Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2013, n. 26000
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità. (In applicazione di tale principio è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione proposta sulla base di una sentenza di assoluzione emessa dall'autorità giudiziaria straniera nei confronti dell'imputato).

Commentario1

  • 1La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove prove
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2013, n. 26000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26000
Data del deposito : 5 marzo 2013

Testo completo