Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, il violento compimento di atti sessuali che, pur non interessando la zona genitale della vittima, attingano zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di applicazione della pena per il reato di violenza sessuale, erroneamente qualificata come tentata, perpetrata mediante sopraffazione fisica della vittima da parte del reo che, dopo averla afferrata e trascinata in bagno, aveva tentato di baciarla, infilandole le mani sotto la gonna e strappandole la biancheria intima).
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Al fine della configurazione del reato di violenza sessuale è sufficiente il contatto corporeo con una zona erogena della vittima, non necessariamente coincidente con la zona genitale. A ciò consegue che il tentativo è ipotizzabile o quando allorquando manchi un contatto fisico tra l'autore del reato e la persona purché sia ravvisabile l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, oppure quando i toccamenti riguardino parti corporee diverse da quelle genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della …
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Schiaffo(etto), sberla(etta) o pacca, pur se rapidi e lievi sono reato, al pari di un toccamento con indugio ("mano morta", "carezza viscida") o affondamento e trattenuta ("palpata"). Il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., è posto a presidio della libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2011, n. 41096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41096 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/10/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1793
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 14891/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso corte appello di Venezia;
1) M.B. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 4920/2010 Gip Tribunale di Padova, del 30.11.2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dr. Mazzotta Gabriele inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 novembre 2010, il G.I.P. Presso il Tribunale di Padova applicava a M.B. la pena concordata con il
Pubblico Ministero per i reati di violazione di domicilio e violenza sessuale tentata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, lesioni e danneggiamento.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia rilevando l'inosservanza ed erronea applicazione, da parte del giudice, degli artt. 56 e 609 bis c.p.. Il Pubblico Ministero ricorrente osservava che la sentenza impugnata doveva ritenersi errata laddove, avuto riguardo alla materialità dei fatti, aveva ritenuto il reato di violenza sessuale come tentato e non anche consumato.
Dall'imputazione risultava, infatti, che l'imputato, dopo essersi trattenuto all'interno dell'abitazione della ex convivente contro la sua volontà, la afferrava per un braccio e la trascinava in bagno, stringendola a sè per vincerne la decisa resistenza opposta alle sue avances, tentando insistentemente di baciarla ed, infine, mettendole le mani sotto la gonna strappandole le mutandine.
Osservava, a tale proposito, il ricorrente che il G.I.P. ha considerato corretta la qualificazione giuridica dei fatti, senza però indicare le ragioni per le quali doveva ritenersi configurabile il solo tentativo.
La decisione, inoltre, si discostava, secondo il Procuratore Generale, dai principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale e si fondava, sostanzialmente, sull'erroneo presupposto che, per ritenere consumato il delitto in esame, il reo deve aver raggiunto il fine propostosi del raggiungimento del soddisfacimento sessuale, mentre un corretto approccio avrebbe dovuto considerare la concreta compromissione della libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo, l'idoneità a suscitare la brama sessuale dell'agente e, sotto il profilo soggettivo, il fine di concupiscenza, elementi, questi, tutti ravvisabili nel caso posto all'attenzione del G.I.P..
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il tentativo di violenza sessuale è certamente configurabile anche allorquando manchi un contatto fisico tra l'autore del reato e la persona offesa (v. Sez. 3, n. 27762, 8 luglio 2008; Sez. 3, n. 34128, 12 ottobre 2006) e richiede la sussistenza di un'univoca intenzione dell'agente di soddisfare la propria concupiscenza e l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima (Sez. 3, n. 21577, 28 maggio 2001, V. anche Sez. 3, n. 12987, 25 marzo 2009). La violenza sessuale è stata, ad esempio, ritenuta tentata allorquando l'atto del soggetto agente, sebbene indirizzato verso una zona erogena della persona offesa, per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, raggiunga invece una zona non erogena (Sez. 3, n. 27469, 7 luglio 2008). Ciò posto, deve ricordarsi che, ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è particolarmente ampia e comprensiva di tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene ed idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Ne consegue che rientrano in tale nozione toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 21336, 4 giugno 2010; Sez. 3, n. 39718, 12 ottobre 2009; Sez. 3, n. 7772, 4 luglio 2000). Considerata l'ampiezza di tale nozione come sopra individuata, si è ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., ad esempio, anche dal mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio (Sez. 3, n. 549, 11 gennaio 2006. V. anche Sez. 3, n. 25112, 2 luglio 2007) o in semplici toccamenti (Sez. 3, n. 35875, 1 ottobre 2007). Ciò posto, deve rilevarsi come la condotta oggetto di valutazione da parte del G.I.P. rientrava certamente nel novero degli atti sessuali ed andava ben oltre i limiti entro i quali restano confinate le ipotesi di tentativo.
Invero l'imputato, mediante una inequivocabile sopraffazione fisica, consistita nell'afferrare e trascinare la donna in bagno, ha certamente attuato una concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima cercando dapprima di baciarla e, successivamente, infilandole le mani sotto la gonna strappandole poi la biancheria intima. Si tratta, inequivocabilmente, di un'azione che, pur non interessando direttamente la zona genitale della donna, coinvolgeva comunque, con toccamenti e con la lacerazione della biancheria, zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale. Il ricorso deve pertanto essere accolto con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011