Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla retrodatazione del rapporto, in quanto aveva ritenuto prescritto il diritto all'accertamento della maggiore anzianità derivante dalla retrodatazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12354 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LF, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE VIRGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA, CONSORZIO BONIFICA LAGO DI LENTINI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 103/00 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 07/07/00 - R.G.N. 1775/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Cantillo FILADORO;
udito l'Avvocato VIRGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19 giugno - 7 luglio 2000 il Tribunale di Siracusa rigettava l'appello proposto da AL IP avverso la decisione del Pretore di Lentini del 7 luglio 1995 che aveva respinto la domanda dello stesso lavoratore intesa ad ottenere il riconoscimento dell'attività di lavoro subordinato prestata a decorrere dal 1^ luglio 1967 presso il Consorzio di Bonifica Lago di Lentini per essere la relativa azione prescritta per decorso del decennio. I giudici di appello osservavano che nel ricorso introduttivo del 9 maggio 1994 il IP non si era limitato a richiedere il mero riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fin dalla data sopra indicata, ma aveva anche richiesto il pagamento della somma di lire 69.978.000 per effetto della ricostruzione della carriera. La tesi sostenuta dal IP con il ricorso in appello, e cioè che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato sia, di per sè, imprescrittibile - sottolinea il Tribunale - potrebbe validamente sostenersi solo ove ci si trovasse di fronte ad una azione meramente dichiarativa.
Nel caso in esame, il IP aveva richiesto con il ricorso introduttivo l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1^ novembre 1967 fino al 31 marzo 1971 chiedendo la condanna del Consorzio al pagamento delle relative differenze retributive, discendenti dalla ricostruzione della carriera per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio. La vera domanda del ricorrente, pertanto, era quella di condanna al pagamento delle differenze, essendo la domanda di accertamento il presupposto solo logico, artificiosamente distinto dalla azione di condanna, di per sè carente di interesse.
Avverso tale decisione il IP ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due motivi. Nessuno degli intimati (Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, successore ex lege del Consorzio di Bonifica Lago di Lentini e questo ultimo) si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che la decisione del Tribunale di Siracusa indica il "Consorzio Bonifica del Lago di Lentini" tra le parti della presente controversia, con la qualità di appello. A pagina 3 della sentenza, si precisa - tuttavia - che la causa era stata interrotta, a seguito della soppressione di tale Consorzio, e quindi riassunta nei confronti del Consorzio di Bonifica 10 - Siracusa, che tuttavia non si era costituito.
L'evidente errore, limitato alla sola intestazione della sentenza, deve ritenersi privo di qualsiasi effetto.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'errata o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di una delle parti, non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura al più una mera irregolarità, emendabile con la procedura di correzione egli errori materiali, purché dal contesto della decisione possa essere individuata inequivocabilmente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (Cass. 21 maggio 2002 n. 7451, cfr. Cass. n. 6020 del 2000). Nessun dubbio che la sentenza, nel caso di specie, sia stata emessa nei confronti del Consorzio Bonifica 10 - Siracusa.
È ora possibile passare all'esame dei contenuti del ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2934 codice civile con riferimento agli articoli 2094, 2099 e 2946 codice civile, nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente censura quella parte della decisione del Tribunale che ha ritenuto oggetto di autonomo diritto - soggetto quindi a prescrizione - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2934, 2946 e 2948 del codice civile con riferimento agli articoli 2094 e 2099 codice civile ed all'art. 100 codice di procedura civile, nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. Le Sezioni Unite di questa Corte, ribadisce il ricorrente, hanno affermato il principio della imprescrittibilità della anzianità di servizio sottolineando che la stessa può essere accertata in ogni tempo, purché la sua giuridica certezza si ponga come strumento indispensabile per l'affermazione di diritti esercitabili (Cass. 28 luglio 1986 n. 4817, 3 novembre 2000 n. 14394). Alla imprescrittibilità dell'accertamento della natura subordinata del rapporto si contrappone l'assoggettamento alla prescrizione quinquennale dei crediti già maturati e non corrisposti (ai sensi dell'art. 2948 codice civile). Correttamente, pertanto, la difesa del Consorzio aveva formulato una eccezione di prescrizione quinquennale per i crediti vantati in relazione al periodo antecedente al 26 maggio 1989, avendo il IP notificato il ricorso introduttivo in data 26 maggio 1994. Nel merito, il ricorrente osserva che dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze raccolte era chiaramente emerso che anche nel periodo dal luglio 1967 all'aprile 1971 (data della sua formale assunzione) egli aveva lavorato negli uffici del Consorzio di Bonifica Lago di Lentini, in qualità di lavoratore subordinato, essendo sottoposto a istruzioni e direttive dei responsabili del Consorzio, osservando l'orario di lavoro di tutti gli altri dipendenti.
Il ricorrente conclude, pertanto, che nonostante egli avesse ricevuto formalmente l'"incarico professionale" di collaborare con l'Ufficio tecnico nelle pratiche inerenti le espropriazioni, in buona sostanza era pienamente assoggettato al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, in favore del quale prestava in via esclusiva attività lavorativa.
I due motivi, da esaminare congiuntamente tra di loro, in quanto connessi tra di loro sono fondati nei limiti di seguito indicati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'anzianità del lavoratore configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso di retrodatazione dell'inizio di un rapporto di lavoro subordinato, la prescrizione quinquennale degli scatti di anzianità relativi al corrispondente periodo non vale a cancellare l'anzianità effettivamente maturata nè a precludere il riconoscimento del diritto all'integrazione della retribuzione, con gli scatti di anzianità effettivamente maturati dall'inizio del rapporto in corrispondenza dell'anzianità di servizio prestata (Cass. 3 novembre 2000 n. 14394, 19 gennaio 1999 n. 477, 29 dicembre 1998 n. 12865, 18 febbraio 1994 n. 1574, 22 agosto 1991 n. 9022, 9 febbraio 1989 n. 809, Cass. S.U. 28 luglio 1986 n. 4812). L'anzianità di servizio - come riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata - può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purché sussista nel ricorrente un interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: azionabilità che può essere esclusa solo dalla prescrizione eventualmente maturata, di tali diritti (Cass. n. 3623 del 1985). Nel caso di specie, come ha accertato il Tribunale nella sentenza impugnata, il IP aveva chiesto l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1^ novembre 1967 fino al 31 marzo 1971, con la condanna al pagamento delle differenze retributive per ricostruzione della carriera (maggiore anzianità utile ai fini degli scatti di anzianità e del trattamento di fine rapporto), quantificate in complessive lire 69.978.000. La vera domanda, pertanto, era quella di condanna al pagamento delle differenze retributive (dirette e indirette), essendo quella di accertamento solo il presupposto logico della condanna. Ha errato, pertanto, la sentenza impugnata nel ritenere prescritto il diritto all'accertamento della natura subordinata del rapporto così impedendo anche l'accertamento dei diritti da essi conseguenti.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato. Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania anche per le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003