), basta qui richiamare l'ultima sentenza di merito, deliberata dalla Corte di appello di Catanzaro il 17/06/2009 e depositata l'11/09/2009, divenuta irrevocabile allorquando, con sentenza n. 24436 del 10/03/2011, questa Corte ha respinto i ricorsi degli interessati. La riforma del precedente deliberato assolutorio in ordine al reato associativo si era fondata essenzialmente sulla rivalutazione della utilizzabilità e del significato probatorio delle conversazioni intercettate, secondo le indicazioni della 5 سوا decisione di annullamento con rinvio della relativa sentenza. In ogni caso, l'essenza del fatto associativo era stata ritenuta nella fisionomia scolpita dall'imputazione, ed in tal senso erano state lette e valutate le fonti di prova. Una conferma si trae dall'ampia ricostruzione adesiva che si legge nella già citata sentenza di questa Corte n. 24436/2011. 1.3. È allora possibile trarre una prima e fondamentale conclusione dal breve excursus che precede. Non è dubbio che le due decisioni irrevocabili cui si riferisce l'istanza di revisione abbiano avuto ad oggetto uno stesso reato associativo, in un caso escludendolo e nell'altro affermandolo. Non è dubbio neppure che l'integrazione o non del reato sia stata valutata in relazione ai medesimi avvenimenti della vita (relazioni interpersonali, detenzioni e cessioni di droga, ecc.), e ad un medesimo contesto umano e materiale, sulla base di fonti probatorie sostanzialmente coincidenti. Il provvedimento impugnato muove proprio dalle premesse indicate, operando una identificazione tra gli elementi di fatto raffigurati dal compendio probatorio ed il reato associativo: com'è bene illustrato nella relativa motivazione, la richiesta di revisione è stata respinta sul presupposto della identità dei fatti, e della mera divergenza tra le relative qualificazioni giuridiche.
2. Così circoscritta la regiudicanda, va osservato come la Corte territoriale abbia evocato corretti principi giuridici in materia di revisione, facendone tuttavia una applicazione non pertinente. È certamente vero, in particolare, che il contrasto cui allude la lettera a) del comma 1 dell'art. 630 cod. proc. pen. non può riguardare la qualificazione giuridica di fatti che restano sovrapponibili nelle decisioni tra loro divergenti. La revisione non è il mezzo per estendere gli effetti di deliberazioni più favorevoli o per uniformare le scelte di interpretazione della legge. La revisione mira piuttosto a garantire coerenza nell'ambito dell'ordinamento, evitando che siano contemporaneamente esecutive decisioni che affermano fatti tra loro inconciliabili, e quindi sostanzialmente diversi (anche se la divergenza non deve opporre per intero le fattispecie concrete, bastando che una sentenza affermi un fatto logicamente e storicamente inconciliabile con la ricostruzione della regiudicanda operata nell'altra). Per questo è corrente, in giurisprudenza, l'affermazione ripresa nella sentenza impugnata, e cioè che «il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici» (così Sez. 5, n. 3914/2012 del 17/11/2011, Serafini, Rv. 251718; di recente, tra le altre, Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061). 6 معا 2.1. Va tuttavia rilevato, a questo punto, che non può concordarsi con l'assunto presupposto al ragionamento della Corte territoriale, e cioè che il Tribunale di LA TE (assoluzione) e la Corte d'appello di Catanzaro (condanna) abbiano valutato fatti completamente sovrapponibili, e dunque, tra loro, perfettamente compatibili. L'assunto è vero, come anticipato nel paragrafo che precede, nella misura necessaria e sufficiente a stabilire che non sono state giudicate due associazioni diverse: eventualità che escluderebbe, per definizione, un problema di compatibilità, perfino a livello di qualificazione giuridica. Ma l'assunto non può essere condiviso nella misura in cui pretende che la valutazione in fatto sottesa alle decisioni abbia avuto l'identico oggetto. Quando il Tribunale di LA ha enunciato una formula assolutoria di insussistenza, ha negato (la prova de) l'integrazione del fatto associativo, quella stessa integrazione che invece è stata affermata dalla Corte di Catanzaro. Il fatto associativo penalmente rilevante non è una qualificazione applicata a determinate relazioni umane, ma un fenomeno materiale, con proprie caratteristiche strutturali, cui accedono condotte connotate dal dolo punibile (si discute se specifico, ma avente certamente ad oggetto lo specifico fenomeno considerato). Ciò che molto spesso viene in effetti