Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità. (In applicazione di tale principio è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione proposta sulla base di una sentenza di assoluzione emessa dall'autorità giudiziaria straniera nei confronti dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2013, n. 26000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26000 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo PP - Presidente - del 05/03/2013
Dott. D'ISA UD - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco AR - Consigliere - N. 285
Dott. ESPOSITO CI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 24120/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RC n. il 29.01.1962;
avverso l'ordinanza n. 3095-3096/10 della Corte d'Appello di Brescia del 2.12.2010;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita in UDIENZA CAMERALE del 5 marzo 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA UD;
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa FODARONI Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. LI RC ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, della Corte d'Appello di Brescia con cui è stata dichiarata inammissibile la sua richiesta di revisione della sentenza del GIP del Tribunale di Milano, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il 21.09.2009, divenuta irrevocabile in data 11.11.2009, di condanna per il delitto di cui all'art. 416 c.p. e per il delitto di furto.
È opportuno per una migliore comprensione dei motivi del ricorso sintetizzare il contenuto dell'impugnata ordinanza.
1.2 La Corte territoriale di Brescia è stata chiamata ad esaminare l'istanza dell'attuale ricorrente e quella analoga del coimputato PO PP. A costoro era stato contestato;
a) il delitto previsto dall'art. 416 c.p., comma 1, (capo a), in quanto, in qualità di promotori ed organizzatori, si associavano tra loro e con NZ CA AR - per il quale si era proceduto separatamente - allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati contro il patrimonio, segnatamente ai danni dei clienti della BSI Italia spa, per il successivo riciclaggio in Italia ed all'estero, IP e AO, sfruttando l'organizzazione ed i mezzi delle società RA CE e Grandi Immobili s.r.l., per simulare un'attività economica che desse titolo alla percezione degli ingenti capitali trasmessi loro dallo NZ, nonché aprendo conti correnti bancari sia in Italia che all'estero, anche tramite l'ausilio della fiduciaria elvetica FIDIREX;
b) il delitto di cui agli artt. 110 e 624, artt. 625, comma 1, nn. 2 e 5 e art. 61, nn. 7 e 11, per essersi appropriati del danaro dei correntisti clienti della BSI Italia spa, AZ NO, AR BI, AG OL AR, OC RZ e OM LU, sottraendolo all'istituto con modalità fraudolenti e disponendo bonifici esteri a favore di AO e IP, Fulfil Management LLC a favore di RE IO LTD in Ungheria.
Nelle rispettive istanze di revisione, il AO ed il IP premettevano che, per gli stessi fatti, oggetto della sentenza del GIP di Milano, essi erano stati assolti dall'A.G. elvetica, e sostenevano che, dai risultati di una rogatoria eseguita in Ungheria, - indicata quale "prova nuova" ex art. 630 c.p.p., lett. C) - richiesta durante le indagini dell'A.G. italiana, ma evasa solo dopo l'emissione della sentenza art. 444 c.p.p., del GIP - emergerebbe la prova della inattendibilità del loro chiamante in correità, NZ CA AR.
In particolare, si espone nell'istanza, che l'esito della rogatoria, trasfuso in una informativa della G.d.F circa le indagini espletate in Ungheria, riguardava i rapporti tra lo NZ e tale CI UD, anch'egli imputato, e si faceva chiarezza proprio sull'accredito di Euro 2.500.000,00 su di un conto corrente acceso presso la KDB BANK in Ungheria in data 24.11.2008, di cui, a dire dello NZ nelle dichiarazioni rese all'A.G. italiana, il AO era stato il beneficiario. Nell'informativa, secondo l'istante, si accerta che l'operazione si è conclusa unicamente tra lo NZ ed il CI, come suffragato dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche delle loro conversazioni, allegate al rapporto, e che i beneficiari della rimessa bancaria erano, appunto gli stessi NZ e CI e non altri.
Si concludeva nell'istanza che le dichiarazioni di NZ avrebbero costituito il solo fondamento del giudizio di responsabilità a loro carico, ma che i risultati della rogatoria ne minavano in toto la credibilità.
1. 3 La Corte distrettuale evidenzia, da una lettura della sentenza di cui si chiede la revoca, che gli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di condanna risultano molteplici, cui si aggiungono le dichiarazioni di chiamata in correità dello NZ.
Sugli specifici rilievi degli istanti evidenzia che, quanto alla sentenza di assoluzione dell'A.G. elvetica, questa oltre ad avere ad oggetto fatti non coincidenti con quelli dell'accertamento del GIP di Milano, aggiungendosi che, anche a voler prescindere dalla mancanza di alcun valore della stessa quale prova nel nostro ordinamento, non risulta neppure passata in giudicato.
