Sentenza 18 ottobre 1999
Massime • 1
La norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima. È sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la minaccia, a causa dell'esplicito riferimento al "cimitero", suonasse come esplicita minaccia di morte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/1999, n. 14628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14628 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 18/10/1999
Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere N. 1507
Dott. EUGENIO AMARI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere 12910/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: AF RD
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21 gennaio 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 21 gennaio 1999 la Corte d'appello di Bari, parzialmente riformando la decisione di primo grado, riqualificava i fatti ascritti a FA RD come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.) e minaccia semplice (art. 612, comma 1, cod. pen.) e,
concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, riduceva la pena inflitta a giorni venticinque di reclusione.
Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
in relazione al reato di minaccia
1. violazione degli artt. 507 e 195 cod. proc. pen., perché i giudici del merito non hanno accolto la richiesta delle difesa di escutere i carabinieri che ebbero a riferire a RR RE la frase minacciosa ch'egli avrebbe pronunciato all'indirizzo della stessa;
2. violazione della legge penale e mancanza di motivazione, perché la minaccia, pur riguardando la RR. non sarebbe stata pronunciata in sua presenza, ma davanti ai carabinieri che poi gliela riferirono;
perché non v'è prova che la frase minacciosa, una volta portata a conoscenza della RR, le abbia recato turbamento;
perché il testimone Di PA RD ha detto di non avere percepito la parole minacciose che sarebbero state rivolte alla RR;
in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen.
3. la violazione della legge penale, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, dato che Di PA RD, vittima della minaccia compiuta mediante la manovra della pala meccanica, non l'aveva presentata;
4. mancanza di motivazione, perché Di PA aveva interrotto l'aratura del fondo appartenente alla RR spontaneamente, e non per il fatto che l'imputato gli si era avvicinato alla guida della pala meccanica.
p.
2. Cominciando dall'esame del primo motivo, si osserva che tanto dalla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di primo grado che da quella d'appello emerge che la frase minacciosa fu pronunciata alla presenza sia della RR che dei carabinieri e udita sia dall'una che dagli altri. Ne consegue, sotto il profilo processuale, che la testimonianza resa sul punto dalla parte lesa, essendo diretta e non già de relato, non imponeva l'audizione dei carabinieri, pretesi testi di riferimento;
e, sotto il profilo sostanziale, che la tesi secondo cui la minaccia, ove pronunciata davanti a terzi e successivamente riferita al vero destinatario, non integrerebbe il reato punito dall'art. 612 cod. pen., pur se infondata, non merita confutazione.
L'ulteriore tesi difensiva, secondo cui non sussisterebbe il reato in discorso perché mancherebbe la prova che la minaccia abbia intimorito la vittima, non ha fondamento giuridico. La norma incriminatrice, infatti, delinea un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è affatto richiesto che il bene tutelato sia realmente leso: è sufficiente invece che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone per ciò solo la sfera della libertà morale. E poiché, nel caso concreto, la minaccia pronunciata, a causa dell'esplicito riferimento al cimitero, suonava come minaccia di morte, è indubbio che essa abbia integrato il delitto contestato.
Infine la deduzione fondata sull'esito negativo della testimonianza di Di PA è irrilevante, posto che non risulta che il predetto teste fosse presente nel momento in cui fu profferita la nota frase di minaccia.
In ordine al terzo motivo di gravame, si osserva essere pacifico, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, che la titolarità del diritto di proporre querela spetta al c.d. antagonista giuridico, anche se la violenza o minaccia siano rivolte a persona diversa, sempre che, tra l'uso della violenza o minaccia e l'intenzione dell'agente di farsi arbitrariamente ragione da sè, intercorra il nesso di mezzo a fine. Nella fattispecie concreta tale nesso esisteva, dal momento che il ricorrente - come illustrano i giudici del merito - costrinse Di PA, che stava eseguendo un ordine impartitogli dalla proprietaria RR, a interrompere l'aratura del terreno di cui rivendicava il possesso.
L'ultimo motivo, infine, è inammissibile, perché propone una censura sul fatto, avendo la sentenza spiegato che, a prescindere dall'esatta ricostruzione della manovra compiuta dal ricorrente alla guida della pala meccanica, è comunque certo che lo stesso, con il suo atteggiamento minaccioso, impedì al dipendente della RR di continuare ad arare il terreno che formava oggetto della lite.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999