Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 2
La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità.
In tema di revisione della sentenza di patteggiamento, in ragione di un'inconciliabilità logica con le caratteristiche dell'accertamento nell'applicazione di pena concordata, nella nozione di prove nuove non possono essere ricomprese le prove "non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente", che invece rilevano per la revisione delle ordinarie sentenze di condanna.
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- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
Leggi di più… - 2. Limiti alla revisione delle sentenze di patteggiamentoAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2006, n. 8957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8957 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/12/2006
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2111
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 47210/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO OR;
avverso la ordinanza in data 25.10.2005 della Corte di appello di Salerno;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. FATTO
1. OR RO ricorre per Cassazione avverso la ordinanza in data 25.10.2005 della Corte di appello di Salerno cha ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal GUP di Crotone in data 9.11.2004, deducendo la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inutilizzabilità o di decadenza) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La difesa del RO ha poi depositato memoria di replica alla requisitoria del pubblico ministero.
2. La difesa del ricorrente sostiene che il RO "non rivestendo la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non poteva ne' può essere condannato per il reato di cui all'art. 314 c.p." e che tale situazione avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a dichiarare ammissibile l'istanza di revisione. DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 17781/06 del 29 novembre 2005, Diop), nell'affermare il principio che la sentenza di patteggiamento, in ragione della equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, (conf., SS.UU., n. 17782/06 del 29 novembre 2005, Duduman), ha avuto cura di precisare che "resta.....aperta la problematica - in ordine alla quale il collegio non è stato chiamato a pronunciarsi - circa i criteri di adattamento della revisione ad un regime che, almeno in sede cognitoria, mantiene quale regola di giudizio, ai fini del proscioglimento, la disposizione dell'art. 129 c.p.p". Ed è appunto sulle modalità e sulle caratteristiche di tale "adattamento" che il collegio è chiamato a pronunciarsi - sia pure nei limiti dei motivi di ricorso - nel caso in esame.
2. In premessa si ricorda che la L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 3, comma 1 (che ha novellato il testo dell'art. 629 c.p.p. includendo tra le sentenze soggette a revisione anche quelle emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2) non ha mutato ne' la struttura del rito ne' quella della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il patteggiamento mantiene dunque, come fu a suo tempo notato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU., n. 6 del 25.3.1998, Giangrasso) "una posizione nettamente e ontologicamente differenziata non solo rispetto al giudizio ordinario, dove il massimo della "cognitio" giudiziale tende al massimo di ricerca della verità "processuale", ossì a quanto più vicino possibile alla verità "reale", ma anche rispetto agli altri riti speciali, dove non manca un pur sommario accertamento giudiziale dei fatti e della responsabilità, che invece difetta nel rito del patteggiamento. E ciò, appunto, a causa delle scelte volontariamente operate dalle parti in un calcolato bilanciamento fra sicuri, rilevanti vantaggi e rischi eventuali che la certezza giudiziale possa non coincidere con la realtà storica, la cui ricerca non si è deliberatamente affrontata e che rimane comunque al di fuori del "dictum" del giudice, il quale infatti si limita - senza previa declaratoria di responsabilità - ad applicare la pena non da lui scelta, ma da altri "indicata", enunciando che "vi è stata richiesta delle parti" (art.444 c.p.p., comma 2)".
Di questi dati strutturali - insormontabili perché connessi all'essenza stessa dell'istituto del patteggiamento - l'interprete deve tener conto nell'identificare i criteri e le modalità di "adattamento" dell'istituto della revisione al peculiare regime del patteggiamento. E poiché nel presente giudizio la revisione è stata richiesta in base al disposto dell'art. 629 c.p.p., lett. c), il tema specifico che il collegio è chiamato ad affrontare è quello della istanza di revisione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che sia fondata sull'asserita esistenza di "nuove prove".
3. Nell'individuare i criteri di adattamento di cui si è detto occorre in primo luogo registrare che non può essere ritenuta estensibile alla revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la lettura che del concetto di "prove nuove" è stata offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 624 del 26.9.2001 (P.G. ed altro in proc. Pisano). Come è noto in tale decisione - che il collegio condivide nella sua impostazione generale - si è affermato che "in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 c.p.p., lett. c) ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario".
È evidente però che la valorizzazione - ai fini della revisione - di prove "non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente" (valida ed opportuna in relazione al rito ordinario o comunque a riti diversi dall'applicazione della pena su richiesta delle parti) non è logicamente conciliabile con la struttura del patteggiamento. In tale rito, infatti, non vi è spazio per l'"acquisizione" di prove in senso tecnico giacché la funzione del giudice, dopo che egli abbia escluso l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed abbia valutato positivamente il quadro di legalità dell'accordo, resta limitata al controllo di congruità della pena.
A fronte dei vantaggi ottenuti dall'imputato stanno dunque i rischi da quest'ultimo volontariamente accettati, con la rinuncia al giudizio ordinario e quindi all'acquisizione delle prove nella pienezza del contraddittorio, mentre al giudice che presiede al patteggiamento è chiesto di riconoscere l'esistenza delle situazioni elencate nell'art. 129 c.p.p. e di esercitare un controllo di correttezza sul patteggiamento stesso.
Del resto l'ordinamento pone già a disposizione dell'imputato un rimedio per le ipotesi di omessa rilevazione e valutazione da parte del giudice di preesistenti "evidenze" già agli atti (ad esempio la presenza di un documento idoneo a scagionare completamente l'imputato) contemplando il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
4. Proseguendo sulla stessa linea di ragionamento va messo in luce che, in relazione alla richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento, anche la valutazione cui è chiamato il giudice presenta delle peculiarità.