Quanto, poi, alla "nuova prova" si afferma che i risultati della citata rogatoria non sono affatto idonei a scardinare il giudizio di responsabilità che fonda le sue basi su di un robusto compendio probatorio, costituito da plurimi elementi di natura dichiarativa e documentale.
In particolare, con riferimento alle intercettazioni telefoniche, oggetto della rogatoria, rileva che ai brevi passaggi evidenziati dalla Difesa - in particolare nelle comunicazioni captate, si registra un rimprovero del CI verso lo NZ, ritenuto responsabile di aver messo in circolazione alcune voci ritenute poco lusinghiere - si affida l'intero peso del ricorso per revisione.
2. Con l'odierno ricorso la Difesa del LI ribadisce che l'unico concreto elemento di prova a suo carico, in relazione a tutti i reati ascritti, è costituito da un interrogatorio reso dallo NZ al P.M. in data 21.01.2009, ove lo stesso, nel rendere ampia confessione, effettua una chiamata in correità del LI ed altri in relazione a sottrazioni da lui materialmente perpetrate ai danni dei clienti della Banca BSI Italia spa, alla appartenenza del LI ad un'associazione a delinquere, cui esso NZ si qualificava estraneo, dichiarando, contrariamente a quanto accertato, di esserne vittima, ed, infine, rivolgeva un'inverosimile accusa
contro
LI di sequestro di persona e minaccia.
Tutte le altre fonti di prova, desunte dalla sentenza del GIP, e specificamente richiamate nell'impugnata ordinanza, non corroborano l'imputazione nei confronti del LI, non riguardando la sua posizione processuale.
2. 1 Quanto alla "nuova prova" dalla informativa della G.d.F., riportante i risultati della rogatoria effettuata in Ungheria, ed, in particolare dalle intercettazioni telefoniche, ritiene il ricorrente che emerge con chiarezza che, all'operazione della sottrazione della somma di Euro 2.500.000, ai danni de correntista AZ NO, e bonificati presso una banca ungherese, il LI è completamente estraneo. Si evidenzia che tutto ciò va raffrontato con il fatto che nelle calunniose chiamate in correità lo NZ ha riferito che IP e LI erano i beneficiari di tutte le operazioni distrattive ai danni della BSI, ivi compreso il trasferimento dei danari in Ungheria. Poiché, dai risultati della rogatoria, risulta assolutamente falsa l'affermazione resa dallo NZ al PM secondo la quale i beneficiari del bonifico sarebbero OD e LI va desunta consequensialmente la certezza della mendace chiamata in correità a carico del ricorrente.
2.2 Dunque, il ricorrente, denuncia, alla luce di tali osservazioni, con un primo motivo, violazione di legge, nella specie dell'art. 630 c.p.p. e correlato difetto di motivazione dell'impugnata ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione. Si evidenzia che la Corte bresciana trascura di considerare che la "nuova prova", come delineata, va a corroborare un altro elemento di totale inattendibilità del chiamante NZ, costituito dalla falsa affermazione secondo la quale egli sarebbe stato, costretto sotto la minaccia del LI, a frodare la banca di cui era funzionario di oltre 20 milioni di Euro da vari conti trasferendoli all'estero, ed avrebbe pensino subito un sequestro di persona.
2. 3 Con il secondo motivo si denuncia la illogicità di motivazione circa la sufficienza degli altri elementi di prova (diversi dalla chiamata in correità) ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416 c.p., atteso che difetta del tutto l'iter logico che collega gli altri elementi di prova alla responsabilità del LI per i reati contestati. Non esiste alcun nesso logico tra tali fonti e l'assunto dell'ordinanza secondo il quale esse dimostrerebbero che un'associazione per delinquere vi fosse e che il LI ne fosse partecipe.
2. 4 Con il terzo motivo si eccepisce la duplice violazione o falsa interpretazione del disposto degli artt. 444 e 630 c.p.p., argomentandosi che, ai fini della impugnazione per revisione, le nuove prove non devono avere un'efficacia raffrontabile con un accertamento operato dal giudice, come sembra ritenere l'ordinanza, ma solo di denotare come non vero il fatto che forma oggetto dell'imputazione. Si censura l'ordinanza impugnata laddove si afferma che con il c.d. patteggiamento gli imputati hanno aderito alle risultanze delle indagini preliminari. Ma tale visione - secondo la quale l'accordo tra difesa e accusa verterebbe sulla ricostruzione dei fatti, per il ricorrente non appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la sentenza di patteggiamento riguarda solo la natura e l'entità della pena, escluso ogni "accertamento" dei fatti.
