Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 11040
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Sentenza 22 gennaio 2003

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La sentenza di annullamento con la quale la Corte di Cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto del comma primo dell'art. 627 cod. proc. pen, possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge. (Fattispecie relativa a procedimento di revisione, nel quale la Corte, annullando un provvedimento dichiarativo di inammissibilità, aveva rinviato il giudizio avanti ad una corte di appello non individuata secondo il combinato disposto degli art. 11 e 634 comma secondo del codice di rito).

In tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., la corte di appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata "de plano".

In tema di revisione, la regola fissata al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. pen. - secondo cui, quando annulla una ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice - riguarda i soli casi in cui l'annullamento concerne i motivi di ritenuta inammissibilità, e non quelli determinati da vizi della procedura culminata con l'ordinanza impugnata, nei quali gli atti vanno invece restituiti alla corte che abbia pronunciato il provvedimento annullato. (Nella specie la Suprema Corte, sul presupposto che l'ordinanza di inammissibilità avrebbe dovuto essere pronunciata in esito a procedimento camerale, e non "de plano" come in effetti avvenuto, ha disposto il rinvio al giudice già procedente, data la natura "procedurale" del vizio riscontrato).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 11040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11040
Data del deposito : 22 gennaio 2003

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