Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2011, n. 16864
CASS
Sentenza 10 gennaio 2011

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Alfonso Amato, con relatore il Dott. Antonio Bevere, il 10 gennaio 2011. Le parti coinvolte nel procedimento sono un imputato e la persona offesa, una minorenne, che ha denunciato atti di violenza e persecuzione. L'imputato ha contestato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostenendo l'assenza di un adeguato quadro indiziario e la non sussistenza di comportamenti persecutori, evidenziando anche problematiche psicologiche della vittima.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che le dichiarazioni della persona offesa e della madre, supportate da testimonianze e documentazione medica, costituivano un quadro indiziario solido. La Corte ha ritenuto che le condotte dell'imputato avessero effettivamente causato un grave stato di ansia e paura nella vittima, giustificando l'applicazione della misura cautelare. Inoltre, ha sottolineato che la reiterazione delle condotte violente e intimidatorie giustificava la valutazione di pericolo di reiterazione del reato, confermando la legittimità della decisione del tribunale di Bologna. La sentenza si conclude con l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali.

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Massime1

Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2011, n. 16864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16864
Data del deposito : 10 gennaio 2011

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