Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
L'integrazione della fattispecie criminosa di violenza sessuale non richiede che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l'agente abbia la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo. (Fattispecie di palpeggiamento dei glutei e toccamento del seno della persona offesa posti in essere al fine di intimorire ed umiliare la stessa).
Commentari • 6
- 1. Autore: Silvia Lo Fortehttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nata a Palermo il 28 novembre 1981, ha conseguito nel 2005 la laurea in giurisprudenza col massimo dei voti e la lode, presso l'Università degli Studi di Palermo, discutendo la tesi "La responsabilità penale del medico tra dovere di cura e diritto di autodeterminazione del paziente" con il prof. Giovanni Fiandaca. Successivamente ha iniziato la pratica forense e l'attività di ricerca, collaborando alla cattedra di diritto penale del prof. G. Fiandaca nell'Università di Palermo. Nel 2008 ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato. Dal 2008, è tra i collaboratori della rivista Il Foro Italiano, per la quale svolge lavoro di selezione, massimazione e commento di sentenze …
Leggi di più… - 2. Bacio rubato: è violenza sessuale?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 agosto 2023
- 3. Palpeggia il seno di una donna nel corso di una aggressione: è violenza sessuale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 aprile 2022
Al fine della configurazione del reato di violenza sessuale è sufficiente il contatto corporeo con una zona erogena della vittima, non necessariamente coincidente con la zona genitale. A ciò consegue che il tentativo è ipotizzabile o quando allorquando manchi un contatto fisico tra l'autore del reato e la persona purché sia ravvisabile l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, oppure quando i toccamenti riguardino parti corporee diverse da quelle genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della …
Leggi di più… - 4. Palpeggiamento: non sono necessari riscontri, bastano le dichiarazioni della persona offesa.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2021
Sentenze Tribunale Udine, 27/04/2021, n.455 Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Udine ha affermato, che in materia di reati sessuali (nel caso di specie, un cd. palpeggiamento) non è tecnicamente necessario un riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa, risultando sufficiente un vaglio attento della sua attendibilità. Ed infatti, il Tribunale richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 44644 del 18/10/2011 Ud. - dep. 01/12/2011- Rv. 251661, sostenuto che "nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della …
Leggi di più… - 5. è violenza sessuale! Avvocati penalistiAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 22 dicembre 2013
Con sentenza del 17/4/2013 n. 20754 la terza sezione Corte di Cassazione si pronuncia sulla configurabilità del reato di violenza sessuale da parte di un finto ginecologo che non abbia mai conseguito il titolo. Il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione trae spunto da una vicenda in cui l'imputato, finto ginecologo, era stato condannato dalla Corte di appello di L'Aquila a tre anni e sei mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione. Secondo la ricostruzione dei fatti la L. , che era cliente abituale della locale farmacia S., di cui era titolare la sorella dell'imputato, in un'occasione era stata servita dal fratello della farmacista. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 21336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21336 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
O S C U RA T A
2 1336 / 1 0 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - X. Dott. ERNESTO LUPO 752
- Rel. Consigliere - CLAUDIA SQUASSONI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 38182/2009
- Consigliere - Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) M.J. |N. IL "omissis"
In caso di diffusione de avverso la sentenza n. 491/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 23/04/2009 presente provvediment visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. omettere le generalità gli altri dati identificativ CLAUDIA SQUASSONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Hartague Afferd a norma dell'art. 61 che ha concluso per e rigetto del eicolo. d.lgs. 190/03 in quanto disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
710/ON.
✓ imposto dalla legge
IL FUNZIONARIO DI CANCELLE
Corolla Donati)
R
O
C
T
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 26 aprile 2005, il Tribunale di Brescia ha ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt.660, 581 cp e M.J.
l'ha condannato alla pena di giustizia. I Giudici in fatto hanno rilevato che l'imputato, bidello in una scuola elementare ed oggetto di scherno da parte dei bambini per il suo sordomutismo, avesse preso di mira una ragazza diventata bersaglio dei suoi comportamenti molesti, provocatori e aggressivi che integravano gli estremi dei menzionati reati.
