Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 2
Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. (Fattispecie relativa a revisione per contrasto di giudicati).
Una volta passata in giudicato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico di compartecipi a un'associazione per delinquere, è suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di applicazione della pena resa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti degli altri due partecipi, non potendo configurarsi il reato contestato se non con la presenza di almeno tre persone.
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L'ammissibilità di una nuova perizia come base per una revisione è affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento a nuove metodiche scientifiche approvate dalla comunità degli esperti che possano sovvertire i precedenti risultati, cogliendo dati obiettivi nuovi e diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. In tema di revisione la prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato: in sede di delibazione preliminare, tale valutazione va compiuta in astratto, senza rendere penetranti anticipazioni del giudizio di merito, riservate alla fase successiva, da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 40815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40815 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2284
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 43136/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SQ, nato il *24.6.1946* a *Bitetto*, OM MA ME, nata il giorno *8.1.1953* a *San Severo*;
avverso l'ordinanza in data 10.7.2009 della Corte d'appello di Brescia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Milano dichiarava de plano, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento in data 2.10.2007, definitiva il 17.11.2007, avanzata da LI SQ e da \MA CA LO limitatamente alla applicazione di pena per il reato di cui all'art. 416 c.p., per contrasto con la sentenza 29.9.2008 del Tribunale di Milano che aveva assolto i coimputati MB e NI dal medesimo reato con la formula il fatto non sussiste.
Osservava, a ragione, che l'accusa rivolta a I\ e AR era dì avere costituito e organizzato un'associazione per delinquere, alla quale avevano partecipato i medici MB e AN, per la realizzazione di una serie di reati, di commercio e somministrazione di medicinali non autorizzati (art. 443 c.p.), posti in essere da tutti in concorso e per i quali MB e AN erano stati condannati. Il Tribunale aveva ritenuto che codesti due coimputati avevano agito senza specifica consapevolezza di far parte di un sodalizio. Tuttavia al I\ e alla AR era stato addebitato di avere preparato i prodotti curando i rapporti con vari medici e farmacisti che avevano il compito di commercializzare e somministrare i farmaci e secondo la sentenza di patteggiamento la commercializzazione era stata realizzata su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza non poteva escludersi oltre a MB e AN vi fossero altri partecipi al sodalizio e l'assoluzione di costoro non bastava ad escludere l'elemento materiale del reato plurisoggettivo.
2. SQ RE e da \MA CA LO ricorrono con unico atto a mezzo del difensore avvocato Angelo Giarda, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione del contraddicono, osservandosi che la
Corte d'appello non poteva decidere de plano ai sensi dell'art. 634 c.p.p. non risultando l'ipotesi della infondatezza manifesta ivi prevista, contraddetta per altro dalla articolata esposizione motiva.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrente si lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione della legge sostanziale nonché, nell'esposizione delle censure, vizi della motivazione. Si Afferma che l'assoluzione dei coimputati dall'ipotesi associativa con la formula "il fatto non sussiste" impediva di ravvisare il medesimo delitto, plurisoggettivo, a carico dei richiedenti, tanto che l'ordinanza "arrancava" nel tentativo di dimostrare l'esistenza di altri partecipi, pur riconoscendo che di essi non si faceva menzione nel capo d'imputazione relativo al reato associativo. La Corte d'appello aveva dovuto difatti far ricorso all'ipotesi del concorso di altre persone nella commercializzazione dei farmaci su tutto il territorio nazionale, in ammissibilmente, e in contrasto con la contestazione, avanzando il sospetto che altrove ulteriori soggetti fossero rimasti coinvolti nella vicenda. Arbitraria era, in tale contesto, la considerazione che il Tribunale avrebbe potuto fare ricorso a diversa formula assolutoria.
3. Il Procuratore generale nelle sue richieste scritte ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, concludendo per l'infondatezza del primo.
4. In replica, hanno prodotto memoria i ricorrenti, a mezzo del difensore avv. Giarda, insistendo per l'accoglimento anche del primo motivo, ulteriormente illustrato.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato in relazione ad entrambi i profili prospettati, per altro inscindibilmente connessi.
1.1. Secondo principi consolidati (ribaditi da S.U. sentenza n. 624 del 26.9.2001, dep. 2002, Pisano), la delibazione preliminare circa l'ammissibilità della domanda di revisione deve, per quel che concerne la valutazione della sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., arrestarsi all'obbiettivo riscontro della presenza, nell'allegazione difensiva, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e della ingiustizia della sentenza irrevocabile, di cui si chiede la revisione. Ai fini dell'inammissibilità l'attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza della domanda di revisione va dunque ricollegato alla assolutamente evidente "incapacità delle ragioni poste a base della richiesta a consentire una verifica circa l'esito del giudizio": con la precisazione che tale capacità deve ritenersi requisito "tutto intrinseco alla domanda", o meglio alla forza persuasiva della richiesta da sola considerata, essendo riservata invece alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva idoneità di tale allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.
Ha ragione perciò il ricorrente quando afferma che il provvedimento d'inammissibilità della richiesta di revisione per contrasto tra giudicati si fondava su di una "interpretazione" extratestuale del giudicato formatosi in relazione all'assoluzione (con la formula "il fatto non sussiste") dal reato associativo dei coimputati, che risultava inconciliabile con l'assunzione de plano della decisione e richiedeva invece che le parti fossero messe in condizione di interloquire sulla possibilità di una lettura della motivazione di quella stessa sentenza non coerente con la formula adottata.
1.2. Tanto basterebbe all'annullamento del provvedimento impugnato. Non può tuttavia il Collegio esimersi dall'osservare che anche il secondo motivo risulta, allo stato, fondato. Solo l'esistenza, oltre ai due ricorrenti e ai due prosciolti con la formula "il fatto non sussiste", di altri partecipi all'associazione per delinquere poteva difatti consentire di superare il dato costituito dall'essere venuto meno il numero minimo di associati. L'affermazione della Corte d'appello, che altri medici o sanitari potevano presumersi coinvolti nella commercializzazione dei farmaci presenta però un duplice difetto: da un lato confonde l'eventualità di un concorso di altri soggetti nei reati fine con la partecipazione al (differente) reato associativo;
dall'altro è fondata su ipotesi non soltanto priva di agganci fattuali, ma in aperto contrasto con il tenore della contestazione, formulata in entrambi i filoni processuali in termini "chiusi" quanto al reato associativo.
Conseguentemente, appare priva di consistenza anche la considerazione secondo cui l'assoluzione dei due coimputati avrebbe potuto essere pronunziata con altra formula: quella adottata discendendo, nella situazione considerata, dalla struttura necessariamente plurisoggettiva del diverso reato associativo.
2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, competente ex art. 11 cod. proc. pen., perché proceda al giudizio di revisione attenendosi al principio di diritto enunziato al punto 1.1. e rimediando alle incongruenze evidenziate al punto 1.2.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010