Sentenza 27 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revisione di condanna pronunciata in ordine al reato di partecipazione a associazione di tipo mafioso per aver contribuito ad assicurare ad un gruppo criminale i proventi di attività estorsive in danno di discoteche, realizzati mediante l'imposizione di servizi di vigilanza erogati da una società costituita dall'istante, in relazione a richiesta fondata sulla successiva assoluzione del medesimo soggetto dall'addebito di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento allo svolgimento di analoga attività a vantaggio di altra fazione del sodalizio, eseguita mediante l'utilizzo di diversa struttura operativa).
Commentario • 1
- 1. Inconciliabilità tra sentenze irrevocabili: precisazioni sul concettoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 agosto 2022
Come deve essere inteso il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 630) Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile una istanza di revisione avanzata in relazione ad una sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia, divenuta irrevocabile, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, deciso con sentenza della Prima Sezione Penale n. 37162 del 2019; la decisione irrevocabile aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2014, n. 20029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20029 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 27/02/2014
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 231
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 22611/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD DO N. IL 03/11/1959;
avverso la sentenza n. 1541/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 13/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe SE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
udito il difensore avv. Belmonte Elvia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 novembre 2012 la Corte d'appello di Salerno ha rigettato, in sede di rinvio disposto con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 16 giugno 2011, n. 34545, la richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa il 7 novembre 2005 dalla Corte d'appello di Lecce nei confronti di AD DO, divenuta irrevocabile il 25 settembre 2007, per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa nota come "S.C.U." (ex art. 416 bis c.p., commi 1, 2 e 4, con la condanna alla pena di anni tre di reclusione ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, oltre alla confisca di quanto in sequestro). La richiesta era fondata sul rilievo della inconciliabilità dei fatti posti a base della sentenza di condanna con quelli su cui riposava una sentenza assolutoria, ormai irrevocabile, emessa dalla Corte d'appello di Lecce in data 1 marzo 2007, per il delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata "S.C.U." .
2. Avverso la suindicata pronuncia della Corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AD DO, deducendo vizi di violazione di legge in relazione all'art. 630 c.p.p., lett. a), artt. 631, 636 e 125 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 627 c.p.p., nonché carenze ed illogicità
motivazionali, per essere stati disattesi i principii affermati dalla Corte di Cassazione in sede rescindente, ritenendo, al di là di talune analogie (ravvisate in relazione al tipo di condotta e all'elemento temporale), completamente diversi i fatti oggetto delle due sentenze.
Nell'affermare che AD DO utilizzava contemporaneamente due società di vigilanza nello stesso arco temporale, svolgendo, sempre contemporaneamente, attività lecita ed illecita, la Corte d'appello non ha offerto alcuna giustificazione razionale dell'asserita conciliabilità dei fatti posti a sostegno delle due sentenze, omettendo di considerare che la condotta relativa al periodo settembre 1999 - novembre 2000, ricadente nella contestazione sia del primo che del secondo processo, una volta che la si qualifichi come lecita, crea comunque una situazione di inconciliabilità tra i fatti oggetto delle diverse pronunzie. Non si da effettivamente conto, in tal modo, del profilo cronologico delle due contestazioni, ne' della sovrapponibilità di condotte tra loro inconciliabili, poiché assunte in uno stesso contesto temporale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
4. V'è da osservare, preliminarmente, come più volte statuito da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 8462 del 9.7.97, dep. 18.9.97; Sez. 4, n. 8135 del 25.10.01, dep. 28.2.02; Sez. 1, n. 18380 del 20.2.02, dep. 14.5.02; Sez. 1, n. 36121 del 9.6.04, dep. 9.9.04; Sez. 5, n. 40819 del 22.9.05, dep. 10.11.05), che il disposto di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto di reato, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, dep. 29/03/2011, Rv. 250061).
L'inconciliabilità, dunque, deve riguardare i fatti di reato accertati e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non già l'ipotesi in cui la stessa verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Sez. 1, n. 381 del 30/11/1992, dep. 15/01/1993, Rv. 194797; Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251718). Entro tale prospettiva, inoltre, il criterio decisivo per la riconoscibilità del contrasto di giudicati non può ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, ma deve essere tale da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato (Sez. 6, n. 10916 del 07/02/2006, dep. 28/03/2006, Rv. 233733). Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto, e non possono pertanto consistere, come già osservato, nel mero rilievo di una divergenza di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997, dep. 18/09/1997, Rv. 208608).
5. La Corte territoriale ha fatto buon governo del quadro di principii delineato in questa Sede, procedendo ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, ed escludendo quindi, con congrua ed esaustiva motivazione, ogni profilo di contraddittorietà logico-giuridica tra i due giudicati. In tal senso, essa è pervenuta alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, dapprima ponendo in rilievo gli elementi di identità individuabili nelle condotte prese in considerazione (ossia, per un verso, le modalità di realizzazione della condotta, connotata in entrambi i casi dall'imposizione di servizi di vigilanza alle discoteche, e, per altro verso, l'elemento temporale, in parte coincidente, nell'ambito dei due distinti giudizi), quindi evidenziando, al di là delle ravvisate analogie, gli elementi pregnanti da cui ha ricavato l'apprezzamento della completa diversità dei fatti oggetto delle pronunce poste a raffronto.
In un caso, infatti, si è escluso che il AD avesse concorso dall'esterno all'attività illecita di una determinata fazione della su indicata organizzazione criminale - quella, cioè, capeggiata dai fratelli Coluccia ed operante nel sud del Salento, con sede in Noha, frazione di Galatina - nell'altro, invece, si è ritenuta l'intraneità del ricorrente ad una diversa fazione - quella capeggiata da EZ SE, cognato del AD - che traeva rilevanti profitti illeciti dalle attività di estorsione poste in essere nei confronti dei titolari di numerose discoteche della provincia di Lecce, avvalendosi, peraltro, di un diverso strumento operativo (costituito da un'agenzia fittiziamente costituita, la "Body Guard", che si appoggiava alla "Raffaele De Iaco Investigazioni" per mascherare l'illecita attività, laddove nell'altro giudizio, definito con sentenza assolutoria, egli risultava aver operato attraverso un'altra società, l'agenzia di sicurezza "Alfa 999", costituita con un'altra persona, MA IO).
Pur nella sostanziale coincidenza dell'arco temporale entro cui risulta essersi dispiegata l'attività svolta dal ricorrente - ritenuta lecita in un caso, illecita nell'altro - la Corte d'appello ha dunque motivatamente indicato, a sostegno della valutazione di conciliabilità dei fatti oggetto di accertamento nell'ambito dei due distinti giudizi, gli specifici elementi di diversità sul piano storico-fattuale, puntualmente apprezzandone le correlative implicazioni e la rilevanza, oggettiva e soggettiva, con riguardo sia al contesto di riferimento dello specifico gruppo facente parte del più ampio sodalizio criminale, sia alle peculiarità dello strumento operativo in concreto utilizzato, aspetti, questi, sui quali il ricorrente ha formulato contestazioni del tutto aspecifiche, omettendo di sviluppare il necessario confronto critico-argomentativo sulle fondamentali ragioni giustificative poste a sostegno dell'impugnata pronuncia, laddove sono stati linearmente posti in rilievo i profili di sostanziale diversità dei gruppi criminali di riferimento.
Nel caso in esame, di contro, è agevole rilevare come dalla motivazione del provvedimento impugnato risulti chiaramente delineata la presenza di fattispecie ontologicamente autonome per la correlativa diversità delle rispettive componenti strutturali, ove si consideri che l'identità del fatto sussiste solo nelle ipotesi in cui vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, Rv. 231799).
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014