Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2004, n. 25310
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

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In tema di successione nella posizione di garanzia, il principio di affidamento, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, se da un lato implica che colui il quale si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato, dall'altro lato comporta anche che - qualora l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante - la condotta colposa dell'affidato non vale di per sè ad escludere la responsabilità dell'affidante medesimo. (Fattispecie relativa a responsabilità medica: la Corte ha rigettato il ricorso degli imputati contro la sentenza di merito che aveva accertato la loro responsabilità per la morte di una paziente, nonostante i sanitari ricorrenti avessero eccepito che la vittima era stata presa in cura da un'altra struttura sanitaria già un mese prima il decesso).

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone che nel ricorso venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l'atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l'acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2004, n. 25310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25310
    Data del deposito : 7 aprile 2004

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