Il Tribunale ha escluso la configurabilità della fattispecie prevista dall'art.609 ter cp, contestata all'imputato, sotto il profilo che i toccamenti fugaci, pur esistenti, della ragazza non avevano valenza sessuale ed erano riconducibili ai pessimi rapporti interpersonali che aveva con l'NA.
In esito allo appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale di
Brescia, con sentenza 21 aprile 2009, ha reputato l'imputato responsabile del reato di violenza sessuale, qualificato il fatto di minore gravità. In sunto, la Corte ha evidenziato che i toccamenti ai glutei ed al seno fossero da considerarsi atti sessuali anche se posti in essere non per il soddisfacimento di istinti erotici, ma per umiliare la persona offesa nella sua sfera più intima.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo difetto di motivazione;
sostiene che il suo comportamento era una risposta, che non poteva essere verbale, allo scherno della parte lesa e dei suoi compagni per il suo handicap e non avevano alcuna valenza erotica.
Л O S C U RA T A
Le censure dell'atto di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.
Non sussiste incertezza alcuna sulla ricostruzione storica dei fatti posti alla base della sentenza dal momento che entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto affidabile il racconto accusatorio della parte lesa;
del resto, nemmeno il ricorrente contesta che gli episodi si siano snodati con modalità differenti dalle asserzioni della giovane.
Pertanto, deve ritenersi provato che (tra gli altri comportamenti molesti,aggressivi e penalmente rilevanti non coinvolti nei motivi di ricorso), l'imputato in una occasione abbia palpeggiato i glutei della bambina sopra i vestiti, in un'altra l'abbia pizzicata al seno e cercato di abbassare i pantaloni.
Sia il Tribunale sia la Corte territoriale hanno rilevato che lo scopo dell'imputato non era quello di trarre piacere sessuale, ma di intimorire ed umiliare la giovane che era diventata per lui il capro espiatorio delle vessazioni che subiva da parte degli allievi.
I primi Giudici hanno ritenuto che i toccamenti fossero un tassello che non poteva essere avulso dalla generale dinamica dei comportamenti lesivi e molesti ( che integravano i reati per artt.581 660 cp) dell' imputato nei confronti della NA;
la Corte territoriale, ha concluso che gli atti erano oggettivamente di natura sessuale e come tali erano stati percepiti dalla bambina a nulla rilevando lo scopo che si prefiggeva l'agente.
Questa tesi non è censurabile.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sono da considerarsi atti sessuali quelli che, anche se realizzati in modo fugace ed estemporaneo, si risolvono in un contatto fisico tra agente e soggetto passivo e coinvolgono la corporeità di questo ultimo ledendone la facoltà di autodeterminazione nella sfera sessuale. O S C U RA T A
Gli atti posti in essere dall'imputato, da punto di vista oggettivo, rivestivano quel minimum per essere considerati di natura erotica : la mancanza di un costringimento fisico è irrilevante perché la vis richiesta dalla norma è sia quella che pone la vittima nella impossibilità di resistere sia quella che si manifesta con il compimento insidiosamente rapido della azione criminosa che non consente al soggetto passivo di esprimere la sua contraria volontà ( ex plurimis Cass. sezione terza, sentenza 3364/2006).
Era carente, nel caso concreto, il requisito soggettivo della finalizzazione dell'atto allo appagamento di uno stato interiore psichico di desiderio sessuale, ma tale rilievo non ha carattere decisivo ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato.
Il soddisfacimento del piacere erotico, che è di norma la finalità dell'agente, non è richiesto essendo l'elemento soggettivo del delitto articolato come dolo generico per cui è necessario e sufficiente che l'imputato avesse la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del reato.
Né rileva la peculiare situazione del ricorrente che aveva ricadute sulle capacità espressive, che risultavano limitate, e non sulla comprensione della natura sessuale degli atti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 15 aprile 2010 CASSAZIONСтро ЕтикIl Presidente EmutCupo W oli fedh DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'estensore
- 4 GIU. 2010 "
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