trascurato, tanto che la decisione impugnata si inserisce in una solida tradizione di approccio agli elementi sintomatici del fatto associativo, più che ai fattori realmente costitutivi della fattispecie punibile. Con la necessaria sintesi va ricordato che l'associazione per delinquere (variamente qualificata dalla natura dei delitti-fine programmati) è costituita per effetto di uno stabile patto di delinquenza fra tre o più persone, al fine di commettere un numero non previamente limitato di reati. La «stabilità» e la indeterminatezza» del patto sociale sono requisiti storicamente individuati dalla giurisprudenza, nella tradizionale assenza di elementi descrittivi nelle fattispecie (con la sola parziale eccezione dell'art. 416-bis cod. pen.), al fine sostanziale di assicurare congruenza tra le previsioni incriminatrici ed i principi fondamentali della tassatività e della offensività. L'associazione si riconosce e si distingue da altri fenomeni (primo fra tutti il reato continuato pluripersonale) perché si fonda su un avvenimento storico, obiettivamente valutabile, che può essere provato in via diretta o logica, e cioè, appunto, la conclusione di un patto strutturato e selettivo. Ciò non vuol dire, com'è ovvio, che il patto debba essere stipulato formalmente e contestualmente. Esso può maturare progressivamente, anche da mere abitudini criminose, ed anche per facta concludentia, ma resta imprescindibile la prova, a fini di condanna, che le persone coinvolte hanno ad un certo punto creato una stabile organizzazione, che le comprende ed esclude 7 сви altri, strutturata nella misura necessaria e sufficiente a rendere possibile, in concreto e con valutazione ex ante, la realizzazione del programma sociale. L'elemento strutturale è questione controversa (o, per meglio dire, variamente apprezzata) nel dibattito sui reati associativi, ma non pare dubbio al Collegio che sia ormai affermata la necessità di un sostrato organizzativo, per quanto minimo, al fine di garantire, in particolare, l'offensività della condotta punibile. Deve trovare legittimazione, anche sul piano costituzionale, l'esistenza di previsioni punitive che prescindono dalla commissione effettiva di reati, e oltretutto sono segnate da pene di livello elevatissimo. D'altra parte l'ordinamento non assegna un disvalore aggiuntivo, tipico ed autonomo, alla reiterazione di reati da parte delle medesime persone (ed anzi, attraverso il meccanismo della continuazione, tende a mitigare il rigore del cumulo di pene). L'associazione è dunque un fattore che introduce nel corpo sociale un differente vulnus, che trascende il complesso delle lesioni programmate e (solo eventualmente) attuate mediante l'azione associativa. Tale vulnus è comunemente individuato nel turbamento dell'ordine pubblico, cioè nell'allarme che si determina, presso la collettività, per l'esistenza di gruppi appositamente costituiti al fine di commettere reati, e dunque per la maggiore probabilità che quei reati vengano commessi. Il «valore aggiuntivo» di una associazione, rispetto al mero accordo per commettere illeciti (notoriamente privo di diretta rilevanza penale: art. 115 cod. pen.), sta proprio nella possibilità che le condotte antigiuridiche si riproducano serialmente, senza necessità di singoli impulsi e nuovi accordi, quale mero e fisiologico portato dell'esistenza di un gruppo associato ed organizzato. Ciò non vuol dire, ancora una volta, che esistano modelli strutturali tipici, la cui riproduzione condizioni l'integrazione delle varie fattispecie. Poiché la necessità della struttura è desunta dai principi di tipicità e offensività, sarà necessaria ma anche sufficiente una combinazione tra risorse umane e materiali idonea a rendere concretamente realizzabile il programma criminoso che caratterizza la singola associazione considerata, e che sia «propria» di tale associazione. Si riferisce agli elementi in questione, più o meno stabilmente acquisiti dalla giurisprudenza (ma qui non rilevano ulteriori precisazioni), il fatto materiale dell'associazione per delinquere: patto, organizzazione e supporto strutturale dedicato. Il carattere non sempre nitido della relativa focalizzazione si deve all'attenzione dominante per elementi che sono sintomatici del fatto associativo, ma non ne sono parte necessaria, e ben possono cumularsi o difettare nei singoli casi di specie: l'effettiva commissione di reati, la continuità dei moduli operativi, 8 le la ripartizione di ruoli, la divisione degli utili, la disponibilità di risorse materiali dedicate, ecc.
