Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 3
La sentenza di annullamento con la quale la Corte di Cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto del comma primo dell'art. 627 cod. proc. pen, possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge. (Fattispecie relativa a procedimento di revisione, nel quale la Corte, annullando un provvedimento dichiarativo di inammissibilità, aveva rinviato il giudizio avanti ad una corte di appello non individuata secondo il combinato disposto degli art. 11 e 634 comma secondo del codice di rito).
In tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., la corte di appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata "de plano".
In tema di revisione, la regola fissata al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. pen. - secondo cui, quando annulla una ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice - riguarda i soli casi in cui l'annullamento concerne i motivi di ritenuta inammissibilità, e non quelli determinati da vizi della procedura culminata con l'ordinanza impugnata, nei quali gli atti vanno invece restituiti alla corte che abbia pronunciato il provvedimento annullato. (Nella specie la Suprema Corte, sul presupposto che l'ordinanza di inammissibilità avrebbe dovuto essere pronunciata in esito a procedimento camerale, e non "de plano" come in effetti avvenuto, ha disposto il rinvio al giudice già procedente, data la natura "procedurale" del vizio riscontrato).
Commentario • 1
- 1. UN “MESSAGGIO IN BOTTIGLIA” DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI EPILOGHI DECISORI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ AVVERSO L’ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 31 luglio 2023
Abstract: Lo scritto esamina una recente pronuncia della Corte costituzionale, le cui considerazioni motivazionali sono l'occasione per interrogarsi sull'indirizzo venuto recentemente in auge nella giurisprudenza di cassazione in materia di epiloghi decisori del giudizio di legittimità innescato da ricorso avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'istanza di revisione. The essay examines a recent decision by the Constitutional Court which raises serious issues about Supreme Court's case law on post conviction challenges. Sommario: 1. La recente sentenza n. 103/2023 della Corte costituzionale. 2. L'indirizzo interpretativo del giudice di legittimità oggetto di scrutinio. 3. I quesiti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 11040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11040 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere
2. " GUIDO DE MAIO "
3. " CLAUDIA SQUASSONI "
4. " CARLO GRILLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIRO DOMENICO n. S. Giorgio a Cremano 7/9/1949;
avverso l'ordinanza C.A. Roma in data 27 novembre 2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere ZUMBO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. GIOACCHINO IZZO che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 27 novembre 2001, la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da PIRO DOMENICO. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 3 marzo 1994 che lo aveva condannato alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione e L. 15.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Il PIRO proponeva ricorso: 1) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità rilevando che, avendo la Corte di Cassazione accolto il suo precedente ricorso, il giudizio di revisione avrebbe dovuto essere rinviato ad altra Corte di appello (Perugia) e non (di nuovo) alla Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 634 C.P.P. così come modificato dall'art. 1 legge 23 novembre 1998 n. 405; 2) per manifesta illogicità della motivazione sui presupposti legittimanti l'istanza di revisione;
3) per inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla dichiarazione di manifesta infondatezza della richiesta. "in virtù del disposto dell'art. 627 C.P.P., la sentenza con la quale la Corte di Cassazione devolve il giudizio di rinvio ad un determinato giudice è sempre attributiva della competenza, sicché non è; consentito porre in discussione i criteri che hanno indotto la Corte stessa a quella designazione pur se non condivisibile o finanche erronea.
La suddetta designazione, una volta effettuata, non è, infatti, suscettibile di revoca, né di modifica attraverso il ricorso alla procedura degli errori materiali" (C.C., 4 luglio 1994, Greco, C.P. 96, 1189).
Ed anche se il provvedimento legislativo che ha modificato la competenza territoriale del giudice di rinvio è anteriore alla pronuncia della Cassazione, sul punto il ricorso non può essere accolto.
Rileva, comunque, questa Corte che i due nuovi elementi "offerti" (permanenza ininterrotta all'estero, colore diverso dell'autovettura) hanno comportato una serie di accertamenti disposti dalla Corte di Appello: sospensione di ogni atto o procedura afferente l'A.R. già targata NA 258766, acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento, traduzione in lingua italiana degli atti prodotti in lingua tedesca, informazioni dei carabinieri di Scandiano.
Ricevuti tali atti, con procedura "de plano", senza acquisire il parere del P.M., senza portare a conoscenza della difesa il contenuto di tali atti, senza avviso al difensore ed al condannato della data fissata per la camera di consiglio, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione affermando che l'alibi fornito ... non ha l'attitudine a determinare nella fase rescissoria una pronuncia di proscioglimento".
In queste condizioni, pur senza entrare nel merito della verifica della sussistenza dell'infondatezza (che deve essere rilevabile "ictu oculi" all'esito di un semplice esame deliberativo e senza necessità di un approfondito confronto) non è stata rispettata la procedura di cui all'art. 127 C.P.P. che prevede t'avviso alle parti ed ai difensori.
Tale procedura è prevista in via generale per i procedimenti in camera di consiglio ed anche se l'art. 634 C.P.P. non fa espresso riferimento all'art. 127 C.P.P. non vi è ragione per derogarvi in piena violazione del diritto di difesa.
Per tale motivo va disposto l'annullamento dell'ordinanza. Questa Corte non ignora che diverse pronunce hanno affermato che "in tema di revisione, ai fini della declaratoria di inammissibilità, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 C.P.P., con conseguenti avvisi, notifiche ed intervento delle parti, né alcuna forma di contraddittorio cartolare. Tale mancata previsione non viola il diritto di difesa e non integra alcun profilo di incostituzionalità" (Cass., 6 maggio 1999, Percoco, CED 213792). Ritiene, però, che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente ed una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza" (Cass., 23 febbraio 1998, Nappi, CP 99, 1216). Con la conseguenza che risulta attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare, un potere - dovere di valutazione - anche nel merito - degli elementi addotti dal richiedente con una pronuncia che può anche definire la questione sottoposta al suo esame.
Non si vede, dunque, perché non debbano essere osservate le modalità di cui all'art. 127 C.P.P. specie quando (come nel caso in esame) sono stati disposti degli accertamenti il cui esito non è stato portato a conoscenza della difesa.
Il rinvio va fatto alla Corte di Appello di Roma in quanto l'ordinanza è stata annullata per tale motivo procedurale e non per un motivo attinente alla dichiarazione di inammissibilità (che importerebbe l'applicazione dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 634 C.P.P.).
P.Q.M.
0
la Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 MARZO 2003.