Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 40815
CASS
Sentenza 14 ottobre 2010

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Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. (Fattispecie relativa a revisione per contrasto di giudicati).

Una volta passata in giudicato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico di compartecipi a un'associazione per delinquere, è suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di applicazione della pena resa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti degli altri due partecipi, non potendo configurarsi il reato contestato se non con la presenza di almeno tre persone.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 40815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40815
Data del deposito : 14 ottobre 2010

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