2.2. Il giudice è comunemente chiamato ad inferire l'esistenza di una associazione criminale in base ad elementi di prova logica, cioè sulla base del valore sintomatico di determinati avvenimenti (o conversazioni, o dichiarazioni) in ordine all'esistenza del patto associativo e del suo portato organizzativo e strutturale. Non è per altro inconcepibile una fonte di prova diretta, ad esempio la rappresentazione di un collaboratore di giustizia che abbia ad oggetto la stipulazione dell'accordo e la fisionomia dell'organizzazione, fermo restando che l'identificazione di una associazione penalmente rilevante spetta al giudice, in base ai criteri legali, e non è condizionata dalla cultura interna ai gruppi criminali. Comunque sia, l'oggetto del procedimento probatorio è rappresentato dagli elementi costitutivi della fattispecie associativa, così come descritti. Da ciò consegue che, quando si discute delle implicazioni logiche di un determinato scambio economico, o di una certa consuetudine tra alcune persone, non si sta discutendo della relativa qualificazione giuridica, ma della loro capacità di provare altro, cioè la sussistenza del fatto associativo, cioè l'esistenza del negozio e dell'organizzazione. L'indebita sovrapposizione tra i due piani del discorso è frutto, ed al medesimo tempo è causa, di una dematerializzazione del reato associativo, che contrasta con lo stesso volto costituzionale» dell'illecito penale. Per venire al caso di specie. I Giudici di LA TE e quelli di Catanzaro non hanno semplicemente provveduto alla diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto. I primi, in sostanza, hanno negato la (completezza della prova riguardo alla) esistenza di un accordo associativo che legasse in modo specifico gli imputati affidati al loro giudizio, in modo specifico e con l'esclusione di altri, con un programma «proprio» del gruppo ed una struttura allo stesso pertinente, capace in particolare di operare stabilmente ed a prescindere dagli interessi e dall'orbita di una diversa e più ampia organizzazione criminale. I Giudici di Catanzaro, al contrario, hanno affermato l'esistenza di quell'accordo e di quella struttura organizzata. Si tratta di fatti, all'evidenza tra loro incompatibili, perché sono esistiti o non sono esistiti. E resta irrilevante la soluzione del quesito, il che tra l'altro priva di pertinenza quella parte del ricorso che tende a confutare il ragionamento probatorio espresso dal Giudice della condanna.
2.3. Non giova al fondamento della decisione impugnata la pretesa che una avallo più o meno diretto sarebbe per essa riscontrabile nelle pronunce già rese da questa Corte lungo il corso della tormentata vicenda in esame. A proposito della riconosciuta integrazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 152/1991 per gli episodi di narcotraffico riferibili agli imputati può dirsi, per un verso, che la circostanza conferma l'identità degli avvenimenti giudicati nei due contesti processuali, ma non l'identità del fatto associativo valutato nelle sentenze in conflitto. Anzi, per altro verso, trova conferma quella indeterminatezza del «ritaglio» compiuto dalla imputazione, su uno sfondo ben più vasto e significativo, che costituisce una porzione rilevante della ratio decidendi della sentenza assolutoria, a partire ovviamente da un giudizio di inattendibilità della «selezione» compiuta dal Pubblico ministero. È vero poi che, nella sentenza n. 24436/2011 (quella che ha implicato l'irrevocabilità della decisione di condanna), questa Corte ha già valutato l'intervenuta formazione di un giudicato assolutorio riferibile al fatto in contestazione. Detta valutazione però, al contrario di quando sembra ritenere la Corte bolognese, non ha affatto pre-giudicato la questione posta ad oggetto del giudizio di revisione. La seconda Sezione penale, infatti, si era occupata della sentenza irrevocabile del Tribunale di LA TE riguardo alle implicazioni che ne avevano tratto i Difensori degli imputati nel giudizio di merito e, comunque, in quello di legittimità. Si era preteso, in particolare, che la citata sentenza potesse introdursi nel giudizio in corso ai sensi e per gli effetti dell'art. 238-bis cod. proc. pen., cioè come prova del fatto in essa accertato: come prova, presumibilmente, della insussistenza del contestato fenomeno associativo. La Corte aveva disatteso le censure degli allora ricorrenti circa il rilievo (non) conferito al provvedimento dai Giudici di merito, anzitutto notando come mancasse la prova della effettiva acquisizione della sentenza agli atti del procedimento. Sul merito della censura, comunque, la stessa Corte era rimasta nella