Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente).
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Con la sentenza n. 24178/2023, la Quarta sezione ha affermato che in tema di omicidio stradale, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Cassazione penale sez. IV, 23/05/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 06/06/2023), n.24178 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2009, n. 37838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37838 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO AR Giuseppe - Presidente - del 01/07/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1967
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 027900/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) QU MA, N. IL 01/03/1975;
avverso SENTENZA del 24/02/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
AR UE ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma confermava il giudizio di responsabilità per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, commesso in data 12 aprile 1999, in danno di TI AR, mentre in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva prevalenti le già concesse attenuanti generiche. Sui motivi di appello, diretti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato sul rilievo che non vi fossero elementi certi per ritenere la responsabilità dello stesso nella determinazione del sinistro, la Corte di merito ne ha argomentato l'infondatezza, attraverso un adesivo richiamo, per relationem, alla motivazione del giudice di primo grado e rispondendo alle doglianze proposte con i motivi di appello.
La sentenza impugnata sottolineava che la ricostruzione operata dal giudice di primo grado (secondo la quale lo scontro si era verificato quando il AR, provenendo da Vicovaro in direzione di Subiaco, alla guida della sua autovettura, giunto all'altezza del bivio per Mandela, adottando una velocità non consona ai luoghi nonché all'ora notturna, aveva improvvisamente svoltato sulla sinistra per immettersi nella strada che conduce a Mandela, senza azionare l'indicatore di direzione ed omettendo di dare la precedenza al ciclomotore condotto dal TI, che proveniva dall'opposto senso di marcia, così provocando l'impatto tra i mezzi) era collimante con i dati oggetti vi rappresentati dalla localizzazione ed entità dei danni riportati dai veicoli e dalla posizione statica finale dei mezzi, che dimostravano che l'impatto si verificò nella corsia di pertinenza del ciclomotore, invasa dalla vettura condotta dall'imputato.
Sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per gli accertamenti peritali, i giudici di appello, ritenevano che la stessa non appariva assolutamente necessaria ai fini del decidere, alla stregua dell'accurata ricostruzione già operata in primo grado. Il ricorrente articola un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove sostiene che il giudicante, aderendo acriticamente alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, aveva omesso di esaminare le risultanze dell'istruttoria contrarie alla citata ricostruzione dei fatti, peraltro, già compromessa dall'operato dei CC intervenuti sul posto immediatamente dopo l'incidente, i quali non avevano individuato con certezza il punto d'urto tra l'autovettura ed il ciclomotore.
Si censura altresì la decisione della Corte di merito di non accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di espletare una perizia tecnica rivolta a chiarire la dinamica dei fatti.
Si censura, infine, la decisione con riferimento alla determinazione del punto d'urto che si sostiene fondata su elementi non obiettivi. Il ricorso è manifestamente infondato, risolvendosi in una censura di merito afferente la valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.
Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez, 4^, 10 febbraio 2009, Pulcini). I giudici dell'appello, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, hanno ritenuto di confermare le conclusioni del giudice di primo grado, che aveva attribuito rilievo determinante nella determinazione causale dell'evento alle macroscopiche ed imprevedibili infrazioni al codice della strada poste in essere dal AR e rimaste incontestate (mancato rispetto del diritto di precedenza e velocità non adeguata allo stato dei luoghi ed all'ora notturna).
Il giudizio espresso sul punto, conforme alle risultanze dell'istruttoria svolta, attiene al merito dei fatti e non è sindacabile in sede di legittimità perché frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali, in ordine alla condotta di guida del ricorrente, ai profili di colpa in essa ravvisati ed alla loro incidenza sotto il profilo causale, del quale è stata data congrua e coerente giustificazione.
La sentenza impugnata, infatti, ricostruisce con motivazione corretta le modalità dell'incidente stradale in termini coerenti con gli addebiti di colpa specifica formulati nei confronti del AR, escludendo ogni profilo di colpa della vittima. E ciò fa, oltre richiamando la sentenza di primo grado, attraverso la disamina dei dati obiettivi ricavati dai rilievi dell'incidente stradale (l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto, il danneggiamento del cofano, del parabrezza e del montante sinistro dell'auto, dimostrativi della violenza dell'impatto a causa della velocità dell'auto, il riferimento alla posizione statica finale dei mezzi, le dichiarazioni rese dai testi oculari, i quali non avevano notato alcuna anomala condotta di guida del ciclomotore ma esclusivamente quella del conducente dell'autovettura).
I giudici dell'appello escludono, pertanto, coerentemente al materiale probatorio e logicamente, la rilevanza causale nel determinismo del sinistro della velocità del motociclo, sottolineando l'insussistenza di ogni elemento probatorio in tal senso.
In questa prospettiva, la diversa valutazione del punto d'urto tra le autovetture, sostenuta in ricorso, non può certo trovare accoglimento nel presente giudizio, non competendo al giudice di legittimità la rinnovazione della valutazione degli elementi di prova, quando la spiegazione offerta dal giudice del merito è logica e comunque esauriente.
Ne deriva un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell'incidente alla esclusiva condotta colposa dell'odierno ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità.
Anche l'altra doglianza afferente il rigetto della richiesta di espletamento della perizia diretta a ricostruire la dinamica del sinistro è manifestamente infondata, risolvendosi in una censura di merito afferente la valutazione operata dal giudice di merito delle risultanze dell'istruttoria, che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dalla Corte di appello, che ha ritenuto tale mezzo di prova del tutto superfluo, è coerente con quanto sopra esposto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009