Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.), si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge; non è, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale.
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- 2. Tribunale di Nola - 899/21 - GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi- Minaccia- CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022
Tribunale Nola sez. I, 03/05/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 03/05/2021), n.899 Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Reato: 612 c.p. Esito: Condanna (mesi due di reclusione) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 1 sezione Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi; alla pubblica udienza del 26.04.2021 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a (...) il (...) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in (...) (elezione di domicilio del 14.01.2020); difeso di fiducia dall'Avv. (...) (nomina fiduciaria del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2003, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/12/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1435
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 030311/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UN ON N. IL 02/10/1942;
avverso SENTENZA del 10/04/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. De Sandro Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile, l'Avv. Giovan Vincenzo Placco che ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso, oltre alle spese;
Udito il difensore Avv. Vincenzo Cersosimo;
Con sentenza 10 aprile 2003 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza 19 marzo 2001 del Tribunale di Castrovillari che aveva ritenuto RI TO responsabile del reato di minaccia, cosi riqualificata l'originaria imputazione di tentata violenza privata, e, concesse le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di 60.000 lire di multa, oltre al risarcimento dei danni alla costituita parte civile.
Originariamente all'imputato era contestato, come s'è detto, il tentativo di violenza privata per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'assemblea condominiale del Palazzo VI a rinunciare all'azione legale tesa al recupero di un credito nei suoi confronti, minacciando di denunciare VI RA per il reato di abuso edilizio e dicendo che "gli avrebbe mandato la Finanza", non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.
Ha proposto ricorso per Cassazione il RI deducendo con il primo motivo violazione di legge in ordine all'erronea applicazione dell'art. 612 c.p. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ad avviso del ricorrente non ricorrerebbe nella fattispecie il reato di minaccia, ma semmai quello di violenza privata, di cui peraltro non sarebbero stati provati gli elementi costitutivi. La sentenza impugnata avrebbe individuato in termini assolutamente generici ed elusivi la condotta criminosa, non integrando comunque il reato il fatto la manifestazione d'intenzione di presentare denuncia alle Autorità, che costituisce un diritto del cittadino.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata ed illogica valutazione delle prove testimoniali, perché la Corte avrebbe apprezzato erroneamente le risultanze probatorie, atteso che il teste GO era genero e condomino della parte offesa, che il teste UP non era presente in assemblea, che il teste GO per sua stessa ammissione si era limitato a trascrivere nel verbale quanto dichiarato dal ricorrente e quindi nulla di penalmente rilevante. Ancora, il teste DO sarebbe stato ingiustificatamente svalutato dalla Corte di merito, avendo egli affermato non di non ricordare i fatti, ma di non ricordare che fossero state profferite minacce. Il ricorso è manifestamente infondato.
Sussiste la minaccia quando vi è prospettazione di un male futuro ed ingiusto la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente. Essa può anche consistere, nella prospettazione dell'esercizio da parte dell'agente di una facoltà legittima, quando di tale facoltà l'agente minacci di far uso per un fine diverso da quello al cui soddisfacimento essa è tipicamente preordinata. Questa Corte ha precisato che il reato di minaccia è un reato formale di pericolo per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo menomandone la sfera della libertà morale (Cass. pen., Sez. 5^, 29/05/1992, Mascia, Riv. Pen., 1993, 442).
Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la prospettazione di denunce a diverse Autorità di pretesi abusi fiscali ed urbanistici, fosse rivolta a far desistere il condomino di maggioranza da pretese creditorie già maturate, realizzando cosi una sorta di pressione ricattatoria.
Se è vero che la minaccia, quando è diretta a costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualche cosa, integra gli estremi del reato di cui all'art. 610 c.p. e che il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, ed infatti mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente un'azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un quid pluris essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante (Cass. pen., 31/01/1991, Napoli, Riv. Pen., 1991, 478), va aggiunto che il ricorrente non ha interesse a dolersi che il giudice di merito abbia ravvisato nella fattispecie il reato di cui all'art. 612 c.p. in luogo del tentativo di violenza privata, trattandosi di reato meno grave, i cui elementi costitutivi sono comunque presenti nell'ipotesi più grave.
Le censure relative alla valutazione delle risultanze probatorie si traducono in una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ricavata dall'esame diretto dei verbali di causa, inammissibile in questa sede, in quanto non si traduce nel vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato. Va pronunciata condanna al pagamento delle spese a favore della parte civile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di parte civile, liquidate in complessivi euro 1.000.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004