Come è noto l'art. 630 c.p.p. stabilisce alla lett. c) che la revisione può essere richiesta "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate in precedenza, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto".
Nel caso del patteggiamento il giudice sarà chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente ad essa (le uniche che, come si è prima detto, possono avere ingresso in sede di revisione di una sentenza di patteggiamento) siano tali da dimostrare "da sole" la necessità di un proscioglimento oppure se esse siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di lettura radicalmente alternativa degli "atti" del procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sè non erano tali da reclamare l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Si pensi, ad esempio, al caso di una prova d'alibi emersa successivamente al patteggiamento che - da sola o valutata congiuntamente agli "atti" contenuti nel fascicolo del giudice che ha presieduto al patteggiamento - appaia idonea ad escludere la responsabilità penale del patteggiante.
5. In ragione delle particolari caratteristiche del rito disciplinato dagli artt. 444-448 c.p.p. l'area della revisione della sentenza di patteggiamento, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 629 c.p.p., lett. c), è dunque più circoscritta rispetto a quella della revisione della sentenza emessa all'esito di un giudizio ordinario. Sulla revisione della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti si riflettono infatti i limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio di revisione. Se così non fosse la revisione cesserebbe d'essere mezzo di impugnazione straordinario apprestato dal legislatore per porre rimedio all'errore giudiziario e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stesso richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.
Come è stato efficacemente messo in rilievo nella giurisprudenza di questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella qui esaminata, "l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici" (Cass., 6^, n. 32384 del 31.7.2003).
6. Una siffatta impostazione consente di risolvere correttamente anche il problema dei limiti della revisione della sentenza di patteggiamento.
Al riguardo si ricorda che l'art. 631 c.p.p. stabilisce che "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.". Tale norma, richiamando gli artt. 529, 530 o 531 c.p.p., ha inteso far riferimento a tutte le ipotesi di sentenza di proscioglimento (la sentenza di non doversi procedere, la sentenza di assoluzione, la dichiarazione di estinzione del reato), aprendo la strada, in sede di giudizio di revisione, ad una rivalutazione della responsabilità penale secondo i canoni ordinari.
Nel testo originario del codice di rito era infatti riscontrabile una piena e perfetta simmetria tra "l'area della revisione", disegnata dall'art. 629 c.p.p. (area che comprendeva le sentenze di condanna ed i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili), ed i "limiti della revisione" fissati dall'art. 631 c.p.p., che consentiva che in sede di giudizio di revisione si realizzasse una rivalutazione della responsabilità penale secondo gli ordinari parametri. Ma, come è stato già ricordato in precedenza, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono state incluse tra quelle soggette a revisione solo di recente, dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 3, norma che si è limitata a novellare l'originario testo dell'art. 629 c.p.p. serbando il silenzio sui "limiti della revisione" in relazione a tali pronunce.
L'inclusione delle sentenze ex art. 444 c.p.p. nel novero di quelle soggette a revisione ha dunque lasciato aperto tale problema e pone oggi la questione della "corrispondenza" logica e sistematica da rispettare tra le peculiari caratteristiche della sentenza di patteggiamento oggetto dell'istanza di revisione ed il tipo di accertamento da effettuare in sede di giudizio di revisione della sentenza stessa.
Al riguardo il collegio osserva che se in sede di patteggiamento il giudice è chiamato (oltre che ad un controllo sui termini dell'accordo) esclusivamente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., anche la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione.
Ne consegue che, in caso di patteggiamento, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione dovranno essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza di una delle cause elencate nell'art. 129 c.p.p.. Una siffatta lettura consente di realizzare - anche a fronte di una sentenza di applicazione della pena "su richiesta" delle parti - le finalità preminenti della giurisdizione penale che non può concepire l'applicazione di una pena laddove sussistano cause di non punibilità e, al tempo stesso, evita che - attraverso lo strumento della richiesta di revisione - possano essere radicalmente alterate (successivamente all'intervenuto accordo e con effetto per così dire retroattivo) la struttura e la fisionomia del patteggiamento e vanificati gli obiettivi di accelerazione e di deflazione propri di tale rito.
A suggerire la soluzione qui prospettata non è dunque un'astratta esigenza di "simmetria" tra la natura e l'ambito del patteggiamento e quelle del relativo procedimento di revisione ma una elementare esigenza di interna coerenza del sistema processuale che deve garantire il soddisfacimento delle istanze di giustizia e la riparazione dell'errore (in altri termini: la tutela dell'innocente) senza consentire però che la revisione diventi lo strumento per ottenere tutto ciò cui si è consapevolmente e liberamente rinunciato con la scelta del patteggiamento e ciò che sarebbe stato comunque impossibile ottenere nell'originario giudizio conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
9. Facendo applicazione di questi criteri al caso in esame il collegio osserva che a fondamento della richiesta di revisione del RO non erano state in nessun modo addotte "prove nuove" (nel senso sin qui chiarito) ma solo argomentazioni rivolte a dimostrare che il RO non aveva rivestito la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed a rimettere in discussione la concordata sentenza di applicazione della pena.
Correttamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal GUP di Crotone in data 9.11.2004, a suo tempo proposta dall'attuale ricorrente.
10. Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007