2. 5 Con il quarto motivo si denuncia duplice illogicità della motivazione in punto di valutazione della nuova prova. Si censura la valutazione della prova dell'inattendibilità del chiamante in correità NZ, e l'affermazione che le intercettazioni sono del tutto neutre quanto ai soggetti a cui è riferibile la somma di Euro 2.500.000,00 distratta dal conto del AZ. Si osserva che, se si considera, da un lato, che NZ ha specificamente accusato LI e IP di essere i beneficiari della rimessa di danaro in Ungheria, e, dall'altro, che nelle intercettazioni in atti si rileva testualmente, dalla conversazione fra NZ e CI che il beneficiario fosse proprio quest'ultimo, cos'altro ancora occorra per ritenere che i beneficiari non erano ne' il IP ne', tanto meno, il LI, e per ritenere, dunque che lo NZ ha mentito sul punto.
2. 6 Con il quinto motivo si denuncia errata valutazione delle risultanze documentali e conseguente errore di motivazione in ordine alla negata identità dei fatti oggetto della sentenza di patteggiamento e dei fatti dai quali la Corte di Lugano ha assolto il LI con formula piena all'esito del dibattimento. 2. 7 Con memorie difensive, tempestivamente depositate, il ricorrente rappresenta che la sentenza dell'A.G. svizzera della sua assoluzione dagli identici fatti per cui è stata emessa la sentenza si patteggiamento di cui trattasi è passata in giudicato. Si criticano, inoltre, le richieste scritte del Procuratore Generale. RITENUTO IN DIRITTO
3. I motivi esposti sono da ritenersi infondati e pertanto il ricorso va rigettato. Nell'affrontare le questioni sottoposte al vaglio del Collegio, con particolare riferimento a quale sia la regola di valutazione delle "nuove prove" riguardanti una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., non si può prescindere dal considerare l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte relativamente alla natura della sentenza di patteggiamento se di condanna o meno, ancorché, allo stato sia legislativamente acquisita quella di condanna.
Appare opportuno rammentare che le Sezioni unite di questa Corte, seguendo, peraltro, l'indirizzo minoritario della giurisprudenza di legittimità, ed in contrasto con la pressoché totalità della dottrina, dopo aver escluso che la decisione che applica la pena su richiesta abbia natura di sentenza di condanna, ritennero la pronuncia emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. e segg., non assoggettabile al giudizio di revisione, proprio evocando il precetto dell'art. 629 c.p.p., che tale mezzo di impugnazione prevedeva solo per le sentenze di condanna con accertamento pieno ed incondizionato (e ciò anche con riferimento alle decisioni adottate in seguito a giudizio abbreviato qualificabili, a pieno titolo, sentenze di condanna - nonché al decreto penale assimilabile ad una pronuncia di condanna, pure considerando la possibilità di opposizione da parte dell'interessato, dei fatti e delle prove;
Cass., Sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso). La L. 12 giugno 2003, n. 134, ha però, interpolando l'art. 629 c.p.p., comma 1, esteso la revisione alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. 1 Orbene, tutto lo sviluppo giurisprudenziale in tema, e, con precipuo riguardo agli ambiti di applicazione dell'istituto della revisione per "nuove prove" ad una sentenza di patteggiamento, è culminato con la sentenza di questa Corte della Sez. 6^, n. 31374 del 24/05/2011 Cc. (Rv. 250684) che ha trattato la questione non tralasciandone alcun aspetto, le cui conclusioni si condividono pienamente.
La sentenza della 6^ sezione di questa Corte risolve i quesiti posti dal ricorrente e fornisce una traccia di risoluzione dell'odierna controversia pienamente convincente dalla quale il Collegio non intende discostarsi. In sostanza ed a conclusione di un'approfondita esposizione delle implicazioni riguardanti l'applicazione dell'istituto della revisione alla sentenza di patteggiamento, si è precisato che la valutazione cui è chiamato il giudice presenta delle peculiarità perché nel caso di sentenze di tal genere, il giudice sarà chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente ad essa (le uniche che possono avere ingresso in sede di revisione di una sentenza di patteggiamento) siano tali da dimostrare "da sole" la necessità di un proscioglimento oppure se esse siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di lettura radicalmente alternativa degli "atti" del procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sè non erano tali da reclamare l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 129.