prospettiva ritagliata dai ricorrenti, che non era quella (del resto in allora non proponibile) del contrasto tra giudicati, ma quella d'una fonte probatoria favorevole agli imputati. E, in tale prospettiva, era stato ricordato che il carattere di irrevocabilità delle decisioni acquisite a norma dell'art. 238-bis cod. proc. pen. non preclude l'autonoma valutazione delle risultanze da parte del giudice ad quem, né l'eventuale sviluppo del contraddittorio sui fatti pure accertati dal giudice a quo nel diverso giudizio: principi normalmente enunciati al fine di garantire il diritto di difesa a fronte di fonti probatorie di portata accusatoria, evidentemente ritenuti pertinenti anche all'opposto caso delle fonti a significato liberatorio. Comunque sia, la questione dei limiti di sovrapponibilità del fatto accertato nell'una e nell'altra sede processuale non era stata minimamente trattata. Ed è questo, come si è visto, l'essenziale oggetto dell'odierno giudizio. 10 les 3. Non ricorre insomma, nel caso in esame, la norma invocata dalla Corte territoriale (il divieto di proscioglimento, nella sede della revisione, per una nuova e diversa valutazione delle prove raccolte nel giudizio con esito di condanna: comma 3 dell'art. 637 cod. proc. pen.). Ricorre, piuttosto, la fattispecie delineata dal combinato disposto dell'art. 630, comma 1, lettera a) e dell'art. 637, comma 2, cod. proc. pen. Poiché sussiste effettiva incompatibilità tra i fatti stabiliti nelle sentenze di condanna e di assoluzione ormai più volte citate, la decisione di condanna deve essere revocata, con conseguente proscioglimento degli interessati. In tal senso avrebbe dovuto provvedere la Corte territoriale, ed in tal senso può provvedere direttamente questa Corte, previa annullamento senza rinvio della decisione impugnata, nella sola parte relativa, com'è ovvio, al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1 della rubrica). Poiché il ricorrente LL risulta detenuto in esecuzione della sentenza revocata, ed era stato condannato per il solo delitto associativo, deve esserne ordinata la immediata liberazione, limitatamente al titolo in questione.
3.1. Gli atti devono essere inviati alla Corte d'appello di Catanzaro, giudice della sentenza parzialmente revocata, per una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di TO IL e NZ IO. La pena per costoro, infatti, era stata determinata riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati contestati, ed identificando il reato più grave, cui riferire la pena base ai fini del cumulo giuridico, proprio nel delitto associativo per il quale interviene l'odierno proscioglimento. La pena andrà quindi fissata con riguardo ai soli fatti di cui al residuo capo 2) della rubrica. È appena il caso di ricordare, in proposito, che lo «scioglimento»> del reato continuato per effetto dell'annullamento della sentenza di condanna, quando viene meno il reato che aveva costituito la base per il computo ex art. 81 cpv., implica che il giudice del rinvio non sia vincolato per i reati satellite alla quantità di pena irrogata in precedenza, e sconta il solo limite della sanzione fissata, come pena base, nella fase antecedente del giudizio (Sez. 6, n. 4162/2013 del 07/11/2012, Ancona, Rv. 254263).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e per l'effetto revoca la sentenza di condanna della Corte d'appello di Catanzaro del 17 giugno 2009 nei confronti dei ricorrenti, limitatamente al reato associativo di cui al capo 1) della rubrica, perché il fatto non sussiste. 11 the Rinvia per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato di spaccio per stupefacenti di cui al capo 2) nei confronti di IO NC e di IL TO ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Ordina l'immediata liberazione di LL SQ se non detenuto per altra Manda alla Corte d'appello per gli adempimenti di cui all'art. 639 cod. proc. causa. pen. Così deciso il 03/12/2013. Presidente Il Giudice estensore tonio Stefano Agr Guglielmo Leo Lipgle DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piere Esposito La Corte Suprema di Cassazione - Setiane Sesta Penale - con ordinansa n° 17715 /14 dell'11/4/14 e deportata il 24/4/2014 : "Dispue correggers l'errore materiale well'epi grafe della sentenza 695/14 die 3/12/13 vel senso che la dove è scritto "aw. Mauricio Gambardella" avv. NC Gambardella scritto deve essere son mouché l'errore materiale vel testo della motivaz лиzione di detta sentenza a jag. 10 rigo the uel suess рад che là dove è scritto Corte bolognese " deve essere M Corte salernitana saitto и SSAZI ON E A C I D Roma, 24 APR 2014 A Il Funzionario Giudiziario M E R Filippo GRECO 12