Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 46170
CASS
Sentenza 18 luglio 2014

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In tema di violenza sessuale nei confronti di minorenne, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, potendo il giudice ricorrere anche a criteri equitativi in ragione della natura non patrimoniale del pregiudizio sofferto, tenendo conto tuttavia - ai fini dell'individuazione delle categorie risarcibili e del parametro utilizzato per determinare, in via equitativa, la posta risarcitoria - della valutazione medico-legale eventualmente presente in atti ed indicativa anche della percentuale di invalidità riscontrata a carico della vittima.

In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorchè viziato, o dal dissenso in ogni caso manifestabile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 46170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46170
Data del deposito : 18 luglio 2014

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