La conseguenza è nel senso che, in ragione delle particolari caratteristiche del rito disciplinato dall'art. 444 e segg., l'area della revisione della sentenza di patteggiamento, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 630, lett. c), (quella, cioè, ora chiamata in causa), è più circoscritta rispetto a quella della revisione della sentenza emessa all'esito di un giudizio ordinario. Sulla revisione della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti si riflettono infatti i limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio di revisione. Se così non fosse la revisione cesserebbe di essere mezzo di impugnazione straordinario apprestato dal legislatore per porre rimedio all'errore giudiziario e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiale per revocare una decisione da lui stesso richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità penali. Ma anche le regole di giudizio che legittimano la revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta risultano diversificate. Se in sede di patteggiamento il giudice è chiamato (oltre che ad un controllo sui termini dell'accordo) esclusivamente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129, pure la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione.
Con la conseguenza che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione dovranno essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza di una delle cause elencate nell'art. 129 c.p.p.. In tal modo, oltre a realizzarsi - anche di fronte una sentenza di applicazione della pena "su richiesta" delle parti -le finalità preminenti della giurisdizione penale che non può concepire l'applicazione di una pena laddove sussistano cause di non punibilità, si evita al tempo stesso, che - attraverso lo strumento della richiesta di revisione - possano essere radicalmente alterate (successivamente all'intervenuto accordo e con effetto per così dire retroattivo) la struttura e la fisionomia del patteggiamento e vanificati gli obiettivi di accelerazione e di deflazione propri di tale rito.
Per concludere, la soluzione prospettata non deriva da un' astratta esigenza di "simmetria" tra la natura e l'ambito del patteggiamento e quelle del relativo procedimento di revisione ma da un'elementare esigenza di interna coerenza del sistema processuale che deve garantire il soddisfacimento delle istanze di giustizia e la riparazione dell'errore (in altri termini: la tutela dell'innocente) senza consentire però che la revisione diventi lo strumento per ottenere tutto ciò cui si è consapevolmente e liberamente rinunciato con la scelta del patteggiamento e ciò che sarebbe stato comunque impossibile ottenere nell'originario giudizio conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta. L'apprezzamento per la su esposta tesi non può, oltre tutto trascurare come il metodo operante per valutare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 1, non può che identificarsi nei modello interpretativo più volte indicato dalla giurisprudenza di questa Corte.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la decisone di cui all'impugnata ordinanza risulta essere esente da critica avendo la Corte distrettuale evidenziato, in sostanza, come quella "nuova prova", specificata dall'istante", da sola non possa determinare l'applicazione della disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., restando a carico del LI altri elementi, valutati dal ricorrente con criteri estranei al rito di cui all'art. 444 c.p.p., come puntualmente osservato anche dal Procuratore Generale: " in una situazione di accertate movimentazioni finanziarie aventi come certi beneficiari delle operazioni irregolari poste in essere dal medesimo NZ proprio il LI ed il IP e società agli stessi riferibili".
Ed è perfettamente logica la conclusione della Corte territoriale secondo cui, alla luce di tutte le risultanze processuali, di cui era consapevole l'imputato all'atto della richiesta di patteggiamento, l'equazione prospettata dalla Difesa in base alla quale l'operazione curata in Ungheria non vede alcun coinvolgimento di IP e LI, anche "certamente le altre" non sarebbero frutto del pactum sceleris, risulta un'affermazione del tutto apodittica. Quanto, infine, alla intervenuta sentenza della Corte di Lugano, ancorché essa sia passata in giudicato, ed al di là della effettiva verifica di sostanziale identità tra i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento, giuste sono le osservazioni sul punto della possibilità di recepire tale sentenza in sede di revisione per i limiti che sottendono all'acquisizione della prova, come vigenti nel nostro ordinamento.
Invero, il principio vigente in materia di rogatoria internazionale, secondo cui le prove raccolte all'estero sono utilizzabili in Italia alla sola condizione che siano state assunte legalmente con riferimento alla legge del luogo in cui sono state raccolte (art. 3, comma 1, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, richiamata dall'art. 696 c.p.p.), non è applicabile per l'acquisizione e l'utilizzazione nel procedimento italiano di atti propri di un autonomo procedimento penale di altro Stato, trovando questa materia disciplina nell'art. 238 c.p.p., e, di conseguenza, una sentenza che si basi su quelle prove acquisite autonomamente non può avere efficacia nel nostro ordinamento al fine di determinare la revoca di una sentenza emessa dal giudice italiano.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 5 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013