Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2014, n. 20029
CASS
Sentenza 27 febbraio 2014

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Massime1

In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revisione di condanna pronunciata in ordine al reato di partecipazione a associazione di tipo mafioso per aver contribuito ad assicurare ad un gruppo criminale i proventi di attività estorsive in danno di discoteche, realizzati mediante l'imposizione di servizi di vigilanza erogati da una società costituita dall'istante, in relazione a richiesta fondata sulla successiva assoluzione del medesimo soggetto dall'addebito di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento allo svolgimento di analoga attività a vantaggio di altra fazione del sodalizio, eseguita mediante l'utilizzo di diversa struttura operativa).

Commentario1

  • 1Inconciliabilità tra sentenze irrevocabili: precisazioni sul concetto
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 agosto 2022

    Come deve essere inteso il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 630) Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile una istanza di revisione avanzata in relazione ad una sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia, divenuta irrevocabile, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, deciso con sentenza della Prima Sezione Penale n. 37162 del 2019; la decisione irrevocabile aveva condannato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2014, n. 20029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20029
Data del deposito : 27 febbraio 2014

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