Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso, in riforma di quella di condanna pronunciata in primo grado, la responsabilità a titolo di artt. 595 e 57 cod. pen., di due soggetti, rispettivamente nella qualità di giornalista e direttore di un quotidiano sportivo, per avere pubblicato, il primo, e omesso di controllare, il secondo, un articolo in cui si riportava senza commento una lettera inviata da un non meglio identificato "direttivo ultras Spezia", contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra di calcio di La Spezia).
Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.), non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che aveva escluso il contenuto intimidatorio delle seguenti espressioni rivolte ad alcuni giocatori di una squadra di calcio e contenute in una lettera anonima, pubblicata su un quotidiano sportivo: "ci hanno sempre dipinto come un gruppo violento che negli ultimi anni è maturato. Per l'amore della maglia ... siamo disposti a tornare indietro. Non metteteci alla prova. Fiduciosi nella vostra intelligenza, per l'ultima volta vi salutiamo" - ritenendo che fossero volte non tanto ad intimidire i calciatori, quanto ad esternare il malcontento della tifoseria nei confronti di alcuni di essi, adoperando il linguaggio colorito che sarebbe "prassi costante" nel mondo calcistico).
Commentari • 8
- 1. Molestie e minacce gravi: configurazione del reato e rilevanza della continuazione delle condotte (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Minaccia e lesioni: condanna a 4 mesi, giorno 1 di reclusione (Tribunale di Ascoli Piceno - Giudice Monocratico dott.ssa Claudia DI Valerio)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 aprile 2024
Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di minaccia e lesioni personali. Tribunale Ascoli Piceno, 29/03/2021, (ud. 01/02/2021, dep. 29/03/2021), n.90 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 - Con decreto del 10.1.2018 (...) veniva citato a giudizio per rispondere dei reati trascritti in epigrafe. Nel corso del giudizio, all'udienza del 26.3.2018 veniva disposto rinvio per mancato perfezionamento del termine di comparizione in favore dell'imputato, seguendo l'udienza del 2.7.2018 in cui, dichiarata l'assenza dell'imputato ed ammessa la costituzione di parte civile di (...), veniva aperto …
Leggi di più… - 3. Minaccia: va valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto (Cassazione penale n. 21684/19)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' art. 612 c.p. , che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Cassazione penale , sez. II , 12/02/2019 , n. 21684). Fonte: …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non sussiste il diritto di cronaca se la notizia è pubblicata in forma anonimaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente pubblicazione della notizia da parte di altre fonti di informazione - Cassazione penale sez. V - 24/10/2022, n. 2218). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - …
Leggi di più… - 5. Tribunale di Nola - 899/21 - GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi- Minaccia- CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022
Tribunale Nola sez. I, 03/05/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 03/05/2021), n.899 Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Reato: 612 c.p. Esito: Condanna (mesi due di reclusione) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 1 sezione Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi; alla pubblica udienza del 26.04.2021 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a (...) il (...) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in (...) (elezione di domicilio del 14.01.2020); difeso di fiducia dall'Avv. (...) (nomina fiduciaria del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2008, n. 46528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46528 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri MAstrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/12/2008
Dott. CALABRESE RE Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 4305
Dott. COLONNESE AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 030028/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARLATO GIANAN, N. IL 14/03/1970, (P.C.);
CAVERZAN ANDREA, N. IL 24/09/1968, (P.C.);
nei confronti di:
MA IO, N. IL 27/05/1946;
SI AN, N. IL 07/12/1947;
avverso SENTENZA del 18/01/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il sost. proc. gen. Dr. Di Casola il quale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
sentito per il ricorrente, l'avv. Ciardullo, il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in riforma di quella di condanna pronunciata dal tribunale di Firenze il 15 giugno 2006, la corte d'appello di Firenze mandò assolti con la formula "il fatto non costituisce reato", per la ritenuta operatività della scriminante del diritto di cronaca, MA VI e SI NC, imputati, il primo, di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia grave ed il secondo di omesso controllo sul contenuto del quotidiano a stampa "La Nazione" da lui diretto, in relazione ad un articolo a firma del MA comparso sul detto quotidiano in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da un non meglio identificato "Direttivo Ultras Spezia" contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra di calcio di La Spezia ER AN, RL NF e SO RE;
- che avverso detta sentenza hanno proposto distinti ma identici ricorsi per cassazione le parti civili RL NF e ER AN denunciando violazione di legge e vizio di motivazione tanto in ordine alla ritenuta sussistenza della scriminante quanto in ordine a quella che, stando ad alcuna passaggi motivazionali della medesima sentenza, sarebbe apparsa come la ritenuta insussistenza oggettiva del reato di minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i ricorsi appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto:
a) la scriminante del diritto di cronaca è stata ritenuta sussistente, secondo quanto si legge nell'impugnata sentenza, sulla base del preteso "interesse pubblico" che, sia pure limitatamente ai lettori delle pagine sportive, vi sarebbe stato alla conoscenza dell'"atteggiamento della tifoseria nei confronti di alcuni giocatori della squadra di calcio"; ma è di tutta evidenza che, trattandosi di scritto anonimo, sarebbe stata per ciò stesso da escludere l'idoneità del medesimo a costituire una valida ed apprezzabile rappresentazione del suddetto atteggiamento ed a meritare, quindi, l'interesse del pubblico;
e vale, in proposito, richiamare anche il principio affermato da Cass. 5, 5 marzo - 12 maggio 1992 n. 5545, PG in proc. Mastroianni, RV 190091, secondo cui: "In tema di diffamazione a mezzo stampa non è invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è data attraverso uno scritto anonimo che, essendo come tale, insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersi controllato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati";
b) con riguardo al reato di minaccia, la ritenuta assenza di efficacia intimidatoria delle espressioni contenute nello scritto in questione, siccome volte, secondo quanto si afferma nell'impugnata sentenza, "non tanto a intimidire i calciatori, ma ad esternare il malcontento della tifoseria nei confronti di alcuni di essi", adoperando il linguaggio "colorito" che sarebbe "prassi costante" nel mondo calcistico, appare frutto di una valutazione del tutto apodittica, a fronte dell'inequivocabile contenuto intimidatorio di dette espressioni, quale riportato nel capo d'imputazione, particolarmente nella parte in cui gli autori dello scritto affermavano: "Ci hanno sempre dipinto come un gruppo violento che negli ultimi anni è maturato. Per l'amore della maglia ... siamo disposti a tornare indietro. Non metteteci alla prova. Fiduciosi nella vostra intelligenza, per l'ultima volta vi salutiamo"; ed è appena il caso di ricordare che non rileva, per costante giurisprudenza, ai fini della esclusione del reato di minaccia, il fatto che, a fronte della potenziale idoneità della condotta posta in essere dall'agente ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, quest'ultimo, in concreto, non si sia sentito effettivamente intimidito (in tal senso: Cass. 5, 1 dicembre 1981-25 marzo 1982 n. 3234, Moioli, RV 152957; Cass. 5, 12 aprile - 10 maggio 1985 n. 4575, Del Monaco, RV 169159; Cass. 6, 18 ottobre - 23 dicembre 1999 n. 14628, Cafagna, RV 216321);
- che l'impugnata sentenza non può, quindi, che essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ai soli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale, nella massima libertà di valutazione degli elementi di fatto a sua disposizione, dovrà tuttavia attenersi ai suindicati principi di diritto e dovrà anche provvedere alle necessarie statuizioni in materia di spese.
P.Q.M.
La Corte annulla, agli effetti civili, la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008