Sentenza 21 settembre 2011
Massime • 1
L'intenzionale e prolungata pressione sulla zona genitale della vittima, sia essa protetta o meno dalla biancheria, integra il reato di violenza sessuale anche nel caso in cui sia ispirata da una finalità diversa da quella a sfondo sessuale. (In motivazione la Corte, a titolo esemplificativo, ha richiamato la volontà di umiliare la vittima o quella di vendicarsi di condotte precedenti).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2011, n. 39710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39710 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 21/09/2011
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1821
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 48108/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.M. , nato a (omesso) ;
Avverso la sentenza emessa in data 29 Marzo 2010 dalla Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 25 Ottobre 2007 con la quale il Sig. R. è stato condannato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale in danno della moglie e per quello di maltrattamenti in danno dei componenti della famiglia. Fatti commessi da (omesso) .
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 25 Ottobre 2007 il Sig. R. è stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale in danno della moglie e per quello di maltrattamenti in danno dei componenti della famiglia, fatti commessi da (omesso) ; la sentenza ha, inoltre,
dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di lesioni contestato con riferimento all'episodio di violenza sessuale del giorno 28 settembre 2006.
La Corte di Appello con la sentenza qui impugnata ha integralmente confermato la prima decisione respingendo tutti i motivi di appello che sollecitavano l'assoluzione da tutti i reati o, in subordine, la qualificazione dell'ipotesi di violenza sessuale sotto la rubrica del tentativo.
Avverso tale sentenza il Sig. R. propone ricorso per cassazione, in sintesi lamentando:
1. errata applicazione dell'art. 609 bis c.p., comma 1, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente il reato pur in assenza di qualsiasi finalità a sfondo sessuale da parte del ricorrente e pur in assenza di una percezione di violazione della sfera sessuale da parte della vittima;
2. errata applicazione dell'art. 572 c.p., difettando il requisito dell'abitualità della condotta così come accertata;
3. vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), per avere i giudici di merito fatto cattivo uso dei principi in tema di prova, ritenendo provati fatti, quali l'esistenza di una patologia del ricorrente che gli impediva di avere rapporti sessuali o l'effettiva intrusione nella sfera sessuale della vittima, che sono chiaramente smentiti dalle risultanze processuali.
OSSERVA:
1. Atteso il contenuto dei motivi di ricorso, la Corte deve sottolineare in via preliminare che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074).
Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e) non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Ancora successivamente alla modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b) l'impostazione qui ricordata è stata ribadita da plurime decisioni di legittimità, a partire dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc. LI (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte:
Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
2. Rileva la Corte, in applicazione di tali principi, che i giudici di merito hanno motivato in modo non manifestamente illogico le ragioni della sussistenza del reato previsto dall'art. 609 bis c.p.. Deve riconoscersi che la motivazione della decisione di appello non risulta di agevole lettura e difetta di linearità, ma ciò non impedisce di comprendere che la Corte territoriale ha ritenuto sussistere una intenzionale aggressione alla sfera sessuale della vittima, per quanto commessa con modalità meno invasive di quelle descritte nel capo di imputazione, e la conseguente integrazione del reato contestato.
Tale conclusione appare corretta sul piano dell'applicazione della norma incriminatrice. posto che ciò che rileva non è la finalità soggettiva dell'autore del reato, quanto la volontarietà dell'offesa al bene dell'integrità sessuale della persona offesa. Un'aggressione alla sfera sessuale, e tale certamente è la intenzionale e prolungata pressione sulla zona genitale, sia essa protetta o meno dalla biancheria, costituisce condotta punibile ex art. 609 bis c.p. anche qualora la finalità principale dell'autore consista nel soddisfacimento della volontà di umiliare la vittima, di vendicarsi di condotte precedenti, e simili, attraverso proprio quella forma di aggressione che offende in modo intenzionale il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice.
Ebbene, i giudici di merito hanno espresso le ragioni per cui quell'aggressione risulta avvenuta, sebbene con modalità meno invasive di quanto esposto in contestazione (ove si parla di ripetuta introduzione di un dito all'interno dei genitali), e tale conclusione non risulta affatto incompatibile con le dichiarazioni dibattimentali della vittima, ivi comprese quelle riportate da ricorrente nell'atto d'impugnazione.
Sulla base di tali conclusioni e considerate le caratteristiche della motivazione sopra ricordate, il primo motivo di ricorso ed il terzo motivo, che ne ripete i passaggi essenziali, non devono essere dichiarati inammissibili, ma risultano infondati e come tali meritevoli di rigetto.
Meritevole di rigetto appare anche il secondo motivo di ricorso. Va, infatti, escluso che dall'accertamento dei fatti operato dai giudici di merito risultino assenti i presupposti di applicabilità della fattispecie ex art. 572 c.p.. La descrizione dei fatti operata dalla Corte di Appello alle pagine 2 e 3 della motivazione sulla base delle dichiarazioni acquisite e dei referti medici in atti soddisfa sia il requisito dell'abitualità delle condotte illecite sia quello dello stato di soggezione e timore delle persone offese;
va, dunque, esclusa la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011